Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
L'art.72 della legge n.689 del 1981 consente esclusivamente la revoca delle pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e presuppone il sopravvenire di una ulteriore condanna che realizzi una delle ipotesi previste dalla norma medesima. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione - fra l'altro palesemente violando il giudicato penale formatosi sul punto - aveva revocato, a norma dell'art.72 della legge n.689 del 1981, la misura dell'espulsione disposta in base all'art.14 della legge n.40 del 1998 nei confronti di uno straniero, in quanto nel frattempo si era accertato che il medesimo era entrato regolarmente in Italia ed era altresì titolare di permesso di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1999, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 15.12.1999
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N.7176
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO " N.13671/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SULJEVIC Suad, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Pretore di Bergamo, in data 19.12.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero PIOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Pretore - giudice dell'esecuzione - fra l'altro revocava il provvedimento di espulsione (sostitutivo della pena di un anno di reclusione precedentemente nei confronti del UL, avendo nel frattempo accertato che costui era regolarmente in Italia ed era titolare di permesso di soggiorno - ciò che non consentiva di applicare l'art. 14 della legge n.40/1998. La revoca doveva essere dunque disposta, coerentemente al principio enunciato nell'art. 72 della n. 689/1981. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Sulievic, denunciando violazione di legge.
L'art. 72 citato dal Pretore non era applicabile nel caso in esame, anzitutto perché esso concerne le sanzioni sostitutive nell'ambito della legge n. 689/1981 e, in particolare, la semidetenzione e la libertà controllata;
una estensione analogica era del tutto illegittima. Oltre a ciò, non era sopraggiunta alcuna condanna che legittimasse la revoca.
In secondo luogo, ricorreva vizio della motivazione, essendo rilevante la espressa dichiarazione del ricorrente, di rinunciare al suo status di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia previa rinuncia al permesso di soggiorno essendo di suo esclusivo interesse tale rinuncia.
Il ricorso è fondato.
A tacere, infatti, della palese violazione del giudicato penale formatosi anche sul capo della sentenza che sostituiva alla pena inflitta al UL l'espulsione dal territorio dello Stato (e che non poteva, ovviamente, essere modificato dal giudice dell'esecuzione se non in presenza di una espressa previsione normativa) è proprio l'assenza di una disciplina processuale di riferimento che inficia il provvedimento impugnato, il quale appare quindi illegale. Ed invero, non solo l'art. 72 della legge n. 689/1981 (cui il giudice a quo si richiama) consente esclusivamente la revoca delle pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (cfr. Sez. I, 7.10.1994, Fabrio, citata anche dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta), ma sottopone la revoca stessa al sopravvenire di una ulteriore condanna secondo quanto ivi si prevede - condizione questa che manca totalmente nella fattispecie. Il provvedimento impugnato deve dunque, per quanto concerne la revoca dell'espulsione, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000