Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10861
CASS
Sentenza 24 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Quando è controversa la data di decorrenza del termine breve di prescrizione dei crediti di lavoro, in dipendenza dell'assoggettamento o meno del rapporto al regime di stabilità derivante dall'applicazione cumulativa delle legge n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 e della successiva elaborazione della giurisprudenza costituzionale e ordinaria - l'onere della prova relativamente alle circostanze di fatto che determinano la stabilità del rapporto, e quindi la decorrenza della prescrizione in costanza del medesimo, grava, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul datore di lavoro che propone l'eccezione di prescrizione, poiché le stesse circostanze rientrano, insieme al decorso del tempo, nella fattispecie produttiva dell'effetto estintivo.

La facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà. Pertanto, la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame la eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il giudice di appello che accolga anche parzialmente il gravame ha il potere di modificare la ripartizione delle spese fatte dal primo giudice, ma anche in questo caso la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale non soggetto a motivazione, questa essendo evincibile dal complesso delle statuizioni relative ai vari punti della controversia.

La prescrizione dei diritti dei lavoratori non può decorrere in costanza di rapporto di lavoro nel caso in cui sussistano dubbi in ordine al numero dei dipendenti dell'impresa (dovendosi comunque escludere il ricorso al criterio della media occupazionale) e alla conseguente sussistenza della cosiddetta stabilità reale del rapporto, atteso che anche in tale ipotesi permane il timore del lavoratore di essere licenziato dal datore di lavoro per reazione alla rivendicazione dei suddetti diritti; tale principio rimane valido anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale non ha realizzato in via generale la garanzia di stabilità reale anche a favore dei dipendenti di imprese con un numero di lavoratori occupati non superiore a quindici.

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10861
Data del deposito : 24 luglio 2002

Testo completo