Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In materia di stupefacenti, il giudice, per accertare la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso di lieve superamento della soglia-limite individuata in 2.000 volte il valore massimo determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, può legittimamente tenere conto degli elementi di fatto indicativi del pericolo di aggravamento del pregiudizio per la salute pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha reputato corretta la valorizzazione, nella sentenza impugnata, di circostanze relative al mercato di destinazione dello stupefacente, al numero di tossicodipendenti rifornibili ed alla oggettiva eccezionalità, sempre in relazione all'area di interesse, del sequestro di droga compiuto).
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 19441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19441 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 783
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 42661/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU LU, n. a Torre Annunziata il 24/09/1972;
SC GA OR, n. in Romania il 28/02/1982;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 26/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. Della Monica G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. QU LU e SC GA OR propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del G.u.p. presso il Tribunale di Nocera Inferiore rideterminando le pene da questa irrogate per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione, a fini di spaccio, di un ingente quantitativo di gr.
2.140 di cocaina.
2. Lamentano con un primo motivo la illogicità della motivazione con riguardo alla prova della affermata responsabilità di QU, rilevando in particolare che benché egli fosse conduttore del fondo, lo stesso era privo di recinzione e che nell'interstizio tra container e capanno ove era stato collocato lo stupefacente erano presenti tracce evidenti del passaggio e dello stazionamento di terze persone.
Con un secondo motivo lamentano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della SC fondata sul solo fatto che la stessa sia stata vista dirigersi verso il luogo ove era occultata la droga (senza prelevarla giacché asportata in precedenza dalla polizia) quale elemento del tutto insufficiente a configurare un concorso nel reato.
Con un terzo motivo lamentano l'illogicità della motivazione con riguardo alla ingente quantità dello stupefacente. Nella specie, atteso il valore-soglia pari a 1.500 grammi, il principio attivo rilevato è di 1.595,40 appena superiore di 95 grammi al limite stabilito per la configurabilità dell'aggravante secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite mentre la Corte di appello ha fatto riferimento unicamente al dato ponderale senza valutare il caso alla luce degli altri parametri ed anzi facendo riferimento ad elementi del tutto incongrui, come il comportamento e la personalità degli imputati.
Con un ultimo motivo lamentano la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di appello, pur riducendo l'aggravio di pena per la recidiva, aumentato il quantum di pena per la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, del D.P.R. cit. (da anni uno e mesi otto di reclusione ad anni quattro).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo e secondo motivo sono inammissibili.
Va ribadito che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nella specie, il ricorso, lungi dal censurare la logicità, congruenza ed esaustività della motivazione, investe, in realtà, inammissibilmente, la valutazione stessa del compendio probatorio pretendendo che dalla lettura dei dati acquisiti dovesse pervenirsi ad esito assolutorio.
In realtà, la sentenza impugnata, dopo avere riportato la dinamica dei fatti accaduti il 4 aprile del 2012 già enunciati nella sentenza di primo grado, e che qui devono darsi per conosciuti, ha anzitutto evidenziato che la condotta degli imputati, ed in particolare l'essere QU rimasto a pochi metri dal punto di occultamento dello stupefacente, pronto a risalire in auto e ripartire e l'essersi la donna diretta, senza esitazione, proprio verso il punto in cui la droga era, all'interno del fondo di proprietà ed in possesso di QU, nascosta, si è dimostrata idonea a motivare in termini logici, la prova della consapevolezza da parte di entrambi della presenza in loco della cocaina, quindi codetenuta, e della volontà di recuperarla, in tutto od in parte. La stessa sentenza ha, in secondo luogo, senza incorrere in illogicità od incongruenze, ritenuto inaccoglibile la lettura alternativa di questi stessi dati offerta dalla difesa a supporto della tesi per cui la presenza degli imputati avrebbe dovuto spiegarsi con attività di coltivazione od irrigazione del fondo : ha infatti spiegato come gli stessi non fossero muniti di abbigliamento idoneo o di attrezzi utili a tali scopi e come nessun altro comportamento significativo in tal senso sia stato tenuto. Nè, ha ancora spiegato la sentenza, si è potuto ritenere che fosse intenzione della donna, come dalla stessa preteso, quella di installare i tubi per l'irrigazione del fondo, giacché detti tubi non erano posti nel punto specifico ove anche lo stupefacente era collocato, ovvero quella di espletare bisogni fisiologici, attesa l'estrema angustia del posto, ostruito anche da rifiuti. In definitiva, dunque, non è dato cogliere, nella lettura dei dati probatori operata dalla Corte territoriale e nella confutazione che quest'ultima ha fatto delle interpretazioni alternative della Difesa, alcun vizio logico - motivazionale idoneo ad incidere sulla tenuta del provvedimento.
4. Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la circostanza aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, fermo restando che, ove tale quantità sia superata, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito, non essendo il mero superamento del parametro tale da determinare, "di per sè ed automaticamente", la configurabilità dell'aggravante (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Infatti, la determinazione quantitativa così operata, hanno precisato sempre le Sezioni Unite, non è il frutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzialmente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operare in concreto la valutazione dei dati disponibili. Nella specie, indiscusso, in virtù della detenzione di un quantitativo di gr. 1.595,40, il superamento del valore di gr.1.500, pari infatti a 2.000 volte il valore - soglia di 750 mg. proprio della cocaina, il ricorrente lamenta, a fronte dell'esiguo "sforamento" del parametro (superato per soli 95 grammi circa), la carenza motivazionale della sentenza in ordine alla configurabilità, comunque, della circostanza aggravante, per di più erronea laddove ha valorizzato dati soggettivi del tutto estranei alla ratio della previsione dell'art. 80 cit..
4.1. Una siffatta carenza motivazionale non è tuttavia, nella specie, rinvenibile. La sentenza impugnata infatti, non si è limitata, per motivare la sussistenza della circostanza, a valorizzare dati, quali la personalità di QU ed il comportamento tenuto dagli imputati, effettivamente inconferenti rispetto al profilo quantitativo strettamente proprio della aggravante in questione, ma, nel richiamare la sentenza di primo grado, ha evocato, a pag. 6, manifestando poi a pag. 9 espressa adesione ad esso, il passaggio nel quale si sono considerati il mercato di destinazione dello stupefacente (nella specie l'agro nocerino - sarnese), il numero dei tossicodipendenti rifornibili e la oggettiva eccezionalità, sempre in relazione all'area di interesse, del sequestro compiuto.
4.1. Ora, una tale motivazione, se anche può essere non sufficiente a far ritenere configurabile la circostanza aggravante ove la soglia individuata dalla decisione delle Sezioni Unite non sia oltrepassata (atteso che in tal caso si richiede necessariamente al giudice una motivazione che abbia la forza di superare la regola ordinariamente fissata dalla Corte : cfr. Sez. 3, n. 14948 del 28/01/2014, P.G. in proc. Carriola ed altri), appare invece di per sè sufficiente a rendere, proprio in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, significativo, nel senso della configurabilità dell'aggravante, il superamento del valore soglia moltiplicato per 2.000.
Ben può infatti il giudice, nell'esercizio del potere concreto di valutazione cui è tenuto, valorizzare, per corroborare il dato rappresentato dal superamento del valore - limite, quegli elementi di fatto, mirati a considerare la realtà specifica, che già la giurisprudenza aveva a suo tempo individuato, anteriormente alla elaborazione delle Sezioni Unite del 2012, ed in assenza di specifici parametri quantitativi, quali indici, allora, di per sè esaustivi della ricorrenza della aggravante (sostanzialmente, in tal senso, in parte motiva, anche Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio e altri, non massimata sul punto); e tra essi, in particolare, attesa la ratio della disposizione dell'art. 80 cit., rimasta tuttora tale, e da individuarsi nel pericolo di aggravamento per la salute pubblica, anche il dato della agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti rapportato ad una specifica realtà territoriale, essendo l'apprezzamento del giudice del merito che vive la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di una tale circostanza (a decorrere da Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216666, cfr., da ultimo, tra le altre, Sez. 4, n. 47501 del 30/11/2011, Ben Sassi, Rv. 251742; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398;Sez. 2, n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi, Rv. 249628). Corretta, dunque, nei termini appena enunciati, la motivazione sul punto della sentenza impugnata, le doglianze del ricorrente, pur fondate, come già detto, con riguardo all'evocazione (tuttavia tale, per quanto già detto, da non incidere sulla complessiva ragione giustificatrice della decisione) di parametri ultronei rispetto alla previsione in oggetto, si sono limitate, per il resto, a confutare i dati fattuali considerati senza offrire elementi di censura incidenti su logicità e congruità della motivazione.
5. Il quarto motivo è infine inammissibile.
La sentenza di primo grado, muovendo dalla pena base di anni otto di reclusione ed Euro 40.000 di multa, ha, nel concorso di recidiva reiterata specifica e di circostanza aggravante ex art. 80 cit. operato un primo aumento, ex art. 63 c.p., comma 4, prima parte, per la recidiva contestata, ritenuta più grave rispetto alla circostanza aggravante, sino ad anni tredici e mesi quattro di reclusione ed Euro 66.667,00 di multa e un secondo aumento (quello, facoltativo, di cui all'art. 63, comma 4, seconda parte cit.) sino ad anni quindici ed Euro 80.000. La Corte territoriale, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, e ritenendo, invece, più grave la circostanza aggravante, muovendo sempre dalla medesima pena base di anni otto di reclusione ed Euro 40.000 di multa, ha operato un primo aumento, sempre ex art. 63, comma 4, prima parte, cit., per la circostanza aggravante, sino ad anni dodici ed Euro 60.000, ed un secondo aumento (quello, facoltativo, di cui all'art. 63, comma 4, seconda parte, cit.), sino ad anni dodici e mesi nove ed Euro 66.000. Ora, pur avendo la Corte territoriale errato, senza che peraltro di ciò il ricorrente espressamente si sia lamentato,
nell'individuazione della circostanza più grave (posto che nella specie è più grave, come correttamente affermato dal Tribunale, la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, seconda parte, comportante un aumento di 2/3, rispetto alla circostanza ex art. 80 cit., comportante, invece, un aumento ricompreso tra la metà e due terzi), la stessa Corte ha tuttavia in concreto apportato al computo, sia per il primo, necessario, che per il secondo, facoltativo, degli aumenti di cui all'art. 63 c.p., comma 4 una entità di pena inferiore agli aumenti operati in concreto invece dal Tribunale (tanto che, infatti, la pena finale è stata sensibilmente ridotta rispetto a quella del primo grado). Ne consegue, ove anche volesse individuarsi, in quanto esposto, la violazione del divieto di reformatio in peius (violazione certamente non ravvisarle, peraltro, per le ragioni enunciate dal ricorrente che ha posto impropriamente a raffronto tra loro i due aumenti effettuati per l'aggravante ex art. 80, mentre avrebbe dovuto raffrontare tra loro, dapprima, gli aumenti operati ex art. 63, comma 4, prima parte, e, successivamente, gli aumenti operati ex art. 63, comma 4, seconda parte), la mancanza di alcun interesse in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo di censura.
6. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con conseguente condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014