Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C-C. 68400 REPUBBLICA ITALIANA SE01 159 703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS Composta dagli Ill. Sigo ri Magistrati: Presidente R.G.N.4234/00 Dott. Enrico Papa 6597/00 Consigliere Dott. Enrico Altieri Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron. 2552 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Ud. CORTE SUPREMA DI C IS ZONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68400sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, I Ufficio II.DD. di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma domiciliano in via dei Portighesi n.12; ricorrente
contro
Gianantonio, rappresentato e difeso, giusta delega Monti Gaffuri e calce, dall'Avv. Prof. Gianfranco in Romanelli, presso cui domicilia in dall'Avv. Enrico Roma, via Cosseria n.5; 2513 1 controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.309/36/98 depositata il 31°-12- 98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Gen. dello Stato Avv. Gentile;
Udito l'Avv. E. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e incidentale. Svolgimento del processo Italiano corrispondeva al funzionario Il Credito Monti Gianantonio, in occasione del trasferimento da Livorno a Milano nell'anno 1987, l'indennizzo per il maggior canone di locazione, previsto dall'art.51 CCNL, senza operare le ritenute fiscali. L'Ufficio Distrettuale II.DD. di Milano notificava al Monti, in data 25-11-91, due avvisi di accertamento per maggiori imposte, con irrogazione di sanzioni, relativamente agli anni 1987 e 1988. Il contribuente impugnava tali avvisi con distinti ricorsi, assumendo che il contributo non era 2 imponibile perché di natura risarcitoria e sostenendo che non era a lui imputabile l'omissione del sostituto d'imposta. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano accoglieva i ricorsi, previamente riuniti, con sentenza n.40/39/94. L'Ufficio proponeva gravame, adducendo che il contributo per maggiori spese di locazione, conseguenti а trasferimento in altra sede di lavoro, non avevano natura risarcitoria e rientrava nella nozione di reddito imponibile. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano confermava la decisione impugnata, motivando che il contributo erogato non poteva assumere la natura retributiva, prevista dall'art.23 D.P.R. n.600/73,ma doveva essere riconosciuta la natura risarcitoria. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato il 14-2-2000. Il contribuente proponeva controricorso e ricorso incidentale, notificato il 21-3-2000. Il Ministero proponeva controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente, i ricorsi, principale ed 3 incidentale, devono essere riuniti d'ufficio, ai sensi degli artt. 62 co.2° D.Lgs. n.546/92 e 335 proposti contro la stessac.p.c., in quanto sentenza. Deve essere, in via pregiudiziale, evidenziata la seguente questione, che si rivela assorbente rispetto ad ogni altra. Sia nel ricorso del Ministero, sia nel controricorso e ricorso incidentale del Monti, sia nel controricorso al ricorso incidentale della stessa Amministrazione Finanziaria si legge testualmente che il presente giudizio ha per oggetto la cassazione della sentenza n.179/32/98 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez.32, depositata in data 1-10-98. Orbene, risulta prodotta, in copia conforme, una sentenza, pur emessa dalla stessa Commissione Tributaria Regionale di Milano nei confronti dello stesso Monti Gianantonio, ma dalla Sezione n.26 e non n.32, sentenza comunque assolutamente diversa da quella innanzi indicata : e cioè la n.309/26/98, pronunciata il 12-11-98 e depositata il 31-12-98 (e non in data 1-10-98, data rispetto alla quale il ricorso notificato il 14-2-2000 sarebbe, peraltro, tardivo, in quanto risulterebbe ampiamente decorso 4 il termine "lungo"). In sintesi, i ricorsi risultano proposti avversO una sentenza (n.179/32/98 della C.T.R. di Milano, Sez.32, depositata in data 1-10-98) diversa da quella allegata (n. 309/26/98 della C.T.R. di Milano, Sez. n.26, pronunciata il 12-11-98 e depositata il 31-12-98). La delineata situazione processuale rende inammissibile il ricorso principale. Conseguentemente, risulta inefficace il ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.Spare confrunte. Così deciso in Roma il 6-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente rigo Papa Dott. Francesco Ruggiero Dott. ما شرع Jamn M IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7. GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Muld 5