CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18813 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO IE nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 24/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato Giovanni CHIARA, nell'interesse del ricorrente in replica alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, con cui insiste nel motivo richiamando il verbale dell'udienza dinanzi alla Corte di appello di Palermo del 24/01/2022. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18813 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena inflitta a TR NA, riconosciuto colpevole del reato di violazione di domicilio aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato Giovanni Chiara, quale sostituto processuale, ex art. 102 cod. proc. pen., del difensore di fiducia, avvocato Enrico M. G. AN, che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e nullità assoluta della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello al difensore fiduciario, anche quale domiciliatario dell'imputato. Espone che, in realtà, la notifica venne effettuata con inoltro di una P.E.C. all'indirizzo di un omonimo avvocato Enrico AN appartenente ad altro foro, quello di Ragusa, invece che a quello di Catania. Conseguentemente, risulta omessa anche la notifica in favore dell'imputato, in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario e, quindi, al medesimo errato indirizzo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, avendo la Corte di appello omesso di considerare sicuri indici favorevoli, valorizzando solo la presenza di precedenti giudiziari. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegata copia del verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello di Palermo in data 24/01/2022, sostenendo che, in quella occasione, venne nominato, nell'assenza del difensore di fiducia, un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen. Insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato in maniera assorbente il primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. 2. Il ricorrente sostiene che entrambe le notificazioni del decreto di citazione in appello (sia quella destinata all'imputato, sia quella destinata al difensore domiciliatario), sebbene formalmente indirizzate all'Avv. Enrico AN del foro di Catania erano state effettuate a mezzo p.e.c. all'indirizzo enrico.platania@avvragusa.legalmail.it , appartenente ad altro avvocato omonimo, l'Avv. Enrico AN del foro di Ragusa. 2.1. La deduzione trova riscontro nella consultazione dell'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - dalla quale emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo venne notificato a mezzo P.E.C. presso la casella di posta elettronica di un avvocato solo omonimo dei difensore del NA, Enrico AN, ma appartenente ad altro foro, quello di Ragusa, laddove, il procuratore nominato in atti appartiene al foro di Catania. 2.2. In particolare, risultano eseguite presso l'avvocato AN di Ragusa, a distanza di un minuto l'una dall'altra, due notifiche: una in proprio e l'altra ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen., quale domiciliatario dell'imputato. 2 2.3. La notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato, dunque, oltre ad essere stata effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto, era stata effettuata ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia e completamente estraneo al procedimento, generando una nullità assoluta, da cui consegue, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., quella del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza. 2.4. Secondo la lezione impartita dalle Sezioni Unite, nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.. ( Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (dep. 07/01/2005), Palumbo, Rv. 229539), rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato, poiché la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione ( Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 Ud. (dep. 17/02/2017 ), Amato, Rv. 269027). 2.5. E' pur vero che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). 2.6. Tuttavia, nella fattispecie, la nullità e l'assoluta inidoneità della notificazione della citazione a raggiungere lo scopo tipico di procurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario ( sia l'imputato che il difensore fiduciario e domiciliatario) emergono dagli atti e sono assolutamente evidenti, poiché l'atto è stato trasmesso per posta elettronica certificata a un soggetto che non aveva alcun legame, né alcuna relazione, sia con l'imputato, sia con il suo difensore ( Sez. 5 n. 4652 del 21/01/2018, Rv. 272276). 2.7. Alcun rilievo può darsi, infine, alla circostanza che, all'udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello sia stato nominato, all'imputato assente, un difensore di ufficio;
invero, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 3 3. La duplice nullità assoluta così accertata ex art.179 cod.proc.pen., si propaga ex art.185 a tutti gli atti consequenziali e inficia conseguentemente la sentenza impugnata, che deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato Giovanni CHIARA, nell'interesse del ricorrente in replica alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, con cui insiste nel motivo richiamando il verbale dell'udienza dinanzi alla Corte di appello di Palermo del 24/01/2022. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18813 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena inflitta a TR NA, riconosciuto colpevole del reato di violazione di domicilio aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato Giovanni Chiara, quale sostituto processuale, ex art. 102 cod. proc. pen., del difensore di fiducia, avvocato Enrico M. G. AN, che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e nullità assoluta della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello al difensore fiduciario, anche quale domiciliatario dell'imputato. Espone che, in realtà, la notifica venne effettuata con inoltro di una P.E.C. all'indirizzo di un omonimo avvocato Enrico AN appartenente ad altro foro, quello di Ragusa, invece che a quello di Catania. Conseguentemente, risulta omessa anche la notifica in favore dell'imputato, in quanto eseguita presso il difensore domiciliatario e, quindi, al medesimo errato indirizzo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, avendo la Corte di appello omesso di considerare sicuri indici favorevoli, valorizzando solo la presenza di precedenti giudiziari. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegata copia del verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello di Palermo in data 24/01/2022, sostenendo che, in quella occasione, venne nominato, nell'assenza del difensore di fiducia, un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen. Insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato in maniera assorbente il primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. 2. Il ricorrente sostiene che entrambe le notificazioni del decreto di citazione in appello (sia quella destinata all'imputato, sia quella destinata al difensore domiciliatario), sebbene formalmente indirizzate all'Avv. Enrico AN del foro di Catania erano state effettuate a mezzo p.e.c. all'indirizzo enrico.platania@avvragusa.legalmail.it , appartenente ad altro avvocato omonimo, l'Avv. Enrico AN del foro di Ragusa. 2.1. La deduzione trova riscontro nella consultazione dell'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - dalla quale emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo venne notificato a mezzo P.E.C. presso la casella di posta elettronica di un avvocato solo omonimo dei difensore del NA, Enrico AN, ma appartenente ad altro foro, quello di Ragusa, laddove, il procuratore nominato in atti appartiene al foro di Catania. 2.2. In particolare, risultano eseguite presso l'avvocato AN di Ragusa, a distanza di un minuto l'una dall'altra, due notifiche: una in proprio e l'altra ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen., quale domiciliatario dell'imputato. 2 2.3. La notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato, dunque, oltre ad essere stata effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto, era stata effettuata ad un soggetto diverso dal difensore di fiducia e completamente estraneo al procedimento, generando una nullità assoluta, da cui consegue, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., quella del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza. 2.4. Secondo la lezione impartita dalle Sezioni Unite, nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.. ( Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (dep. 07/01/2005), Palumbo, Rv. 229539), rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato, poiché la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione ( Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 Ud. (dep. 17/02/2017 ), Amato, Rv. 269027). 2.5. E' pur vero che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). 2.6. Tuttavia, nella fattispecie, la nullità e l'assoluta inidoneità della notificazione della citazione a raggiungere lo scopo tipico di procurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario ( sia l'imputato che il difensore fiduciario e domiciliatario) emergono dagli atti e sono assolutamente evidenti, poiché l'atto è stato trasmesso per posta elettronica certificata a un soggetto che non aveva alcun legame, né alcuna relazione, sia con l'imputato, sia con il suo difensore ( Sez. 5 n. 4652 del 21/01/2018, Rv. 272276). 2.7. Alcun rilievo può darsi, infine, alla circostanza che, all'udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello sia stato nominato, all'imputato assente, un difensore di ufficio;
invero, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 3 3. La duplice nullità assoluta così accertata ex art.179 cod.proc.pen., si propaga ex art.185 a tutti gli atti consequenziali e inficia conseguentemente la sentenza impugnata, che deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore