Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
4 7 3 . N ) , 1 E 9 C O 9 L 1 T A - L A P 1 O 1 I B - 1 D 2 E G . E L C I R 9 D A 3 D U REPUBBLICA ITALIANA E I E 6 G T 4 N E , E T S N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T . E R T A S I ( 009 04 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza SEZIONE TERZA CIVILE di equità giudice Composta dag i pace R.G.N.17023/01 Presidente Dott. Vincenz CARBONE Dot Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Cron. 13 17 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Luigi AN DI NANNI C.C. 05/11/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: PULIEXECUTIVE di IS TE & C. S.n.c.. in persona della legale rappresentante pro tempore Pi- sciotta TE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Supre- Giuseppe Locați, ma di Cassazione, di fesa dall'avv. giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SAI Assicurazioni S.p.a.; LI AN intimati - avverso la sentenza n. 2998/01 del giudice di pace di Milano del 4 11 aprile 2001 (R.G. 34138/00). 1 Udica la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Care- stia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 1" e 21 giugno 2000 la PULI EXECUTIVE g.n.c. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pa- Ce di Milano LI AN nonché la SAI Assicura - zioni s.p.a. Esposto che il 29 dicembre 1999 in Milano ai era verificato un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta una Vellura di proprietà di essa attrice, condotta da NO RI, e una 4vettura di pro- prietà del LI dallo stesso condotta e assicuraza, per la responsabilità civile, presso la SAI s.p.a., che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclu- CHER siva del LI, chiedeva il risarcimento dei danni pa- titi. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano aile avverse pretese, contestando sia la responsabilità del sinistro, sia l'ammontare dei danni reclamati. Svoltasi la istruttoria del Caso l'adito giudice con sentenza 11 aprile 2001 rigettava la domanda attri- ce, atteso che dalle risultanze istruttorie non era emersa alcuna responsabilità à carico del LI nella determinazione del sinistro oggetto di controversia. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- CORSO, affidato а un unico motivo, la PULIEXECUTIVE s.n.c. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, prima parte, la ricorrente nel denunziare violazione dell'art. 360 0.5 c.p.c. per mancato rispetto di norme processuali» censura la gen- tenza gravata perché questa avrebbe motivato solo appa- € rentemente la conclusione raggiunta limitandosi a rite- neze priva di credibilità» la ricostruzione [dei fat- til operata da LI AN ritenendo ininfluente altra testimonianza nonché il libretto di caratteristi- che tecniche prodotto dall'attrice. Contemporaneamente si addebita alla pronunzia gra- vata sia la mancata valutazione dell'eventuale concorso di colpa presunta, che costituirebbe principio regola- tore della materia, sia la omessa indicazione della re- gola equitativa applicata e del temperamento equitativo 3 delle norme di diritto, sia, infine, per quale motivo abbia privilegiato alcuni elementi probatori rispetto a altri. Il motivo è manifestamente infondato. Esaminando, dapprima, la seconda parte della censu- (inosservanza del presunto principio regolatore del- rà la materia costituito dal precetto di cui all'art. 2055 c.c. nonché omessa indicazione della regola equitativa applicata e del temperamento cosi operato delle norme di diritto si osserva che già anteriormente alla pro- posizione del presente ricorso, le SS.UU, di questa Corte Suprema, risolvendo un contrasto giurisprudenzia- manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici,le accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è < formativa» o «sostitutiva», non «correttiva> od «integrativa», sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronun- ziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere appli- cato Una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o gi sia limitato ad applicare una norma di legge- ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 Π. 1, 2 卷 A: c.p.c.), mentre la censura di violazione di legge, at- tinente alla decisione di merito, è consentita per vio- lazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpretazione non contraata con 1'art. 24 cost. (Cass. sez. 111. 15 ottobre 1999 n. 716]. Quanto precede, costituisce, al momento. diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice (Sempre nello stesso вепво, cfr.. infatti, Cass. 16 novembre 1999 m. 12692; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2105, Cass. 19 aprile 2000 n. 5131 Cass. 16 agosto 2000 n. 10820, Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269; Cass. 14 novembre 2000 11. 14745; Cass. 11 dicembre 2000 n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001 n. 494; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290; Cass. 14 marzo 2001 m. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore costituisce impugnazione inferiore a lire due milioni abbia il giudice dichiarato di di sentenza di equita - avere applicato una norma equitativa o ипа norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
5 b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale 1. 0 comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000 n. 4592). Pacifico quanto sopra è palese, in termini opposti rispetto a quanto invocato dalla parte ricorrente, da una parte, che il giudice di pace non era affatto tenu- to, nella specie, all'osservanza della regola di cui all'art. 2055 C.C. (né, per ipotesi, di quelle di cui all'art. 2054 c.c. in tema di circolazione di veicoli), dall'altro, che lo stesso non aveva alcun obbligo, pri- ma di rendere la propria decisione, di enunciare la re- gola equitativa astratta cui si sarebbe poi attenuto nel valutare le risultanze di causa (come pure in qual- che risalente,rara, occasione, affermato da questa Corte alla luce di ur. indirizzo giurisprudenziale to- talmente disatteso dalla giurisprudenza più recente, come sopra evidenziato). Contemporaneamente, quanto alla prima parte della censura e ai presunti vizi di motivazione della senten- za gravata per avere la stessa privilegiato alcuni ele- menti di prova rispetto a altri (favorevoli agli assun- ti della attuale ricorrente) ai ribadisce che la sen- tenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la - motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 a. 1991. Analogamente, Case. 11 giugno 1998 1. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), CVVEIO fondata B11 affermazioni contrastanti 0 perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione Π. 7448, nonché Cass. 4 giugno (Cass. 1 giugno 2001 2001 m. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- ossia se la motivazione èsi dell'art. 360 n. 4 c. p. c., meramente apparente o radicalmente contraddittoria, 91 da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000 n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili sotto il profilo di cui all'art. 360 m. 5 c.p.c., al- tresì allorché l'enunciazione del criterio di equità 7 adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in ипа ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001 n. 6385. Analogamente. Cass. 16 agosto 2000 n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della Bola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace à base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 m. 13269, cit.). Certo quanto sopra si osserva che in realtà il giu- dice di pace ha ampiamente e adeguatamente indicato le ragioni in forza delle quali riteneva «assai credibili»> le dichiarazioni rege in sede di interrogatorio formali dal LI, evidenziando la insufficienza delle di- chiarazioni rese dal testo DE UC, amico del conducen- te della vettura di proprietà dell'attuale ricorrente, il quale non ha almeno a giudizio del giudicante nulla chiarito in merito alla dinamica del sinistro rendendo, altresì, su alcune circostanze rilevanti al fine del decidere dichiarazioni molto vaghe. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circo- stanza che con il motivo in questione parte ricorrente sollecita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, una nuo- va valutazione dei fatti di causa quali emersi in sede di merito, totalmente prescindendo dal più che consoli- dato principio di diritto secondo cui spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, control- larne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a di- mostrare fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr., ad esempio, Cass 21 marzo 2001. n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass. sez. un.. 11 giugno 1998. 11. 5802 ē Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese di lite. Così deciso ir Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 novembre 2002. 9 il Consigliere relatore est. ереlifen f fre il Presigilente IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Batiista 8 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1901, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)