Sentenza 4 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
06 407 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 19012/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron..18369 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. Ettore MERCURIO Ud. 21.2.02 Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: FERROVIARIE WAGONS LITS s.p.a., in persona OFFICINE elettivamentedell'Amministratore delegato Renato Mantegazza, domiciliata in Roma, alla via di Ripetta, n.22 presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
793 ricorrente
contro
CO UI, OF LM, DE PA OL, AN NI, BO TO, CO ER, RC CL, AR AR, NZ CL, GL SI, DI RO IO, DI LO SE, OR MO, TE AL, IT UI, AM IO, QU CE, AN PA, NI UI, HI EL, OC UI, LL LO, AR SS, AM AR e DE SA PA, tutti elettivamente domiciliati in Roma al viale Mazzini, n.140 presso l'avv. Fortunato Vitale, che unitamente agli avv. Paolo Antonucci, Beniamino D'Aloisio e Pasquale Nappi li rappresentano e difendono giusta procura a margine;
controricorrenti nonchè TR IA -intimato- avversO la sentenza del Tribunale di Roma n 18567 del 23.10.1998, reg.gen. n.72529/94 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. gli avv. Vesci e D'Aloisio Beniamino;
-2- Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'estinzione per rinuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 23.10.1999 il Tribunale di Milano, Con decidendo sull'appello proposto da IN UI e gli altri ventiquattro lavoratori in epigrafe nei confronti delle Officine Ferroviarie Wagon Lits S.p.a., avversO sentenza del accoglieva l'appelloPretore della medesima città, dichiarando che gli appellanti avevano diritto alla retribuzione del "tempo tuta", avendo accertata la sua appartenenza al tempo della prestazione subordinata. Premetteva in motivazione che dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado non era emersa la prova di una prassi aziendale di timbratura del cartellino in entrata ed uscita in abiti civili, anzi erano emerse disposizioni di servizio contrarie. Riteneva, quindi, che il tempo per indossare l'abito di servizio costituiva tempo impiegato in un'attività preliminare e preparatoria al lavoro, strettamente collegata all'attività lavorativa, che andava retribuito come prestazione lavorativa. -3- Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo la Wagon Lits s.p.a; i lavoratori, eccetto ST AN, hanno resistito con controricorso. Sono stati depositati accordo sindacale e verbale di conciliazione in sede sindacale tra la Rail Services International Italia s.p.a. già Officine Ferroviarie Wagons Lits spa. ' MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Con l'accordo sindacale in data 19.12.2000 le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda hanno convenuto che questa avrebbe riconosciuto ai lavoratori di cui al presente giudizio la somma lorda di lire 8.500.000, о quella minore proporzionale per quelli che fossero già cessati dal servizio, ed i lavoratori avrebbero rinunciato ad ogni pretesa anche in via transattiva derivante dal giudizio. Con il verbale di conciliazione in sede sindacale in data 28.2.2001 numerosi lavoratori, tra i quali tutti gli odierni controricorrenti e il non costituito ST AN, hanno accettato i termini dell'accordo, incassato le somme pattuite e rinunciato ad ogni -4- pretesa comunque riferentesi alla controversia in oggetto, dando atto della estinzione totale della controversia. Gli atti esibiti, se documentano la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese, non contengono formale rinuncia al ricorso a sensi dell'art. 390 c.p.c. La causa va pertanto decisa con sentenza dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse ad agire, essendo cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessaz. della materia del contendere anche in ordine alle spese giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21.2.2002 Сыное Маский- Il Consigliere est Il Presidente Tem aruls fufi Quas halle мене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4/MAG.2002 C CANCELLIERE -5-