Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha precisato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2014, n. 15654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15654 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 131
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 43379/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV KO N. IL 13/01/1981;
OV NI N. IL 28/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 594/2013 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 08/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo B;
rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. TO NI e TO KO ricorrono, con atto del difensore avv. Nicola Ditta, avverso l'ordinanza in data 8 ottobre 2013, con la quale il Tribunale del riesame di Genova accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Imperia, la quale rigettava l'istanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti dei due ricorrenti, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., contestato ad entrambi, e per quello previsto dall'art. 497 bis cod. pen., il solo TO NI. I due indagati attestavano false generalità ai Carabinieri di Diano Marina, i quali procedevano alla loro identificazione, per eseguire un provvedimento di arresto della Procura generale, conseguente all'ordine di cattura internazionale per traffico di stupefacenti emesso nei loro confronti.
2. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta, ritenendo che l'avere fornito false generalità corrispondesse all'esercizio del diritto di difesa della propria libertà personale, citando il principio nemo tenetur se detegere;
il Tribunale per il riesame, invece, opinava diversamente, ritenendo che il diritto al silenzio, codificato dall'art. 64 c.p.p., comma 3, ricomprende il diritto di mentire, ma non quello di dare false generalità in sede di identificazione personale e, poiché la presentazione di un falso documento equivale a declinare le proprie generalità, in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti, doveva ritenersi integrato il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale previsto dall'art. 495 cod. pen.. Quanto al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., il
G.I.P. escludeva che vi fossero elementi dai quali desumere che i documenti fossero stati contraffatti in Italia;
il Tribunale per il riesame, viceversa, riteneva che, venendo in rilievo la fattispecie prevista dal primo comma, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui il documento contraffatto viene sequestrato e non rileva il luogo - eventualmente all'estero - dell'effettiva contraffazione.
3. I ricorrenti propongono due motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motiv, si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 2 e art. 51 cod. pen., poiché non è possibile applicare una misura cautelare se risulta che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, rappresentata nel caso di specie dall'esercizio del diritto di tutelare la propria libertà personale dal rischio di un arresto.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. B, in relazione all'art. 280 c.p.p., comma 2, poiché il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. è punito nel massimo con la pena di quattro anni di reclusione e dunque rispetto ad esso non si può applicare la custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del solo TO NI, è fondato.
1.1 L'art. 280 c.p.p., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78, art. 1, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, prevede che "la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui alla L. 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, art. 7".
Il delitto contestato ad TO NI è quello di possesso di un documento falso valido per l'espatrio, punito con la reclusione da uno a quattro anni;
di conseguenza la custodia cautelare in carcere non è consentita.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui all'art. 497 bis c.p.. 2. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondato.
Si invoca la ricorrenza della scriminante dell'esercizio di un diritto, nel caso di specie la libertà personale, perché essendo i due indagati colpiti da ordine di cattura internazionale per traffico internazionale di stupefacenti, per la successiva estradizione, l'indicazione delle vere generalità li avrebbe esposti ad un sicuro arresto, con conseguente privazione della libertà personale. La condotta di dichiarazione delle false generalità, accompagnata dall'esibizione di un conforme documento di identità (non contraffatto, ma solo ideologicamente falso) sarebbe quindi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. e la misura cautelare, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., comma 2, sarebbe stata inapplicabile, secondo quando affermato anche dal G.I.P. di Imperia, nel provvedimento di rigetto della misura cautelare.
2.1 La tesi difensiva appare decisamente stravagante, oltre che concettualmente errata, perché) da un punto di vista logico la tutela della libertà personale avrebbe dovuto condurre ad ipotizzare uno stato di necessità; la scriminante sarebbe stata comunque inapplicabile al caso di specie, perché, ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa.
Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. allorché la situazione di pericolo per l'integrità fisica dell'imputato sia derivata dalla scelta di compiere un reato e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione (Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143).
2.2 Viceversa, con riferimento al esercizio di un diritto (e segnatamente quello di difesa, indicato dal G.I.P. di Imperia), appare corretta l'indicazione del Tribunale del riesame del privilege against self-incrimination, ovvero del diritto al silenzio dell'indagato o della facoltà di mentire, che non comprende le generalità, rispetto alle quali l'indagato l'obbligo di dire la verità, senza poter rifiutare o fornire delle false generalità (art. 64 c.p.p., comma 3 e art. 66 cod. proc. pen.).
3. In conclusione l'ordinanza del Tribunale di Genova deve essere annullata senza rinvio nei confronti di TO NI, limitatamente al delitto di cui all'art. 497 bis c.p.; per il resto i ricorsi degli indagati devono essere dichiarati inammissibili;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, per il solo TO KO la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
3.1 Va disposta l'esecuzione da parte della Cancelleria degli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di TO NI limitatamente al delitto di cui all'art. 497 bis c.p.; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto;
dichiara inammissibile il ricorso di TO KO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2014