Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2007, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1680
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 036245/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NI N. IL 24/06/1962;
avverso ORDINANZA del 17/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.5.2007 la Corte di Assise di Messina rigettava l'istanza proposta nell'interesse di SP IO, imputato del delitto di omicidio, volta ad ottenere la scarcerazione dello stesso essendo trascorso il termine massimo di sei anni di custodia cautelare.
In particolare rilevava la Corte di Assise che nei confronti dell'imputato era stata emessa ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e che conseguentemente, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, i detti termini erano aumentati della metà, e dovevano quindi essere considerati di nove anni, essendo prevista la pena dell'ergastolo per il reato ritenuto.
Avverso tale ordinanza proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. il predetto SP IO rilevando che la disposta sospensione dei termini si riferiva al periodo di tempo in cui erano state tenute le udienze e fino alla deliberazione della sentenza, ma non concerneva le fasi successive, di talché l'ordinanza in questione aveva solo determinato il raddoppio del termine di fase del dibattimento di primo grado, non intaccando il termine di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, che rimaneva di sei anni. Con ordinanza in data 17.8.2007 il Tribunale del riesame di Messina rigettava l'appello condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto SP IO lamentando la violazione dell'art. 304 c.p.p., nonché carenza ed illogicità della motivazione.
In particolare rileva la difesa che l'art. 304 c.p.p. non dispone sia l'aumento del termine di fase che l'aumento del cumulo massimo, ma fissa il tetto massimo in un caso e nell'altro a seconda che l'ordinanza di sospensione disponga la sospensione per il termine di fase o anche per il tetto massimo;
e nel caso di specie l'ordinanza del 30.7.2002 della Corte di Assise aveva limitato l'effetto sospensivo di cui all'art. 304 c.p.p. al termine di fase. Su tale argomentazione il Tribunale del riesame aveva omesso totalmente di motivare, determinando in tal modo il vizio di violazione di legge sotto il profilo della carenza ed illogicità della motivazione. Osserva il Collegio che la questione sollevata con il presente ricorso richiede preliminarmente qualche chiarimento in punto di diritto.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente evidenziato che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare (Cass. sez. 5^, 18.11.1996 n. n. 4998; Cass. sez. 1^, 3.5.1996 n. 2989), E ciò, osserva il Collegio, in considerazione sia del fatto che il predetto comma 2 fa riferimento generico alla sospensione dei "termini previsti dall'art.303 c.p.p.", laddove l'ulteriore inciso: "durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza", attiene alla durata della sospensione ma non certamente alla limitazione della stessa alla fase in cui si è verificata;
sia del fatto che la norma di cui al successivo comma 6, secondo la quale "la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3", acquista significato solo considerando tale disposizione come una norma di chiusura che pone un limite invalicabile al protrarsi della custodia cautelare nei casi di sospensione dei termini previsti dai commi precedenti. Ed in tal senso questa Corte ha altresì evidenziato che tale disposizione individua il limite massimo, ma non sancisce affatto che in presenza di cause di sospensione verificatesi nel corso del giudizio il termine automaticamente si elevi a quello individuato dalla norma suddetta come limite estremo (Cass. sez. 2^, 19.2.2004 n. 9277 rv 228796).
L'ordinanza della Corte di Assise di Messina del 30.7.2002 va quindi interpretata alla stregua dei principi sopra indicati, dovendosi ritenere pertanto che il riferimento al "tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza" attenesse alla durata della sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. ma non alla limitazione di tale sospensione alla singola fase in cui la stessa si era verificata.
E pertanto, sotto tale profilo, l'assunto di parte ricorrente non è fondato.
Da quanto sopra esposto consegue che, essendo stati i termini di custodia cautelare sospesi dalla Corte di Assise dal 30.7.2002 sino alla deliberazione della sentenza, il termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4 (nel caso di specie di anni sei) viene ad aumentarsi del numero di giorni per i quali ha avuto luogo la suddetta sospensione.
In tal senso va rilevata l'erroneità della motivazione dell'impugnata ordinanza laddove il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente evidenziato che il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, era irrilevante ai fini della cessazione della misura cautelare dovendosi avere riguardo al termine finale previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 6, ha rigettato l'appello sotto il profilo che non era trascorso il termine complessivo di nove anni previsto da quest'ultima norma, ritenendo erroneamente che tale norma stabilisse che in presenza di cause di sospensione il termine finale si elevasse automaticamente a quello individuato come limite massimo.
Alla stregua di quanto sopra va annullata l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Messina perché determini la durata della sospensione disposta dalla Corte di Assise con l'ordinanza del 30.7.2002 e stabilisca quindi, sommando tale durata al periodo di sei anni previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, quale sia nel caso concreto il termine massimo di durata della carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, termine che non può comunque superare il limite estremo di nove anni.
A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008