Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
La responsabilità penale del Sindaco si configura a condizione che l'Amministrazione comunale non sia stata strutturata secondo inequivocabili attribuzioni di competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui alla L. 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, come mod. dalla L. 15 maggio 1997 n. 127 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, atteso che sullo stesso grava in difetto il potere dovere di sorveglianza sull'attività dei funzionari comunali. (Fattispecie nella quale risultavano realizzate opere da parte dell'amministrazione comunale all'interno della fascia di rispetto demaniale e nella quale la Corte ha ritenuto validamente affidate al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale i relativi obblighi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2007, n. 12039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12039 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/02/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 566
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 19844/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lecce - sez. dist. di Trifase - datata 21/03/06;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSI;
udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lecce - sez. dist. di Trifase - datata 21/03/06, IO IS veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di Euro 300,00 di ammenda quale colpevole del reato previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., del quale era chiamato a rispondere per avere, quale Sindaco "pro tempore" del Comune di Marciano di Leuca, effettuato, su suolo pubblico ed a distanza inferiore a trenta metri dal confine demaniale marittimo, senza la necessaria autorizzazione del Capo del Compartimento, la costruzione di un manufatto da adibire a servizi igienici ed il completamento della pavimentazione stradale, come accertato il 26/5/03.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che i fatti, nella loro materialità, erano stati accertati dai verbalizzanti i quali avevano rilevato non solo l'avvenuta, recente realizzazione, su suolo pubblico, in una fascia ricadente nell'ambito dei trenta metri dal confine del demanio marittimo, del detto manufatto ed il completamento della sede stradale, ma anche l'inesistenza della autorizzazione che avrebbe dovuto essere previamente rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo;
b) che nessuna rilevanza avevano l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli nel 1984, in quanto essa si riferiva ad opere diverse da quelle in contestazione e, comunque, prevedeva che non si potessero apportare "modifiche di sorta alle costruzioni ed alle sistemazioni, senza la preventiva autorizzazione della Autorità marittima", ne' quella poi rilasciata, in sanatoria, per le opere di che trattasi, il 15/10/03;
c) che il Sindaco, nonostante l'opera fosse stata affidata per l'esecuzione all'Ufficio tecnico comunale, il cui dirigente era responsabile del relativo procedimento, aveva l'obbligo di verificare l'esistenza dei presupposti e requisiti giuridici per una legittima esecuzione di essa e, non avendolo fatto, doveva rispondere anche penalmente, quale rappresentante legale del Comune, del reato ascrittogli.
Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che a seguito della riforma dell'ordinamento degli Enti locali, introdotta con L. n. 142 del 1990 e succ. mod., vigerebbe il principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo ed i compiti di gestione spettanti in via esclusiva alla dirigenza, sicché la responsabilità degli organi politici e rappresentativi del Comune cesserebbe con l'approvazione del progetto di un'opera pubblica e la responsabilità per la successiva realizzazione di essa ricadrebbe esclusivamente sul "responsabile del procedimento", come espressamente previsto dalla L. n. 142 del 1990, art. 51;
II. che, nel caso di specie, il responsabile del procedimento per la realizzazione del manufatto e del completamento della sede viaria era stato individuato e designato nella persona del Geom. Giuseppe Renna, dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, sul quale soltanto incombeva l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo, dal momento che egli aveva l'obbligo giuridico di sovrintendere a tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere e, quindi, anche quello di chiedere le autorizzazioni necessarie, come peraltro espressamente previsto dal D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 46 e 47;
III. che il Sindaco non potrebbe, sol perché rappresentante legale del Comune, essere ritenuto penalmente responsabile degli illeciti eventualmente commessi nella fase di realizzazione di un'opera pubblica affidata al responsabile del relativo procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Il IS è chiamato a rispondere di abusiva occupazione di suolo pubblico per non avere chiesto ed ottenuto, prima della realizzazione delle opere descritte in rubrica, la necessaria autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo. La responsabilità penale per tale omissione ricade su colui che aveva l'obbligo giuridico di richiedere l'autorizzazione ed, essendo questa relativa ad un'opera deliberata, approvata ed eseguita da un Comune, deve farsi riferimento, anzitutto, alla L. n. 241 del 1990, art. 5, in materia di procedimento amministrativo, che prevede fra l'altro l'assegnazione della responsabilità della istruttoria e del provvedimento finale agli addetti all'unità organizzativa o al funzionario ad essa preposto ed, in secondo luogo, alla L. n. 241 del 1990. art. 51, sulle autonomie locali (modificato non Significativamente, sul punto, dalla L. n. 127 del 1997, art. 6 e, per ultimo, dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, lett. g), che rimette ad appositi regolamenti la disciplina anche della organizzazione di uffici e servizi e la diretta responsabilità dei dirigenti, mentre in base alla L. n. 142 del 1990, art. 36, è riservata al Sindaco soltanto la sorveglianza sul funzionamento degli uffici e dei servizi, con la conseguenza che solo ove l'Amministrazione comunale non sia stata di fatto strutturata, anche sulla base di provvedimenti impliciti, secondo inequivocabili attribuzioni di competenze, può farsi derivare al Sindaco, quale organo di rappresentanza dell'Ente e titolare del potere-dovere di sorveglianza sull'attività dei funzionali comunali, la responsabilità penale per fatti da questi commessi (v. conf. Cass. sez. VI pen., 17/5/00, Scorsone e 9/4/03, Laureti;
sez. V pen., 1/8/00, Miceli;
sez. III pen., 18/1/02, Casti;
20/02/02, Cucciolo e 9/4/03, P.M. c. Laureti).
Nella fattispecie in esame, il Giudice di merito ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli ritenendo che egli, quale Sindaco, sebbene l'esecuzione delle opere di che trattasi fosse stata affidata all'Ufficio tecnico comunale, avesse l'obbligo di verificare che vi fossero tutte le autorizzazioni previste dalla legge e che l'eventuale concorso del responsabile del procedimento, Geom. Renna, non ne avrebbe escluso la responsabilità perché, quale rappresentante legale del Comune, rivestiva una posizione di garanzia.
Tale argomentare non è giuridicamente corretto perché contrasta con il principio di diritto sopra affermato, dal che discende che la decisione impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per non avere, l'imputato, commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza emessa il 21/03/06 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Lecce - sez. dist. di Trifase - nei confronti di IS IO, per non avere egli commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 20 Febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007