Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8633
CASS
Sentenza 13 agosto 1999

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La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità.

Il provvedimento reso dalla Corte d'Appello, Sezione minorenni, in sede di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni, a norma degli articoli 330 e 336 cod. civ., ha disposto, in pendenza del giudizio di separazione, l'affidamento del minore al Comune affinché lo mantenga in regime di semiconvitto in istituto, controllandone la situazione, organizzandone il tempo libero, applicando le cure mediche necessarie e prescrivendo ai genitori di mantenere la figlia in regime di psicoterapia, di collaborare con i servizi sociali e di ricorrere ad una consulenza di mediazione, poiché ha natura di volontaria giurisdizione, non è diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi ma unicamente a tutelare l'interesse del minore ed è sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emesso, non è idoneo, nonostante l'implicazione nella fattispecie del diritto alla salute, a produrre effetti irreversibili e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8633
    Data del deposito : 13 agosto 1999

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