Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma primo, lett. c) cod.proc.pen., relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 304, comma sesto cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2014, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3347
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 35782/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SA, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1040/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di MILANO del 29/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Canevelli Paolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 luglio 2014, il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello proposto da NO TO, in atto detenuto presso la Casa circondariale S. Soro - Oristano, avverso l'ordinanza de 30 giugno 2014 della Corte di appello di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare.
1.1. Il Tribunale premetteva che:
- l'appellante era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall'1 luglio 2010 in relazione ai delitti previsti dall'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 6, (capo 1) e dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 8);
- per detti delitti l'appellante era stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione con sentenza del 20 luglio 2012, integralmente confermata nei suoi confronti dalla sentenza del 19 giugno 2013 della Corte di appello di Milano, impugnata con ricorso per cassazione, ancora pendente;
- l'istanza avanzata il 25 giugno 2014 dall'appellante, volta alla sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, "di cui all'art. 304 c.p.p., comma 4, lett. b), n. 3", alla data del 30 giugno 2014, era stata rigettata poiché al termine massimo da individuare in quello di quattro anni, di cui all'art. 303 c.p.p., commi 1, lett. d), ultima parte, e comma 4, dovevano aggiungersi, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), i periodi di sospensione disposti con ordinanze emesse nei due gradi del giudizio di merito con riguardo ai termini di deposito delle rispettive sentenze, pari a complessivi centottanta giorni.
1.2. Tanto premesso il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- era stato correttamente indicato in quattro anni il termine complessivo della durata della custodia cautelare, avuto riguardo alla pena, determinata ai sensi dell'art. 278 c.p.p., per il più grave reato ascritto al capo 1);
- a tale termine, scaduto l'1 luglio 2014, andavano aggiunti i periodi di sospensione del decorso del termine, previsti dall'art. 304 c.p.p., come disposto dalla Corte di appello;
- non deponeva per la tesi dell'appellante, posta a fondamento della sua impugnazione, la circostanza che l'art. 303 c.p.p., comma 4, facesse riferimento solo ai periodi di proroga e non a quelli di sospensione, poiché l'art. 304 c.p.p., comma 1, nell'indicare i casi di sospensione, si riferiva a tutti i termini previsti dall'art. 303 c.p.p., e quindi sia ai termini di fase sia a quelli di durata complessiva;
- tale principio era stato anche più volte affermato in questa sede di legittimità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, che ne chiede l'annullamento, con sua conseguente scarcerazione, per sopravvenuta perdita di efficacia della custodia cautelare.
Secondo il ricorrente, dalla interpretazione letterale e sistematica dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), si ricava, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza, che la durata massima complessiva e, quindi, totale della custodia cautelare non può superare il termine di quattro anni - quando per il delitto per cui si procede la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni-, considerate le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p., con conseguente impossibilità di aumento dell'indicato termine. Inoltre, a avviso del ricorrente, il riferimento contenuto nell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. e), alla sospensione dei termini "nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3" deve essere inteso come relativo al periodo in cui è in atto "lo svolgimento del giudizio o processo o dibattimento". Le norme giuridiche devono, in ogni caso, essere lette in modo coordinato e deve darsi maggiore preferenza alla norma, ove non vi sia come nella specie coerenza, che salvaguardi con minore sacrificio la libertà personale, come ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 29 maggio 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo la tesi del ricorrente, il termine di durata massima della custodia cautelare, non contestato nella misura di quattro anni sì come ritenuta nell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 303 c.p.p., commi 1, lett. d), ultima parte, e comma 4, lett. b), non può essere prolungato di sei mesi, pari alla sommatoria dei termini per il deposito delle sentenze conclusive dei due gradi del giudizio di merito. Tale tesi si fonda, alla stregua della proposta interpretazione letterale e sistematica, sul rilievo che l'art. 303 c.p.p.,, comma 4, lett. b), si riferisce alla durata massima complessiva della custodia cautelare che "considerate le proroghe previste dall'art. 305" non può superare il predetto termine, che, pertanto, non è possibile aumentare;
l'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), attiene alla "fase del giudizio", che deve essere in corso di svolgimento, e il contrasto tra dette norme deve essere risolto nel senso di privilegiare quella che è "a favore dei principi costituzionali che salvaguardano la limitazione della libertà personale".
3. La proposta tesi, invocata dal ricorrente a conforto della dedotta sopravvenuta perdita di efficacia della custodia cautelare, è priva di giuridico pregio.
3.1 I Tribunale, nel confermare, in sede di appello cautelare, l'ordinanza del 30 giugno 2014 della Corte di appello di Milano, che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata dall'odierno ricorrente per decorrenza dei termini di durata massima della misura custodiale, ha condiviso le ragioni che avevano fondato tale decisione, correlate, secondo la proposta interpretazione logica e sistematica dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), al richiamo operato dall'art. 304 c.p.p., comma 1, nella tipizzazione e disciplina dei casi di sospensione del termine di durata della custodia cautelare, ai "termini previsti dall'art. 303", e, conseguentemente, sia ai termini di fase sia a quelli complessivi, alla conseguente suscettibilità di sospensione anche del termine complessivo di custodia di cui all'art. 304 c.p.p., comma 4, e al conclusivo necessario computo dei periodi di sospensione quando si deve individuare la scadenza del termine di custodia nel limite massimo di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6. 3.2. Nello svolgimento di tali articolate e coerenti argomentazioni il Tribunale ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, affermati da questa Corte e qui condivisi, secondo cui "in materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304 c.p.p., lett. c), (pendenza dei termini per la redazione della sentenza), opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche - fermo restando il limite di cui al comma sesto del citato art. 304 c.p.p. - per il termine di durata massima di custodia cautelare" (Sez. 5, n. 4998 del 18/11/1996, dep. 03/12/1996, Fiorisi, Rv. 206095; Sez. 6, n. 13907 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Greco, Rv. 252584; nonché, Sez. 2, n. 3106 del 18/12/2007, dep. 21/01/2008, Aspa, Rv. 239295; Sez. 1, n. 1071 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Giacalone, Rv. 243930, in fattispecie relative alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015