Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
Non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, sì che non possa insorgere equivoco sull'espletamento di una completa e integra difesa. (Nella specie era stato contestato all'imputato di avere detenuto, portato e ceduto a persona nominativamente indicata quattro panetti di tritolo, ma nella contestazione risultavano indicati solo gli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974 e non anche l'art. 9 della stessa legge che prevede la condotta di cessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 18027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18027 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/03/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 397
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 027591/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET LL N. IL 25/07/1962;
2) CC LE N. IL 25/12/1939;
avverso SENTENZA del 19/12/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il P.G., in persona del Dott. G. Palombarini, il quale ha chiesto che i ricorsi siamo dichiarati inammissibili;
Osserva la Corte;
IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Sanremo in data 28 agosto 2001, per la parte che qui interessa, LO AL e ED AR vennero condannati, rispettivamente, alla pena di anni tre di reclusione e lire 400.000 di multa ed a quella di anni due di reclusione e lire 400.000 di multa in quanto ritenuti responsabili: il primo, di avere illegalmente detenuto, portato e ceduto a ER AL quattro panetti di tritolo (capo 5); il secondo per avere illegalmente acquistato da ER AL e ER CH sei panetti di tritolo, per essersi intromesso nella vendita illegale di una pistola AM da parte di AI IU a ER AL e per avere detenuto e portato illegalmente una pistola ca. 38 special (capo 7, lett. K, K bis e K ter).
Proposto appello da parte degli imputati avverso detta pronuncia, la corte d'appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò il giudizio di penale responsabilità degli imputati, riducendo, tuttavia, le pene loro inflitte in primo grado. A sostegno del suddetto giudizio, con riguardo al LO, la corte d'appello osservò, in sintesi, che:
- in rito, non aveva pregio l'eccezione di nullità per omessa indicazione, nel capo d'imputazione, oltre che degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, anche dell'art. 9 della stessa legge, atteso che il fatto di cessione, rientrante appunto nelle previsioni di detto ultimo articolo, risultava comunque contestato;
- nel merito, la colpevolezza dell'imputato risultava adeguatamente comprovata dalle dichiarazioni accusatone del ED (secondo cui egli aveva saputo dal ER AL e da LE ME che quattro dei sei panetti di tritolo da lui acquistati provenivano dal LO) e dal contenuto di talune conversazioni intercettate, indicate, in particolare, in quella n. 35 (in cui ER AL avrebbe indicato il LO come detentore originario dell'esplosivo) ed in quella n. 46 (in cui LT CH avrebbe confermato l'ipotesi espressa dal ED, secondo cui il LO sarebbe stato la fonte confidenziale delle forze di polizia e, quindi, sarebbe stato necessariamente inserito nel traffico illecito di armi ed esplosivi oggetto di indagini); a ciò dovendosi poi aggiungere, secondo la stessa corte, la considerazione che i ER, oltre a non sapere di essere sottoposti a intercettazione, non avrebbero neppure avuto alcun interesse, quand'anche avessero sospettato del ruolo di confidente assunto dal ED, ad indicare a costui falsamente il LO come originario detentore dell'esplosivo ne' a confermargli l'ipotesi secondo cui detto ruolo sarebbe stato invece ricoperto dal LO.
Con riguardo al ED, osservò la corte d'appello che la sua colpevolezza appariva comprovata dall'ampia confessione da lui resa in ordine a tutti i fatti addebitatagli, risultando inoltre dal "complessivo tenore delle sue dichiarazioni" anche la consapevolezza della illecita provenienza della pistola AM di cui al capo K bis e dovendosi, d'altra parte, escludere che egli potesse essere considerato non colpevole solo in considerazione dell'ampia collaborazione poi prestata alle forze di polizia.
Avverso la sentenza d'appello il LO ed il ED hanno proposto ricorso per Cassazione, il LO, a mezzo del proprio difensore, ha denunciato:
1) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di un interesse, da parte dei ER, a fornire false informazioni al ED circa l'originaria detenzione dell'esplosivo da parte del LO, dovendosi, invece, ritenere plausibile resistenza di un tale interesse, in quanto mediante dette informazioni sarebbe stato possibile verificate la fondatezza dei sospetti circa il ruolo di confidente assunto dal ED;
2) violazione della legge penale in ordine alla ritenuta assenza della eccepita nullità del capo d'imputazione, da riguardarsi invece come sussistente, sulla base dell'art. 429, comma 1^, lett. c), ove è prescritta, a pena di nullità assoluta, l'indicazione, tra l'altro, degli articolo di legge;
3) inosservanza del combinato disposto degli artt. 132 e 133 c.p., unitamente a mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, sull'assunto che la - corte d'appella, nel determinare il trattamento sanzionatorio, si sarebbe limitata soltanto ad un generico richiamo all'art. 133, senza neppure prendere in considerazione le pene inflitte agli altri imputati, tra cui, in particolare, il ED, al quale era stata inflitta una pena inferiore a quella inflitta al LO, pur essendosi egli reso responsabile di "episodi delittuosi complessivamente più gravi". Il ED, con atto a propria firma, ha denunciato manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali della pistola AM (capo K bis) sull'assunto, in sintesi, che, essendosi il ricorrente limitato a consegnare detta pistola al ER dopo averla ricevuta dal AI, la detenzione non sarebbe durata per un tempo apprezzabile e, quanto al porto, esso sarebbe stato piuttosto qualificabile come semplice trasporto di arma;
arma da riguardarsi, peraltro, come, al momento, inefficiente, essendo stato poi il ER a smontarla e ad aggiustarla;
il che non aveva impedito che essa rimanesse, tuttavia, "ancora difettosa".
IN DIRITTO
Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del LO,dovendosi preliminarmente esaminare, per ragioni di ordine logico, la censura in rito proposta con il secondo motivo, ritiene il collegio che essa, ancorché basata su di un esatto rilievo in fattor sia priva di giuridico fondamento. Anzitutto deve ricordarsi che, come già affermato da questa Corte con sentenza della sez. 3^, 3 - 20 giugno 1991 n. 6842, Conventi, RV 187462, la mancata indicazione degli articoli di legge violati "non determina nullità, purché non insorga equivoco alcuno per l'espletamento di una completa e integra difesa"; il che è da escludere quando il fatto "sia precisato in modo estremamente puntuale e dettagliato". E, nella specie, tale condizione appare sussistente, risultano dal testuale tenore del capo d'imputazione che al LO venne, tra l'altro, contestato di aver non solo detenuto e portato, ma anche ceduto a ER AL (condotta sanzionarle solo ed esclusivamente ai sensi del non indicato art. 9 della legge n. 497/1974) i quattro panetti di tritolo di cui è causa. A ciò aggiungasi che, comunque, sarebbe da escludere il carattere assoluto della denunciata nullità. Il comma 2^ dell'art. 429 c.p.p., infatti, si limita a stabilire che il decreto "è nullo", senza specificare il carattere di tale nullità, nei casi ivi indicati, fra i quali è compreso quello della mancanza o insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalla lett. c) del comma 1^; e tale nullità non appare, d'altra parte, riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all'art. 179 c.p.p,, non trattandosi, per quanto qui interessa, ne' di "omessa citazione dell'imputato" ne' di "assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza". Potrebbe, quindi, tutt'al più trattarsi, se non di una nullità relativa (come già affermato, peraltro, da questa Corte con sentenza della sez. 2^, 6 febbraio -16 aprile 1996 n. 3757 Pellegrino, RV 204751, in un caso in cui mancava addirittura l'enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, e non dei soli articoli di legge violati), di una nullità a regime c.d. "intermedio", soggetta, come tale, alle disposizioni di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.. Essa avrebbe perciò dovuto essere eccepita, al più tardi, nel primo atto in cui la parte, dopo il compimento dell'atto ritenuto nullo, fosse stata presente;
vale a dire, nella specie, prima della conclusione, dell'udienza dibattimentale di primo grado;
il che non risulta avvenuto.
Gli altri motivi del ricorso in esame sono da ritenere, ad avviso della Corte, inammissibili. Quanto al primo, esso si limita ad esprimere valutazioni soggettive di mero fatto, con riferimento, inoltre, ad una soltanto (e non certo la più rilevante) fra le argomentazioni sulla base delle quali, come illustrato nella precedente esposizione in fatto, la corte territoriale ha ritenuto comprovata la penale responsabilità dell'imputato. Quanto al terzo motivo, basti ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, quando la pena sia contenuta nell'ambito di una fascia medio-bassa - come si verifica nella specie, risultando il LO condannato alla pena complessiva di anni due e mesi (fate di reclusione, oltre alla multa, ivi compreso anche un aumento a titolo di continuazione per altro reato giudicato separatamente - non occorre una specifica ed approfondita motivazione, bastando anche il generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Passando quindi al ricorso proposto dal ED, lo stesso va dichiarato inammissibile per genericità unita a manifesta infondatezza Non può certo sostenersi, infatti, in sede di legittimità, che la detenzione, pur sostanzialmente ammessa, di un'arma non sarebbe durata per un tempo apprezzabile tale da rendere configurabile la relativa ipotesi di reato senza neppure curarsi di precisare se e come detta circostanza sia stata sottoposta all'esame del giudice d'appello o dovesse, comunque, darsi per acquisita. E lo stesso è a dire con riguardo alla pretesa qualificabilità del "porto" dell'arma (pur esso sostanzialmente ammesso) come semplice "trasporto" ed alla pretesa inefficienza, al momento, dell'arma medesima. A proposito di quest'ultima, poi, è appena il caso di ricordare che essa, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è configurabile quando l'arma, ancorché non funzionante, sia tuttavia suscettibile di riparazione senza eccessive difficoltà; e ciò è quanto risulta avvenuto nella specie, stando a quanto emerge dalla stessa lettura del ricorso, in cui, come si è visto, si afferma che l'arma, una volta consegnata al ER, fu da questi riparata, pur restando "ancora difettosa"; il che non equivale certo a dire "inefficiente".
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del LO e dichiara inammissibile quello del ED, condannando entrambi in solido al pagamento delle spese processuali ed il ED anche al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004