Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
L'applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è compatibile con l'applicazione dell'indulto, trattandosi di istituti che attengono l'uno alla fase di determinazione della pena e l'altro, invece, alla fase esecutiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la compatibilità della sanzione sostitutiva pecuniaria con l'indulto anche considerando che la revoca di questo non determina automaticamente la revoca della prima, a differenza di quanto previsto per la semidetenzione e per la libertà controllata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2012, n. 47157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47157 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2751
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere - N. 26595/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UM, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza n. 819/2011 della Corte d'appello di Catania in data 27/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giovanni Ariolli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27/10/2011, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone il 3/5/2010, assolveva, unitamente ad altri, l'imputato dal reato di ricettazione delle opere tutelate dal diritto di autore prive del prescritto contrassegno SIAE perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e determinava per il DI UM la pena di mesi tre di reclusione ed Euro. 200,00 di multa in ordine al reato di cui al capo e) dell'imputazione (ricettazione lieve di pantaloni, cappelli e cuffie recanti vari marchi contraffatti, provento del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.).
2. La Corte territoriale, per la parte per cui vi è stata condanna, respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in punto di sussistenza della responsabilità dell'imputato (in particolare sulla sussistenza del delitto di ricettazione da ritenersi assorbito in quello presupposto di cui all'art. 474 cod. pen. nonché in virtù della natura grossolana del falso) e di quantificazione della pena.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della ricettazione stante il mancato accertamento anche fattuale del delitto presupposto. Il ricorrente lamenta, altresì l'erronea applicazione della legge penale e/o l'illogicità della motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, nonché, infine, la violazione della legge penale per non avere la Corte territoriale emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, già estinto, in ragione della diversa qualificazione in ricettazione lieve, al momento della deliberazione della sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono basati su motivi infondati. Quanto al primo motivo, risulta provato che i marchi apposti ai capi di abbigliamento e agli altri oggetti sequestrati all'imputato riportavano marchi registrati contraffatti;
di talché risulta pienamente integrato il delitto presupposto di cui all'art.474 cod. pen. che punisce la detenzione per la vendita di tali prodotti. Non essendo emersi elementi fattuali tali per sostenere la grossolanità delle contraffazioni dei marchi, a nulla vale, per l'esclusione del reato, che i prodotti siano risultati di scarsa qualità. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.474 cod. pen. nessun rilievo spiega la c.d. contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretto dalla fattispecie incriminatrice non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, invero, di un reato di pericolo per la cui sussistenza non occorre la realizzazione dell'inganno, tanto che si nega l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione dei capi e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 21049, del 26/04/2012, rv. n. 252974). Potendo il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi concorrere - atteso che le fattispecie descrivono condotte differenti sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Sez. un., n. 23427 del 9/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, rv. n. 218771; Sez. 2, sentenza n. 12452 del 4/03/2008, rv. 239745) - correttamente è stata affermata dai giudici di merito la penale responsabilità dell'imputato per il primo delitto a nulla valendo che il pubblico ministero abbia omesso di contestare all'imputato il secondo. Infondata è anche la censura attinente all'asserito profilo prescrizionale del reato (terzo motivo di ricorso), considerato che l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2 non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l'ipotesi attenuata (Sez. 2, sentenza n. 38803, del 1/10/2008, rv. n. 241450). Nè il reato risulta prescritto facendosi riferimento all'ipotesi del primo comma dell'art. 648 cod. pen., tenuto conto della sussistenza di congrue e molteplici sospensioni della prescrizione dovute all'astensione degli avvocati, ai rinvii per impegni professionali del difensore o altri impedimenti.
5. Venendo alle doglianze in tema di pena, si lamenta che la Corte territoriale, pur richiesta dell'applicazione della pena sostitutiva ai sensi della L. n. 689 del 1991, art. 53 (nella specie la conversione della reclusione nella corrispondente pena pecuniaria della multa), abbia respinto tale istanza, ritenendola assorbita dall'applicazione dell'indulto, ignorando la diversa operatività dei due istituti. Il ricorso è, in parte qua, fondato. Al riguardo, non ignora questa Corte che parte della giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione di estinzione della pena per indulto, risultando essere provvedimento più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione di una sanzione sostitutiva (la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce pur tuttavia una pena da espiare), preclude la concessione del beneficio (Sez. 6, sentenza n. 10019 del 25/02/2010, rv. 246487; sez. 1, sentenza n. 1029 del 12/11/1982, rv. 157302). Secondo tale orientamento, l'interesse dell'imputato sarebbe "soddisfatto" e si esaurirebbe nell'ottenere la declaratoria di estinzione della pena. Inoltre, la sanzione sostitutiva, con la conseguente applicazione da parte del giudice della cognizione, troverebbe applicazione soltanto qualora deve procedersi in concreto alla sua esecuzione, di cui non si fa luogo allorché sussista una causa estintiva (della pena o del reato), avente natura "pregiudiziale" e, quindi, "assorbente" rispetto al thema della concessione o meno di tale beneficio. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, sussistono diversi elementi, sia di carattere formale che sostanziale, che consentono di pervenire all'opposta soluzione, escludendosi qualsiasi incompatibilità tra il beneficio dell'indulto e l'istituto della conversione della pena. Innanzitutto, va precisato che l'applicazione della sanzione sostitutiva attiene non solo al momento dell'esecuzione della pena ma anche (a tutti gli effetti) al momento della condanna. È il giudice della cognizione, infatti, che nel pronunciare la sentenza di condanna, ritenendo di dover determinare la pena entro limiti determinati, può sostituirla, a seconda dei casi, con la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sanzione sostitutiva è, quindi, una pena che viene inflitta all'imputato, come risulta dal tenore della norma sui criteri di ragguaglio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 57. Essa, dunque, costituisce il quantum di sanzione che dovrà eseguirsi nei confronti dell'imputato e consegue ad un giudizio discrezionale del giudice della cognizione che deve tenere conto degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. effettuando anche una prognosi postuma sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato. Tra i parametri legali indicati ai fini della concessione del beneficio non rientra dunque alcuna condizione ostativa determinata dalla presenza di una causa estintiva della pena (o del reato) ovvero dell'interesse dell'imputato ad ottenere la conversione della sanzione. Ciò del resto si ricava anche dalla previsione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 57 che considera, ai fini della determinazione della durata della pena sostitutiva, l'ipotesi che sia stata concessa la sospensione condizionale. Può affermarsi, dunque, che anche la sanzione sostitutiva può essere oggetto di indulto. Invero, l'eventuale revoca del beneficio dell'estinzione della pena non determina automaticamente anche la revoca della sanzione sostitutiva che richiede condizioni differenti e che, peraltro, opera esclusivamente soltanto nei casi di semidetenzione e libertà controllata ai sensi degli artt. 57 e 72 in relaz. alla L. n. 689 del 1981, art. 66 (Sez. 1, n. 7176 del 15/12/1999, rv. 215122).
L'imputato, dunque, soprattutto allorché la pena da infliggersi da parte del giudice della cognizione consente la sostituzione con quella pecuniaria, portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici. Invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio dell'indulto, consegue che l'interessato sarà sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto di quella pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo. Va annullata, dunque, senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente che questa Corte, in virtù della sussistenza dei presupposti per la concessione (nelle sentenze di merito si dà atto che l'imputato è incensurato e che, in ragione della speciale tenuità del fatto, la pena è stata determinata nei minimi edittali), sostituisce in Euro 3.420,00, ferme restando le ulteriori statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, sostituzione che dispone determinando la pena sostitutiva in Euro 3.420,00. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012