CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34327 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di RI CE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio limitatamente al capo 36); letta la memoria difensiva degli avvocati Angelo Di Novi e Giuseppe Rusconi, presentata nell'interesse di CE RI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente l'appello di CE Penale Sent. Sez. 6 Num. 34327 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/07/2023 RI, avverso la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali ed imprenditoriali per la durata di 12 mesi per i delitti di falsità ideologica continuata (capo 34) e concorso e frode nelle pubbliche forniture (capo 36) emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 2 novembre 2022, annullandola limitatamente al capo 36 e riducendone la durata a sei mesi, con rigetto nel resto. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza deducendo vizio di motivazione, con riferimento all'art. 356 cod. pen., per essere stata erroneamente esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di frode in pubbliche forniture aggravata (capo 36), relativo ai lavori per la realizzazione del Palazzetto dello sport di Rende, nonostante i comportamenti Di CE RI ingannevoli o maliziosi, denotanti dunque malafede contrattuale, emergessero dalle indagini e, in particolare, dall'inequivoco contenuto delle intercettazioni, di cui lo stesso provvedimento impugnato dava atto, a partire dall'ammissione di RI di essere «esperto di fregare i contratti». In secondo luogo il Tribunale aveva richiamato anche le conversazioni del 27 settembre 2019 (progressivi 8613-8615) tra CE IN (responsabile unico del procedimento), IO PE (direttore dei lavori) e CE RI (direttore operativo impianti) da cui era emersa la consapevolezza di quest'ultimo circa l'assenza dei presupposti di legge per l'approvazione della perizia di variante da lui redatta. Infine, il provvedimento impugnato aveva dato atto delle dichiarazioni rese da RI nel corso dell'interrogatorio di garanzia in cui aveva riconosciuto che il contratto si basasse su un progetto inficiato da macroscopici errori. Il Tribunale del riesame, inoltre, pur riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato per il delitto di falso ideologico continuato, li aveva irragionevolmente esclusi per il capo 36, nonostante l'inscindibile legame logico con la condotta fraudolenta nell'esecuzione dei lavori, con una motivazione formalistica, per assenza del comportamento subdolo e malizioso richiesto dalla norma e della sussistenza dell'aliud pro alio. 3. I difensori di CE RI, nella memoria depositata, dopo avere censurato il provvedimento emesso dal Tribunale sulla gravità indiziaria del delitto di falsità ideologica aggravata, in ordine al delitto di frode nelle pubbliche forniture hanno ravvisato l'assenza della modifica sostanziale del progetto originario alla luce del diritto dell'Unione Europea e del Codice degli appalti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che sussiste l'interesse della pubblica accusa a ricorrere per cassazione avendo il Tribunale annullato l'ordinanza interdittiva emessa nei confronti di CE RI per un capo di provvisoria incolpazione (capo 36), confermando l'altro (capo 34). 2.1. L'indagato, nell'originario atto di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva si era limitato a censurare esclusivamente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti contestati, cosicché la cognizione del giudice di appello era rimasta circoscritta solo a questi, in applicazione del principio devolutivo, per come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras), la cui unica eccezione ricorre quando il gravame sia promosso dal pubblico ministero perché in tal caso la cognizione del Tribunale, a tutela dell'indagato, non è più limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma si riespande nella verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica (Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, Rv. 283885). 2.2. Nel caso in esame è stato solo CE RI ad avere impugnato il provvedimento di appello emesso sulla misura interdittiva, limitatamente al quadro indiziario formatosi nei suoi confronti in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli. Ne consegue che non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'organo dell'accusa ricorrente non ha interesse a ricorrere per cassazione se censura la sola insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza prospettare il permanere delle esigenze cautelari, (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Steven, Rv. 282355), in quanto vanta un preciso interesse ad estendere i titoli su cui poggia il provvedimento cautelare, anche per prolungarne la portata, allorché in sede di appello, con una precisa delimitazione della cognizione, determinata dall'indagato, ai soli gravi indizi di colpevolezza il giudice li abbia ritenuti insussistenti (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073). 3.11 motivo concernente l'annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture è generico. 3.1. L'ordinanza impugnata colloca il delitto di cui al capo 36) nell'ambito del più ampio contesto dell'appalto conferito dal Comune di Rende alla società Tecnoimpianti CRE Sri per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di cui 3 CE RI era direttore operativo (giusta determina del 6 giugno 2019), oltre che incaricato della redazione della perizia di variante (con delibera del 20 agosto 2019) approvata il 29 luglio 2019, tanto da rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. Dall' attività intercettiva svolta in ambientale, in data 27 settembre 2019, riguardante CE IN (responsabile unico del procedimento), IO PE (direttore dei lavori) e CE RI (direttore operativo impianti), oltre che dal complessivo compendio investigativo, ad avviso del Tribunale era emerso che il ricorrente, unitamente ai propri interlocutori, fosse ben consapevole della illiceità delle modifiche sostanziali apportate all'appalto, tali da invalidare l'intera procedura, in quanto concernenti lavori previsti e prevedibili con alterazione delle categorie indicate nel progetto iniziale. In particolare, CE RI si era espressamente dichiarato esperto nel «fregare i contratti»; aveva rappresentato come l'appalto fosse «da strappare»; aveva proposto di fornire di apparente legalità le difformità emerse rispetto al progetto iniziale attraverso perizie di variante, con false attestazioni riguardanti l'imprevedibilità dei lavori relativi all'infiltrazione d'acqua e la loro regolarità (pag.6-7). In base a dette conclusioni, il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, il delitto di falso ideologico continuato (capo 34), mentre ha correttamente escluso, pur in termini assai sintetici, i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di frode nelle pubbliche forniture (capo 36), sotto il profilo oggettivo, per mancata consegna di cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), argomento con il quale il ricorso non si è minimamente confrontato, pur costituendo il nucleo centrale della fattispecie contestata in via provvisoria. 3.2. Invero, dato atto della sussistenza, nella specie, dell'espediente ingannevole posto in essere dal RI, attraverso il falso ideologico concernente le perizie di variante, idoneo a fare apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, come richiesto dalla più recente giurisprudenza correttamente richiamata dal Tribunale (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267), ciò che non è in alcun modo esaminato dal ricorrente è proprio il momento procedurale in cui esso si sviluppa. Infatti, le condotte poste in essere dal RI appaiono volte a coprire una frode avvenuta a monte, cioè nella fase della predisposizione dell'oggetto stesso del contratto, con la redazione di documenti volti ad offrire una veste legittimità a sostanziali difformità, previste e prevedibili, insite nel progetto iniziale. Per quanto si evince dalla provvisoria incolpazione del capo 36 sono tutti i concorrenti di RI, ciascuno nella propria qualità - il sindaco del comune di 4 La Pr sidente Rende, Manna;
il dirigente responsabile del settore tecnico, IN;
il responsabile unico del procedimento, Sorrentino;
il direttore dei lavori, PE;
il direttore operativo con funzione di misura contabilità, Rovella;
i responsabili dell'impresa aggiudicataria, CO e AN RR -, ad avere operato affinchè fosse consegnata un'opera diversa da quella programmata, stante un «progetto inficiato da macroscopici errori» dall'inizio, a partire dalle notorie infiltrazioni d'acqua nelle fondazioni del Palazzetto dello sport, «ampiamente conosciute ed individuate nel progetto esecutivo della relazione tecnica specialistica sulla base del quale è stata indetta la gara di appalto» (pag. sette del provvedimento impugnato). La mancata indicazione di detti lavori, di particolare complessità, nel progetto originario, oltreché la previsione dell'utilizzo di materiali di pregio (come la pavimentazione in parquet del campo da gioco) poi sostituiti con altri di scarsa qualità (pavimentazione in PVC), il tutto legittimato dalle perizie di variante redatte dal ricorrente, hanno costituito circostanze ab origine conosciute dalla stazione appaltante e dall'intera filiera, ma omesse in quanto funzionali alli aggiudicazione dell'opera alla società dei RR. Il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la dissimulazione di consegna di cosa diversa da quella pattuita in quanto le perizie di variante, pur collocate formalmente nella fase esecutiva del contratto, sono servite solo a coprire le prestazioni difformi, già a tutti note, rispetto ad un progetto iniziale consapevolmente ed artatamente viziato che mai sarebbe stato eseguito in quei termini, così da escludere, allo stato e sulla base degli atti per come sviluppatisi, la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 356 cod. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 luglio 2023 La Consigliera estensora
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio limitatamente al capo 36); letta la memoria difensiva degli avvocati Angelo Di Novi e Giuseppe Rusconi, presentata nell'interesse di CE RI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente l'appello di CE Penale Sent. Sez. 6 Num. 34327 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/07/2023 RI, avverso la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali ed imprenditoriali per la durata di 12 mesi per i delitti di falsità ideologica continuata (capo 34) e concorso e frode nelle pubbliche forniture (capo 36) emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 2 novembre 2022, annullandola limitatamente al capo 36 e riducendone la durata a sei mesi, con rigetto nel resto. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza deducendo vizio di motivazione, con riferimento all'art. 356 cod. pen., per essere stata erroneamente esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di frode in pubbliche forniture aggravata (capo 36), relativo ai lavori per la realizzazione del Palazzetto dello sport di Rende, nonostante i comportamenti Di CE RI ingannevoli o maliziosi, denotanti dunque malafede contrattuale, emergessero dalle indagini e, in particolare, dall'inequivoco contenuto delle intercettazioni, di cui lo stesso provvedimento impugnato dava atto, a partire dall'ammissione di RI di essere «esperto di fregare i contratti». In secondo luogo il Tribunale aveva richiamato anche le conversazioni del 27 settembre 2019 (progressivi 8613-8615) tra CE IN (responsabile unico del procedimento), IO PE (direttore dei lavori) e CE RI (direttore operativo impianti) da cui era emersa la consapevolezza di quest'ultimo circa l'assenza dei presupposti di legge per l'approvazione della perizia di variante da lui redatta. Infine, il provvedimento impugnato aveva dato atto delle dichiarazioni rese da RI nel corso dell'interrogatorio di garanzia in cui aveva riconosciuto che il contratto si basasse su un progetto inficiato da macroscopici errori. Il Tribunale del riesame, inoltre, pur riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato per il delitto di falso ideologico continuato, li aveva irragionevolmente esclusi per il capo 36, nonostante l'inscindibile legame logico con la condotta fraudolenta nell'esecuzione dei lavori, con una motivazione formalistica, per assenza del comportamento subdolo e malizioso richiesto dalla norma e della sussistenza dell'aliud pro alio. 3. I difensori di CE RI, nella memoria depositata, dopo avere censurato il provvedimento emesso dal Tribunale sulla gravità indiziaria del delitto di falsità ideologica aggravata, in ordine al delitto di frode nelle pubbliche forniture hanno ravvisato l'assenza della modifica sostanziale del progetto originario alla luce del diritto dell'Unione Europea e del Codice degli appalti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che sussiste l'interesse della pubblica accusa a ricorrere per cassazione avendo il Tribunale annullato l'ordinanza interdittiva emessa nei confronti di CE RI per un capo di provvisoria incolpazione (capo 36), confermando l'altro (capo 34). 2.1. L'indagato, nell'originario atto di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva si era limitato a censurare esclusivamente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti contestati, cosicché la cognizione del giudice di appello era rimasta circoscritta solo a questi, in applicazione del principio devolutivo, per come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras), la cui unica eccezione ricorre quando il gravame sia promosso dal pubblico ministero perché in tal caso la cognizione del Tribunale, a tutela dell'indagato, non è più limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma si riespande nella verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica (Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, Rv. 283885). 2.2. Nel caso in esame è stato solo CE RI ad avere impugnato il provvedimento di appello emesso sulla misura interdittiva, limitatamente al quadro indiziario formatosi nei suoi confronti in ordine ai reati provvisoriamente ascrittigli. Ne consegue che non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'organo dell'accusa ricorrente non ha interesse a ricorrere per cassazione se censura la sola insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza prospettare il permanere delle esigenze cautelari, (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Steven, Rv. 282355), in quanto vanta un preciso interesse ad estendere i titoli su cui poggia il provvedimento cautelare, anche per prolungarne la portata, allorché in sede di appello, con una precisa delimitazione della cognizione, determinata dall'indagato, ai soli gravi indizi di colpevolezza il giudice li abbia ritenuti insussistenti (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073). 3.11 motivo concernente l'annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture è generico. 3.1. L'ordinanza impugnata colloca il delitto di cui al capo 36) nell'ambito del più ampio contesto dell'appalto conferito dal Comune di Rende alla società Tecnoimpianti CRE Sri per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di cui 3 CE RI era direttore operativo (giusta determina del 6 giugno 2019), oltre che incaricato della redazione della perizia di variante (con delibera del 20 agosto 2019) approvata il 29 luglio 2019, tanto da rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. Dall' attività intercettiva svolta in ambientale, in data 27 settembre 2019, riguardante CE IN (responsabile unico del procedimento), IO PE (direttore dei lavori) e CE RI (direttore operativo impianti), oltre che dal complessivo compendio investigativo, ad avviso del Tribunale era emerso che il ricorrente, unitamente ai propri interlocutori, fosse ben consapevole della illiceità delle modifiche sostanziali apportate all'appalto, tali da invalidare l'intera procedura, in quanto concernenti lavori previsti e prevedibili con alterazione delle categorie indicate nel progetto iniziale. In particolare, CE RI si era espressamente dichiarato esperto nel «fregare i contratti»; aveva rappresentato come l'appalto fosse «da strappare»; aveva proposto di fornire di apparente legalità le difformità emerse rispetto al progetto iniziale attraverso perizie di variante, con false attestazioni riguardanti l'imprevedibilità dei lavori relativi all'infiltrazione d'acqua e la loro regolarità (pag.6-7). In base a dette conclusioni, il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, il delitto di falso ideologico continuato (capo 34), mentre ha correttamente escluso, pur in termini assai sintetici, i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di frode nelle pubbliche forniture (capo 36), sotto il profilo oggettivo, per mancata consegna di cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), argomento con il quale il ricorso non si è minimamente confrontato, pur costituendo il nucleo centrale della fattispecie contestata in via provvisoria. 3.2. Invero, dato atto della sussistenza, nella specie, dell'espediente ingannevole posto in essere dal RI, attraverso il falso ideologico concernente le perizie di variante, idoneo a fare apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, come richiesto dalla più recente giurisprudenza correttamente richiamata dal Tribunale (Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267), ciò che non è in alcun modo esaminato dal ricorrente è proprio il momento procedurale in cui esso si sviluppa. Infatti, le condotte poste in essere dal RI appaiono volte a coprire una frode avvenuta a monte, cioè nella fase della predisposizione dell'oggetto stesso del contratto, con la redazione di documenti volti ad offrire una veste legittimità a sostanziali difformità, previste e prevedibili, insite nel progetto iniziale. Per quanto si evince dalla provvisoria incolpazione del capo 36 sono tutti i concorrenti di RI, ciascuno nella propria qualità - il sindaco del comune di 4 La Pr sidente Rende, Manna;
il dirigente responsabile del settore tecnico, IN;
il responsabile unico del procedimento, Sorrentino;
il direttore dei lavori, PE;
il direttore operativo con funzione di misura contabilità, Rovella;
i responsabili dell'impresa aggiudicataria, CO e AN RR -, ad avere operato affinchè fosse consegnata un'opera diversa da quella programmata, stante un «progetto inficiato da macroscopici errori» dall'inizio, a partire dalle notorie infiltrazioni d'acqua nelle fondazioni del Palazzetto dello sport, «ampiamente conosciute ed individuate nel progetto esecutivo della relazione tecnica specialistica sulla base del quale è stata indetta la gara di appalto» (pag. sette del provvedimento impugnato). La mancata indicazione di detti lavori, di particolare complessità, nel progetto originario, oltreché la previsione dell'utilizzo di materiali di pregio (come la pavimentazione in parquet del campo da gioco) poi sostituiti con altri di scarsa qualità (pavimentazione in PVC), il tutto legittimato dalle perizie di variante redatte dal ricorrente, hanno costituito circostanze ab origine conosciute dalla stazione appaltante e dall'intera filiera, ma omesse in quanto funzionali alli aggiudicazione dell'opera alla società dei RR. Il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la dissimulazione di consegna di cosa diversa da quella pattuita in quanto le perizie di variante, pur collocate formalmente nella fase esecutiva del contratto, sono servite solo a coprire le prestazioni difformi, già a tutti note, rispetto ad un progetto iniziale consapevolmente ed artatamente viziato che mai sarebbe stato eseguito in quei termini, così da escludere, allo stato e sulla base degli atti per come sviluppatisi, la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 356 cod. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 luglio 2023 La Consigliera estensora