Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 978
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Sentenza 27 novembre 2003

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In materia di inquinamento atmosferico, l'attività di verniciatura di autoveicoli è disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, in quanto non rientra ne' tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico previste dal punto 19 del d. p. c. m. 21 luglio 1989 ne' tra le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, previste dal punto 25 dello stesso d. p. c. m., come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, che estendendo l'ambito di applicabilità del citato d.P.R. n. 203 agli impianti di imprese artigiane e di servizi ha introdotto tali categorie, per le quali vengono introdotte procedure diversificate rispetto al disposto del d.P.R. n. 203 del 1988.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i reflui da attività di autocarrozzeria vanno qualificati quali acque reflue industriali non assimilabili a quelle domestiche in quanto non ricollegabili al metabolismo umano e non provenienti dalla realtà domestica, con conseguente configurabilità, in difetto di preventiva autorizzazione, del reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 978
    Data del deposito : 27 novembre 2003

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