Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9158 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL P OLO ALL09 15 8 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUR DICA SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 1510/00 Cron. 248.18 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere CAPITANIO Consigliere Dott. Natale Rep. FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 Dott. Camillo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: S.P.A., in persona COMIT-BANCA COMMERCIALE ITALIANA rappresentante pro tempore, elettivamente del legale domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO DE FELICE, PIETRO ICHINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 661 presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende, 2002 giusta delega in atti;
1745 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 796/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 11/11/99 R.G.N. 214/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 1510/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2 giugno 1992 BA RA, dipendente della Banca RC TAna con mansioni di cassiere, ricorreva al Pretore di Nocera Inferiore perché fosse annullato il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 7 maggio 1992, in relazione alle contestazioni mossegli con lettere del 30 gennaio 1992 e del 17 marzo 1992. Con la prima di tali missive la Banca aveva contestato al dipendente di aver tenuto in sospeso fino al 16 agosto 1991 un effetto cambiario scaduto dell'importo di lire 1.250.000 a carico della moglie ( 1° fatto addebitato); di aver trattenuto indebitamente dal giorno 8 al 22 agosto 1991 l'importo di un assegno consegnatogli dal cliente per richiamare un effetto B oss. inviato al notaio per il protesto (2° fatto addebitato); di deliberatamente procurato lo smarrimentoaver dell'effetto cambiario di lire 1.250.000 a carico della moglie (3° fatto addebitato). Con la seconda missiva la Banca aveva contestato al RA di aver accettato in data 6 agosto 1991 il pagamento Scapigliati" di una ricevuta da parte della società "Gli bancaria scaduta il 21.7.1991, nonostante avesse rilevato che non era possibile dar corso all'operazione, di aver apposto per quietanza un timbro ed il suo visto sulla copia della ricevuta pertinenza del cliente, e di aver introitato il di corrispondente importo di lire 535.069 senza procedere alla relativa contabilizzazione (4° fatto addebitato). A sostegno del ricorso il ricorrente sosteneva che per le prime due contestazioni era stato violato il principio della immediatezza, sia perché esse erano state mosse a distanza di tempo dai fatti, sia perché il licenziamento era intervenuto " 2 svariati mesi dopo la formale contestazione;
che la terza contestazione era infondata;
che il fatto contestato con la quarta contestazione non giustificava il licenziamento, giacchè nessuna somma era stata versata dalla società ed egli si era limitato ad apporre per errore un visto di quietanza sulla ricevuta bancaria, senza conseguenze di altro tipo. espletataCostituitosi il contraddittorio, il Pretore, l'istruzione, con sentenza n. 1345 del 1994 rigettava la domanda. A seguito di impugnazione del RA il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l'appello, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del lavoratore e condannava la banca al risarcimento dei danni. Драй Su ricorso della Banca RC TAna questa Corte, con sentenza n. 11400 del 17 novembre 1997, accogliendo il primo ed il terzo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame al Tribunale di Salerno. Osservava la Corte, quanto al primo motivo, che un corretto giudizio sulla sussistenza о meno della tempestività del provvedimento espulsivo con riferimento alla contestazione dei primi due addebiti non poteva prescindere dall'esame analitico delle circostanze di fatto risultanti agli atti e giustificanti il ritardo, la cui valutazione risultava invece completamente omessa dal giudice del riesame. Quanto al terzo motivo, osservava che il Tribunale, in ordine alla contestazione della mancata contabilizzazione della somma versata il 6 agosto 1991 dalla società "Gli Scapigliati" per il pagamento di una ricevuta bancaria, aveva omesso di esaminare e valutare vari elementi probatori acquisiti agli atti e decisivi al fine di accertare l'avvenuta rottura insanabile del rapporto 3 fiduciario. La Corte dichiarava invece infondato il secondo motivo, con il quale la Banca aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto infondato il terzo addebito contenuto con la prima lettera. Riassunta la causa, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 796 dell'11 novembre 1999, accoglieva l'appello proposto da BA RA avverso la sentenza del Pretore di Nocera Inferiore, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava la Banca al risarcimento dei danni. A sostegno della decisione il giudice del rinvio osservava che il terzo fatto contestato era privo di fondamento, come ormai giudizialmente accertato a seguito del rigetto del secondo motivo del ricorso per cassazione. Quanto al primo ed al secondo fatto contestato, il licenziamento doveva ritenersi illegittimo perché intimato a svariati mesi di distanza dalla contestazione formale degli addebiti;
a giustificare il ritardo invocare la necessità di svolgere ulteriori non valeva accertamenti, che di fatto si erano già conclusi nel gennaio 1992, né la complessità dell'organizzazione aziendale, posto che la direzione Centrale era in possesso della relazione conclusiva fin dai primi del gennaio 1992, la malattia né dell'impiegato, dato che la malattia del lavoratore non impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa. In ordine all'ultima contestazione, il Tribunale di Salerno rilevava che la stessa società "Gli Scapigliati" aveva riconosciuto che non era stato effettuato alcun versamento per il pagamento della ricevuta bancaria, benchè il cassiere avesse erroneamente apposto un visto sulla quietanza, per cui, non essendovi stato alcun fatto appropriativo, ma mera violazione colposa dei doveri di ufficio, la sanzione del licenziamento si dimostrava non proporzionata alla mancanza del dipendente. Per la cassazione di questa Sentenza la Banca RC TA ha proposto ricorso con cinque motivi. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia genericamente violazione dell'art. 384 c.p.c. e si sostiene che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato a quanto disposto dalla sentenza n. 11400/97 della Corte. Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 7 St.Lav. e dell'art. 2119 cod. civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione, e si டி,எ. sostiene che il giudice di rinvio, per giudicare illegittimo il licenziamento, avrebbe dato peso al ritardo con il quale la banca aveva provveduto a contestare il primo ed il secondo addebito, benchè la sentenza di rinvio imponesse esplicitamente di considerare irrilevante detto ritardo, perché non eccepito tempestivamente dal lavoratore. Si rileva, altresì, che il Salerno, per sostenere la tardività del Tribunale di licenziamento, avrebbe dato rilievo alla contestazione verbale degli addebiti avvenuta sin dal novembre 1991, anziché alla formale contestazione avvenuta con lettera del 30 gennaio, la sola valida a norma dell'art. 7 St. Lav. Si osserva, infine, il principio di che il Tribunale avrebbe ritenuto violato immediatezza senza tener conto delle dimensioni organizzative della banca e della malattia del lavoratore per tutto il periodo degli accertamenti preliminari, e senza considerare che tra la il comportamento della banca nel periodo intercorso 5 contestazione formale degli addebiti ed il licenziamento escludeva una rinuncia tacita del datore di lavoro al provvedimento espulsivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1366 e 2119 cod.civ. nonché insufficienza ed illogicità della motivazione e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in modo del tutto illogico, ha ritenuto di poter ravvisare la manifestazione negoziale di una pretesa rinuncia a far valere gli addebiti di cui alla precedente missiva del 30 gennaio 1992 nella nuova contestazione disciplinare effettuata con lettera del 16 marzo 1992. Con il quarto motivo si addebita al Tribunale totale difetto di motivazione sulla compatibilità del preteso ritardo con il provvedimento di licenziamento, qualora detto provvedimento Ochost. venisse qualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso, atteso che il licenziamento in tronco, per qualsiasi motivo invalido, può essere ritenuto valido ed efficace come licenziamento con effetto differito al termine del preavviso. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. e difetto di motivazione e si addebita al Tribunale di non aver adeguatamente motivato sulle ragioni che 10 hanno portato a dissentire dalle affermazione di questa Corte che, nella richiamata sentenza n. 11400/97, aveva ritenuto come "fatti pacificamente agli atti" che la società "Gli Scapigliati", con una prima comunicazione, aveva opposto alla banca l'avvenuto pagamento della ricevuta bancaria in data 6 agosto 1992 e la mancata contabilizzazione del versamento, e quindi l'appropriazione di detta somma da parte del dipendente nei nove mesi intercorrenti dal pagamento alla lettera del 13 6 aprile 1992. Si addebita inoltre al Tribunale di non aver considerato unitariamente le varie mancanze accertate a carico del RA, indipendentemente dalla loro tempestiva o tardiva contestazione, e di non averle considerate tali da giustificare il recesso del datore di lavoro per il venir meno del necessario rapporto di fiducia. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è sono infondati per leopportuno esaminare congiuntamente, seguenti considerazioni. Questa Corte, con la menzionata sentenza n. 11400 del 1997, ha cassato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore per difetto di motivazione ed ha rimesso al giudice del rinvio il Dpost. riesame delle circostanze relative al 1°, 2° e 4° fatto contestato, ritenendo che il giudice a quo non avesse adeguatamente vagliato tutti gli aspetti ad essi relativi. Orbene, le varie censure con le quali ora la Banca denuncia violazione da parte del giudice del rinvio delle indicazioni contenute nella citata sentenza di questa Corte, sono palesemente destituite di fondamento. In ordine ai primi due fatti il Tribunale di Salerno ha infatti proceduto alla analitica verifica della immediatezza della reazione datoriale rispetto alla contestazione ed ha ritenuto che il licenziamento, comminato in data 7 maggio 1992, a distanza di mesi dalla formale contestazione degli addebiti, effettuata con lettera del 28 gennaio 1992, non rispondesse al requisito della immediatezza, atteso che la Banca già nel gennaio del 1992 era in possesso di tutti gli elementi per valutare il comportamento del dipendente e per decidere il recesso, che non erano necessari ulteriori accertamenti e che 7 la malattia del dipendente non costituiva ostacolo al licenziamento in tronco. In particolare il Tribunale ha rilevato che la volontà manifestata dalla Banca con nota del 16.3.1992 di "astenersi per il momento" dal dar seguito alla predetta contestazione in attesa di dar corso ad ulteriori contestazioni, non poteva giustificare il ritardo, ma anzi esprimeva consapevolezza della inidoneità dei comportamenti già in precedenza contestati a costituire di per sé giusta causa di licenziamento. Queste valutazioni del Tribunale si risolvono in apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito e non sono censurabili in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. Sta di fatto, però, che il Tribunale Дврата ha adeguatamente motivato la propria decisione e che non sono riscontrabili nel ragionamento del giudice del gravame contraddizioni ° vizi logici che non consentano la agevole ricostruzione dell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per quanto riguarda poi il quarto fatto addebitato, il espressamente preso in esame, comeTribunale di Salerno ha richiesto dalla sentenza di rinvio, la prima comunicazione con la quale la SOC. "Gli Scapigliati" aveva opposto alla Banca l'avvenuto pagamento della ricevuta bancaria, desumendolo dalla timbratura dell'avviso di pagamento, ma ha ritenuto di dover dare maggior credito alla successiva missiva in data 13.4.1992, con la quale la stessa società rettificava la precedente affermazione e comunicava che in realtà nessun pagamento era stato effettuato il 6 agosto 1991 per la copertura della ricevuta bancaria scaduta il 21 luglio precedente, con ampia esposizione delle ragioni logiche che giustificavano una tale m 8 preferenza. Essendo risultata priva di fondamento la contestata appropriazione della somma, il Tribunale ha ritenuto che la colpevole apposizione del visto di pagamento sulla quietanza, non costituisse una manchevolezza talmente grave da far ritenere proporzionata la sanzione espulsiva inflitta al dipendente. Anche queste valutazioni del Tribunale si sostanziano in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che sfugge ad ogni censura in sede di legittimità, per essere congruamente motivato e coerente sul piano logico. In conclusione, dunque, il Tribunale di Salerno si è correttamente attenuto ai compiti affidatigli da questa Corte e la sentenza impugnata non è suscettibile di censure sotto tale profilo. Юрт Per quanto riguarda le restanti doglianze, la dedotta violazione degli articoli 1362 e 1366 cod. civ. in relazione alla nota in data 16.3.1992 della Banca, di cui sopra si è detto, è priva di fondamento, in quanto il Tribunale da detta lettera non ha affatto dedotto la rinuncia dell'istituto di credito a considerare le due prime mancanze come giusta causa di licenziamento, come erroneamente sostiene la ricorrente;
il giudice del gravame, infatti, ha solo ritenuto che la riserva espressa dalla Banca a sanzionare in seguito le due mancanze non giustificava comunque il ritardo con il quale il licenziamento è stato di fatto comminato. La censura proposta con il quarto motivo, infine, inammissibile in quanto non rientra nei temi di indagine assegnati da questa Corte al giudice di rinvio. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che oltre ad euro duemila per onorari.liquida in euro30,50 Così deciso in Roma il 22 aprile 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Ористо Д'Ярпімо Välim. muihun. Pillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU, 2002 -F E E D IL CANCELLIERERe