Sentenza 13 agosto 1999
Massime • 2
La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità.
Il provvedimento reso dalla Corte d'Appello, Sezione minorenni, in sede di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni, a norma degli articoli 330 e 336 cod. civ., ha disposto, in pendenza del giudizio di separazione, l'affidamento del minore al Comune affinché lo mantenga in regime di semiconvitto in istituto, controllandone la situazione, organizzandone il tempo libero, applicando le cure mediche necessarie e prescrivendo ai genitori di mantenere la figlia in regime di psicoterapia, di collaborare con i servizi sociali e di ricorrere ad una consulenza di mediazione, poiché ha natura di volontaria giurisdizione, non è diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi ma unicamente a tutelare l'interesse del minore ed è sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, non è idoneo, nonostante l'implicazione nella fattispecie del diritto alla salute, a produrre effetti irreversibili e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8633 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA LE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO BERNARDINI, PIA CIRILLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AP ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato PAOLO PICOZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VITALI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
P.G. PRESSO LA PROCURA GENERALE DI MILANO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositato il 20/07/98;
e sul 2 ricorso n 18998/98 proposto da:
TA LE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO BERNARDINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AP ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato PAOLO PICOZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VITALI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositato il 29/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bernardini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In costanza di stato di separazione giudiziale fra i coniugi HE AN e PA RO, il primo ha presentato una serie di ricorsi al Tribunale dei minorenni di Milano per ottenere l'affidamento della minore IN, affidata, dai giudici del giudizio di separazione, alla madre.
Sull'ultimo di tali ricorsi, il giudice minorile, con decreto 13 dicembre 1997, a conferma di precedenti provvedimenti, disponeva l'affidamento della minore al Comune di Milano, affinché la mantenesse in regime di semiconvitto presso l'Istituto Setti Carraro e incaricava il Comune stesso di controllare la situazione di IN, di attivarsi per l'organizzazione del tempo libero della minore, incaricava la dottoressa EL OS di effettuare una verifica sulle condizioni di IN, prescrivendo per i genitori, poi, di mantenere la figlia in psicoterapia presso la dottoressa AN nonché di collaborare con i servizi sociali e di ricorrere ad una consulenza di mediazione.
Avverso questo decreto il AN ha proposto reclamo alla Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, chiedendo, in via principale, l'affidamento della minore, in via subordinata, l'affidamento della stessa al proprio figlio di primo letto dottor IM AN e, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento congiunto con collocamento della minore presso la casa paterna. La Corte d'appello, con decreto 20 luglio 1998, respingeva il reclamo e forniva indicazioni al Comune di Milano perché desse attuazione a quanto disposto dallo stesso giudice in merito alle cure mediche di cui la minore IN dovesse avere bisogno. Il AN, avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 23 ottobre 1998, depositato nella cancelleria di questa Corte e rubricato con il n. 18568/98 r.g., articolato su due motivi, nonché un secondo ricorso, dichiarato espressamente integrativo del primo, notificato il 2 novembre 1998, articolato su tre motivi, depositato presso la cancelleria di questa Corte e rubricato con il n. 18998/98. Ha resistito con distinti controricorsi PA RO. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va, preliminarmente, disposta la riunione, al ricorso n. 18568/98 del ricorso n. 18998/98, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. - I due ricorsi, anche se per ragioni diverse, sono entrambi inammissibili. 3. - Il ricorso più recente è inammissibile sulla base della costante giurisprudenza per la quale la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto d'impugnazione, per cui non solo non è possibile presentare motivi aggiunti oltre a quelli formulati col ricorso, ma non è neppure consentita la proposizione di altro ricorso, che non si sottrae, pertanto, alla sanzione dell'inammissibilità (Cass. 21 novembre 1991 n. 12537; Cass. 9 agosto 1990 n. 8098; Cass. 3 aprile 1987 n. 3228; Cass. 15 marzo 1984 n. 1754). Nè può invocarsi in contrario Cass. 3 luglio 1997 n. 5993, che attiene alla diversa ipotesi di un ricorso proposto da altra parte successivamente al ricorso proposto dal primo ricorrente e che non si attaglia alla fattispecie in esame in cui è, invece, il primo ricorrente a proporre una pluralità di ricorsi.
4. - Il ricorso, rubricato sotto il n. 18568/98 r.g., è, invece, inammissibile per un duplice ordine di ragioni ciascuna delle quali sufficiente da sola a fondare la declaratoria di inammissibilità. Pacifico, in fatto, che il ricorso è proposto ai sensi dell'art.111, comma 2, cost., va rilevato che i motivi di ricorso contenuti nell'atto in esame sono formulati con la deduzione di vizi motivazionali su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Orbene, con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 comma 2 cost., si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusi la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 16 maggio 1992 n. 5888;
Cass., sez. un., 16 settembre 1992 n. 10598. Nello stesso senso, ex plurimis, fra le successive: Cass. 5 febbraio 1997 n. 1084;
Cass. 27 gennaio 1997 n. 802; Cass. 4 settembre 1996 n. 8064;
Cass. 19 gennaio 1996 n. 432; Cass. 22 novembre 1995 n. 12086;
Cass. 15 settembre 1995 n. 9767; Cass. 11 marzo 1995, n. 2869;
Cass. 23 dicembre 1994 n. 11116; Cass. 10 marzo 1994 n. 2346;
Cass. 16 novembre 1993 n. 11326). Non essendo stati dedotti vizi di motivazione integranti la violazione di legge nel senso in precedenza enunciato, è evidente l'inammissibilità del ricorso.
A ciò bisogna poi aggiungere che le statuizioni della corte di appello in tema di decadenza o reintegrazione nella potestà genitoriale, di affidamento della prole, ovvero emesse, ai sensi dell'art. 333 c.c., nel quadro degli atti "innominati" incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori, non sono assistite dall'autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando, per converso, caratterizzati dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, non risolutivi, nella specie, di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore (e, pertanto, soggetti a modifica o revoca da parte del giudice che li abbia emessi). Ne consegue che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato (pur se, in concreto, sussistenti), non essendo idonei a produrre effetti irreparabili (ben potendosi ben adottare, in seguito, altra decisione, immune dagli errori denunciati), non possono essere legittimamente denunciati con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 cost..(Cass. 20 marzo 1998 n. 2934 e sostanzialmente nello stesso senso, quanto all'inammissibilità del ricorso straordinario, Cass. sez. un., 2 aprile 1998, n. 3387; Cass. 8 gennaio 1998 n. 93; Cass. 5 settembre 1997, n. 8619; Cass., sez. un., 28 gennaio 1995 n. 1026; Cass. 4 giugno 1994 n. 5431; Cass. 8 febbraio 1994 n. 1265; Cass. 21 dicembre 1991 n. 13845; Cass. 20 aprile 1991 n. 4269; Cass. 21 luglio 1990 n. 7450; Cass. 3 dicembre 1987 n. 8974). Nè al fine di superare le precedenti conclusioni vale invocare la pretesa lesione, nel provvedimento impugnato, del diritto soggettivo alla salute.
Non si contesta l'implicazione nella fattispecie del diritto alla salute, ma l'inammissibilità del ricorso si ricollega alla non definitività e non decisorietà del provvedimento impugnato (cfr., nello stesso senso con riferimento alla sottoposizione o meno del minore alle vaccinazioni, Cass. 24 marzo 1994 n. 3009; Cass. 27 giugno 1994 n. 6147). Non ignora il Collegio che questa Corte con alcune pronunce ha ammesso il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione qualora il ricorrente sottoponga all'esame del giudice di legittimità il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali, diritto la cui intangibilità non viene meno per il solo fatto della revocabilità e modificabilità, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. (Cass. 11 febbraio 1997, n. 1278; Cass. 10 marzo 1997 n. 2141). Orbene - a prescindere dal fatto che, nella specie, non vi è deduzione di alcuna violazione di norme processuali da parte dei giudici di merito - ritiene il Collegio che quest'ultima tesi non possa essere seguita, perché il diritto soggettivo al rispetto delle norme processuali non costituisce un valore assoluto, ma è riconosciuto nella misura in cui incida su situazioni di merito che possono essere conosciute dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che ove si sia in presenza di provvedimenti, quali quelli in tema di affidamento dei figli, che non sono suscettibili di ricorso per cassazione, per le ragioni in precedenza esposte, ivi deve ritenersi anche l'inammissibilità del ricorso con il quale si deducono, negli stessi procedimenti, violazioni di norme processuali. Queste conclusioni sono, del resto, conformi alle più recenti decisioni delle S.U. che hanno negato l'ammissibilità del regolamento di competenza (Cass. S.U. 21 luglio 1998 n. 7129) e del regolamento di giurisdizione (Cass. 11 novembre 1997 n. 11133;
Cass. 1 luglio 1997 n. 5902; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1617; Cass. 7 maggio 1996 n. 4420) in relazione a procedimenti destinati a concludersi con provvedimenti inidonei ad acquistare forza di giudicato e, quindi, ad essere impugnati per cassazione, non potendo ammettersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 cost. 5. - Va rigettata la domanda formulata dalla controricorrente di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per difetto dei presupposti.
6. - Conclusivamente i ricorsi, riuniti, vanno dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £.120.000, oltre a £ 2.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione, il 7 aprile 1999.