Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3641
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 032857/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UC N. IL 26/08/1955;
avverso ORDINANZA del 11/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 luglio 2008 il Tribunale di Palermo ha respinto gli appelli presentati nell'interesse di AL UC e dal AL personalmente contro il provvedimento 12 giugno 2008 della Corte di Appello di Palermo con cui era stata rigettata la richiesta di scarcerazione dell'imputato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, dovendosi sommare al termine massimo (nella specie quadriennale, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), scadente il 13 giugno 2008, posto che l'imputato era stato arrestato il 13 giugno 2004, il periodo di sospensione della custodia cautelare, pari a novanta giorni, disposto dalla sentenza di primo grado per la redazione della motivazione.
Il provvedimento impugnato ha rilevato che nel termine massimo dovevano essere comprese, per espressa previsione legislativa, le proroghe ai sensi dell'art. 305 c.p.p. e non invece le sospensioni, il cui rapporto con i termini massimi invalicabili era disciplinato dall'art. 304 c.p.p., comma 6, secondo cui in ogni caso, e quindi anche ove era stata disposta la sospensione della custodia, la durata della custodia cautelare non poteva superare i termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4 aumentati alla metà o, se più favorevoli, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Contro la ordinanza, depositata il 15 luglio 2008, ha presentato impugnazione il 25 luglio l'imputato ribadendo che i congelamenti disposti dal Presidente del Tribunale non erano computabili nel termine massimo di custodia cautelare.
OSSERVA
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte - cui questo Collegio ritiene di adeguarsi condividendola - è nel senso che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare (v. Cass. n. 4998 del 1996, rv. 206095; Cass. n. 3106 del 2007, rv. 239295). In tal senso è anche il dato testuale emergente dall'art. 303 c.p.p., comma 4, per cui nei termini di durata complessiva sono comprese anche le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p., ma non invece le sospensioni di cui all'art. 304 c.p.p.; il che ha una precisa ratio in quanto, a parte la sospensione per dibattimenti complessi ovvero per la stesura di motivazioni complesse, la maggior parte delle sospensioni sono previste per impedimenti dell'imputato o del difensore o per rinvio su richiesta di tali soggetti o ancora allontanamento o mancata partecipazione del difensore e cioè per motivi che potrebbero essere strumentalizzati al fine di conseguire la scadenza dei termini.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009