Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
La dichiarazione di estinzione della pena per indulto è provvedimento più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2010, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
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M Sentenza sezione VI n.:450 Registro Generale n.: 5061/08
Udienza pubblica 25 febbraio 2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Giovanni de Roberto Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore
Domenico Carcano Consigliere
Carlo Citterio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da TT AL nato il
4 giugno 1977 avverso la sentenza 4 dicembre 2007 della Corte di appello di Caltanissetta che,in parziale riforma della sentenza
28 gennaio 2005 del Tribunale di Enna, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il reato ex art. 337 C.P. a mesi 10 di reclusione ed applicando a detta pena l'indulto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv.
Tavella, sostituito dall'avv. Vincenzo Maria Sofi che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
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CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AL TT ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 4 dicembre 2007 della Corte di appello di
Caltanissetta, la quale, in parziale riforma della sentenza 28 gennaio 2005 del Tribunale di Enna, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il reato ex art. 337 C.P. del capo sub A) a mesi 10 di reclusione, applicando a detta sanzione l'indulto a fronte di una decisione del primo giudice di condanna a pena condizionalmente sospesa.
I fatti di resistenza contestati risalgono al 3 gennaio 2000 quando una pattuglia della Questura di Enna, avendo notato l'imputato "in stato di ebbrezza ed atteggiamento sospetto", lo avevano invitato ad esibire i documenti di identificazione, ricevendone per tutta risposta prima minacce e poi un comportamento violento nei confronti dei due agenti,ad uno dei quali venivano causate le lesioni di cui al capo A), reato dichiarato prescritto.
Con un primo ed un secondo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 429 C.P.P. per indeterminatezza del capo di imputazione, non essendo stato precisato quale era l'atto dell'ufficio o del servizio che i pubblici ufficiali stavano per compiere.
Il motivo è privo di fondamento, anche con riferimento ad una ipotizzabile mancata correlazione tra sentenza ed accusa contestata.
Come espressamente risulta dalle decisioni dei giudici di merito, le ragioni del controllo, ben note all'imputato, erano conseguenti alla mancata esibizione dei documenti di identificazione da parte di una persona che era stata colta in
2 tr atteggiamento sospetto ed in condizioni di palese stato di ebbrezza.
Nessuna nullità quindi, in relazione al decreto di citazione a giudizio e con riferimento all'art. 521 C.P.P. in punto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, tenuto conto della regola di base al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, la quale impone di aver riguardo alla
“contestazione sostanziale", regola che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti e le ragioni (nella specie: controllo dell'identità) con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.
La violazione del principio di correlazione infatti si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa
(Cass. Penale sez. II, 45993/2007 Rv. 239320, imputato
CC).
Nulla di tutto ciò è riscontrabile nell'odierna vicenda, nella quale la condotta della difesa ha approntato ogni possibile schema di contenimento critico dell'imputazione nel suo più
ampio e sostanziale sviluppo.
Con un terzo motivo si lamenta che la Corte, pur richiesta dell'applicazione della pena sostitutiva dell'art. 53 legge
689/1991, abbia respinto tale istanza, ritenendola assorbita dalla applicazione dell'indulto, ignorando la diversa operatività dei due
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istituti, e comunque senza espressamente motivare sul detto diniego.
Il motivo è infondato.
La dichiarazione di estinzione della pena per indulto risulta infatti essere provvedimento più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare(Cass. Pen. sez. I 1029/1983
Rv. 157302 Pistorio).
Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2010
Il consigliere estensore
Luigi Lanza 1 Lanza
Il Presidente
Giovanni de RobertoGiovanni Я её DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 MAR 2010
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