Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie nella quale l'autore della violazione era il soggetto nominato custode del bene, edotto formalmente dell'esistenza del vincolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2002, n. 37570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37570 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. ONORATO Pierlugi - Consigliere - N. 01774/2002
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 032988/2001
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ON MI N. IL 25/01/1948;
avverso SENTENZA del 01/06/2001 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il PM nella persona del Dott. Vincenzo Mura che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 21.9.1998, il Pretore di Lucera sd Vico del Gargano ha ritenuto DE ON CH responsabile del reato di cui all'art. 349 cpv cp e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva che il reato ex art.349 cp non sia configurabile in carenza di sigilli formalmente apposti e, quindi, di vincolo giuridico sul bene;
sostiene che la condotta fosse sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 350 cp avendo per colpa permesso che una persona entrasse nell'edificio.
Il Collegio ritiene che le censure non siano meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
L'oggetto specifico della tutela penale del reato previsto dall'art.349 cp è l'interesse pubblico a garantire il particolare stato di custodia imposto su di una res, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, allo scopo di assicurarne la conservazione, l'identità fisica e la consistenza oggettiva.
A tale fine, vengono apposti i sigilli la cui funzione è simbolica;
essi costituiscono non tanto il mezzo di impedimento fisico all'attività interdetta, quanto un segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche di tale attività.
Pertanto i mezzi esteriori attraverso i quali è resa manifesta la volontà di garantire la cosa contro ogni atto di manomissione sono necessari per l'integrazione del reato solo nel caso in cui l'aggressione del bene sia posta in essere da soggetti non consapevoli del vincolo.
Nei confronti di persone notiziate dello stesso, il reato in esame si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene pur in assenza di sigilli o segni esteriori del sequestro (che, tra l'altro, nel caso concreto esistevano ed erano rappresentati da cartelli come risulta dal testo del provvedimento impugnato).
Nella ipotesi in esame, l'imputato era formalmente edotto del vincolo, per essere stato nominato custode del bene, e, di conseguenza, la mancanza di sigilli è elemento irrilevante. In merito alla seconda deduzione, è appena il caso di osservare come la prospettazione dell'imputato non sia provata in fatto;
in diritto, quando anche fosse accertata, è inconferente dal momento che il Di ON, nella sua qualità di custode, era gravato dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002