Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva ne' l'intervenuto scioglimento ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2002, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CA TO, MA SI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato VALENZA GIOVANNA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCHI TO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RA TO, NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LASER COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., AGOSTINO DIARA, NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LASER COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANCO MARIANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
il provvedimento definitivo del Tribunale di LUCCA, depositato il 28/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05104/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
BE RA, socio amministratore della società Immobiliare Laser Costruzioni Generali s.r.l., con ricorso del 16 luglio 1997 chiese al presidente del Tribunale di Lucca la nomina di un liquidatore, adducendo la continuata inattività e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci, inutilmente convocata più volte per l'approvazione del bilancio.
Il presidente del Tribunale, con decreto depositato il 28 luglio 1997 ed emesso inaudita altera parte, nominò il liquidatore nella persona del dott. IN AR di Viareggio.
Con ricorso notificato il 19/20 marzo 1998 ON La VA e AS AL, dichiarandosi titolari - rispettivamente - del 40.5% e del 10% delle quote relative al capitale sociale di Immobiliare Laser C.G. s.r.l., hanno proposto ricorso a questa Corte ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, chiedendo la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
a) inesistenza dell'addotta causa di liquidazione della società e conseguente errata applicazione dell'art. 2448 (primo comma, n.ro 3) cod. civile.
Premesso che il RA avrebbe esibito come prova del suo assunto le convocazioni assembleari del 17 aprile, 9 maggio e 19 maggio del 1977, hanno sostenuto che il detto RA avrebbe fatto risultare deserta la prima assemblea contrariamente al vero;
che la convocazione del 9 maggio 1997 sarebbe stata viziata dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2484 cod. civ. in ordine alla spedizione ai soci del relativo avviso, nonché dalla previsione di una seconda convocazione non contemplata dalla normativa sulle società a r.l., ne' da una apposita clausola statutaria;
che la convocazione del 19 maggio 1997 sarebbe stata, a sua volta, viziata dall'intempestivo ricevimento dell'avviso da parte del socio AL e dalla previsione addirittura di una terza convocazione;
b) illegittimità del provvedimento emesso dal presidente del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, in relazione all'art. 2448, primo comma, n. 3, cod. civile;
Come questa Corte avrebbe più volte affermato, il decreto di nomina dei liquidatori da parte del presidente del tribunale potrebbe essere emesso soltanto quando non vi sia contrasto tra i soci sull'esistenza di una causa di scioglimento della società.
Nel caso di specie, davanti ad un ricorso presentato dal solo RA, socio di minoranza ed amministratore unico della società, il presidente adito - al quale, in sede di volontaria giurisdizione, si sarebbe chiesto irritualmente di accertare l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea - avrebbe dovuto respingere il ricorso o almeno disporre la comparizione personale dei soci, allo scopo di accertare l'accordo tra gli stessi in ordine all'esistenza di una causa di scioglimento della società e alla nomina del liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di adempimento demandato per statuto all'assemblea. Nel caso di specie il decreto impugnato, emesso in difetto di tali verifiche, avrebbe assunto natura decisoria incidendo su situazioni di diritto controverse, onde sarebbe suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. BE RA, quale ex amministratore unico di Immobiliare Laser Costruzioni Generali s.r.l., ed IN AR, quale liquidatore della medesima società, hanno resistito con controricorso, adducendo in via preliminare l'improponibilità dell'impugnazione nei confronti del RA, non più legittimato a stare in giudizio in nome e nell'interesse della società. Hanno poi contestato l'assunto dei ricorrenti, sostenendo la ritualità e tempestività degli avvisi di convocazione e negando che vi fossero contrasti tra i soci circa l'esistenza di una causa di scioglimento. Hanno quindi chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o respinta, con le pronunzie conseguenti.
La causa è stata assegnata alla prima sezione civile di questa Corte. La sezione, con ordinanza depositata il 28 settembre 2000, ha rilevato che nella giurisprudenza di legittimità sussiste un contrasto sulla questione concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti pronunziati sulla richiesta di nomina di un liquidatore di società, quando sia controversa la ricorrenza dei presupposti della liquidazione. Pertanto, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite allo scopo di comporre il contrasto.
A tanto si è provveduto e la causa è stata quindi chiamata alla udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con il ricorso per cassazione (ex art. 111 Cost.) è impugnato un decreto del presidente del Tribunale di Lucca che, su istanza dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, ha nominato un liquidatore, essendo stata addotta la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2448, primo comma, n. 3 cod. civile (impossibilità di funzionamento o continuata inattività
dell'assemblea).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sulla questione concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i provvedimenti pronunziati sull'istanza di nomina di un liquidatore di società, quando sia controversa la ricorrenza dei presupposti della liquidazione, realmente sussiste un contrasto di orientamenti (la detta questione risulta trattata in via prevalente per le società di capitali).
Secondo un primo indirizzo - che, allo stato attuale, è il più seguito - il decreto con il quale il presidente del Tribunale provvede alla nomina dei liquidatori di una società di capitali (art. 2450, comma terzo, in relazione all'art. 2448 cod. civ.) ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, il cui corretto esercizio è configurabile soltanto in una situazione di già accertata, o non contestata, sussistenza di una causa di scioglimento della società. In difetto di tali presupposti esso assume automaticamente la funzione di risolvere la controversia insorta sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società, acquistando natura sostanziale di sentenza, in quanto incide su diritti soggettivi dei soci e della stessa società, con carattere definitivo trattandosi di provvedimento non impugnabile con i mezzi ordinari (Cass., 19 settembre 2000, n. 12391; 13 giugno 2000, n. 8030; 25 giugno 1999, n. 6577; 14 gennaio 1999, n. 336: 26 giugno 1998, n. 63308; 12 giugno 1998, n. 5885; 19 maggio 1998, n. 4976; 1^ settembre 1997, n. 8303; 24 ottobre 1996, n. 9267; 10 aprile 1995, n. 4137; 10 novembre 1993, n. 11109; 21 luglio 1993, n. 8147; 19 gennaio 1987, n. 403). Il percorso argomentativo di tale orientamento può così riassumersi:
nella giurisdizione volontaria (non si dubita che il decreto de quo sia da collocare nel novero degli atti rientranti in tale categoria giuridica) l'intervento del giudice riguarda una situazione non lesiva di diritti soggettivi o di status, caratterizzata dall'assenza di una contradictio rispetto al comando contenuto nel precetto giuridico e, comunque, dall'indipendenza del provvedimento rispetto alla violazione di diritti soggettivi. Pertanto l'esigenza - che in tale attività sussiste - di verificare il superiore interesse tutelato si realizza, nella fattispecie dell'intervento surrogatorio del presidente del Tribunale, con l'accertamento della impossibilità di funzionamento dell'assemblea e con la nomina del liquidatore, che non può essere conseguita attraverso la detta assemblea, non più in grado di operare (art. 2450, terzo comma. cod. civ.). Ne deriva che, mentre ì provvedimenti previsti al riguardo non hanno natura decisoria bensì amministrativa, perché corrispondono ad interventi del "giudice non giudicante" (esulando dai suoi poteri quello di dirimere controversie quando vi sia contrasto tra le parti sulle cause di scioglimento della società), in presenza invece di controversie incidenti su diritti soggettivi il presidente del Tribunale non ha alcun potere di conoscere e di decidere e, se provvede, emette atti decisori eccedenti l'arca della giurisdizione volontaria e destinati ad invadere quella contenziosa, con la conseguenza che il provvedimento, impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., si rivela del tutto illegittimo, in quanto il procedimento dal quale è derivato non è proponibile (così, tra le più recenti, Cass., n. 12391/2000, in motivazione). In altre pronunzie si è sottolineato che il decreto di nomina del liquidatore, emesso in difetto dei presupposti normativi (individuati nella mancanza di contrasti sulla ricorrenza delle circostanze di cui all'art. 2448, n. 3, cod. civ. o nell'impossibilità di raggiungere le prescritte maggioranze assembleari), assume automaticamente la funzione di risolvere la controversia insorta sull'insussistenza di una causa di scioglimento della società, così perdendo la sua natura di provvedimento di volontaria giurisdizione ed acquistando natura sostanziale di sentenza (v., tra le altre, Cass., nn. 5885/1998 e 4979/1998, in motivazione). Si è, infine, posto il luce il carattere non reclamabile del decreto de quo, "sia perché al nostro ordinamento è ignota una regola generale di competenza del presidente della corte d'appello a decidere della legittimità dei provvedimenti emessi dal presidente del tribunale;
sia perché non è sancita da positive disposizioni di legge, nella disciplina delle società di capitali, la facoltà degli interessati, ipotizzata da una parte della dottrina, di ricorrere al tribunale contro i decreti presidenziali e poi alla corte d'appello contro il provvedimento collegiale;
sia, infine, perché, dovendo essere inquadrato il problema in quello più generale dell'ammissibilità del reclamo contro i provvedimenti di giurisdizione volontaria adottati dagli organi giudiziari monocratici, è agevole constatare, per comparazione, come il legislatore abbia esplicitamente previsto il reclamo nei casi in cui ha inteso differenziare, privilegiare e potenziare le posizioni individuali dei soggetti interessati al provvedimento (v. art. 1473 c.c. e 82 disp. att. c.c.), mentre ha serbato il silenzio quando, per interesse unitario ed in omaggio ad un'esigenza di speditezza delle operazioni e d'immediatezza delle decisioni, ha voluto implicitamente sancire, nel settore delle società commerciali, l'inoppugnabilità del decreto" (così Cass., n. 403/1987, in motivazione, che, per quanto consta, ha dato l'avvio all'orientamento giurisprudenziale ora riassunto).
Un secondo indirizzo, pur presente nella giurisprudenza di questa Corte, giunge invece a diverse conclusioni.
Invero, si è affermato che il decreto con il quale il presidente del tribunale provveda alla nomina dei liquidatori di una società, a norma dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., per impossibilità di funzionamento dell'assemblea non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, che non assume carattere decisorio neanche allorché vi sia contrasto sulla sussistenza della causa di scioglimento della società, in quanto il presidente, dopo un'indagine sommaria, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta ne' l'intervenuto scioglimento ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascuno degli interessati potrà promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, ove sia provata l'insussistenza di una causa di scioglimento, ottenere la rimozione degli effetti del decreto (come rilevato nella sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968, n. 77). Gli argomenti addotti a sostegno di tale indirizzo (Cass., 21 novembre 1998, n. 11798; 2 dicembre 1996, n. 10718; s.u., 10 febbraio 1987, n. 1392, resa in tema di regolamento preventivo di giurisdizione) sono i seguenti:
la nomina del liquidatore implica che la società si sia sciolta ma, avuto riguardo alla ratio della norma (individuata nell'esigenza di superare lo stato di crisi dell'organo deliberante della società, anche nell'interesse collettivo e dei terzi), il legislatore non ha inteso subordinare la predetta nomina alla previa definizione delle contestazioni circa l'effettivo scioglimento dell'organismo sociale, onde il provvedimento adottato dal presidente del tribunale resta in ogni caso atto di volontaria giurisdizione, in quanto i contrasti relativi alla ricorrenza dei presupposti di emanazione del decreto non valgono ad attribuire alla decisione surrogatoria alcun valore "decisorio" sulla sussistenza della causa di scioglimento. La funzione svolta dall'organo giudiziario, infatti, è connessa all'interesse (collettivo e dei terzi) a non essere coinvolti in atti di commercio con una società non in grado di assumere le deliberazioni essenziali. Sarebbe in contrasto con tale ratio legis l'attribuzione a ciascuno dei soci del potere d'impedire l'esercizio dell'eccezionale potere surrogatorio dell'organo giudiziario per il semplice fatto di sollevare contestazioni sulla sussistenza dei presupposti relativi al potere di emettere il provvedimento di nomina dei liquidatori.
Nei casi in cui è attivabile il potere surrogatorio del presidente del tribunale, quest'ultimo è il soggetto dotato della esclusiva competenza ad emettere un atto sostitutivo di quello che, per ogni altra causa di scioglimento, spetta all'organo societario. Il nesso tra il decreto di nomina dei liquidatori e il suo presupposto sostanziale, costituito dalla ricorrenza delle cause di scioglimento di cui all'art. 2448 n. 3, non si traduce in accertamento sul punto con attitudine al formarsi del giudicato, nemmeno quando intervenga in una situazione di contrasto previamente espresso dai soci, e non ha pertanto natura decisoria.
Il provvedimento, quindi, resta di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri decisori e preclusivi della "sentenza sostanziale", anche se pronunziato in presenza di un già manifestato o potenziale contrasto circa l'avvenuto scioglimento.
Si aggiunge ancora che, se si attribuisse, in caso di contrasto, natura decisoria a detti provvedimenti, la tutela dei controinteressati si esaurirebbe nell'esperibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge (al cui mancato riscontro seguirebbe il rigetto del ricorso). E l'effetto preclusivo del giudicato potrebbe così conseguire in esito ad un procedimento svolto davanti all'organo monocratico, in assenza di forme e di garanzia stessa del contraddittorio, sulla base degli accertamenti di fatto in quella sede compiuti.
In sintesi, dalla rassegna fin qui condotta emerge che: a) non si dubita che il decreto di nomina del liquidatore, ex artt. 2450 e 2448 cod. civ., rientri nel novero degli atti di giurisdizione volontaria;
b) non è controverso che, qualora la sussistenza della causa di scioglimento risulti pacifica, il decreto in questione non possa essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; c) il contrasto verte sui casi in cui il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina in presenza di contestazioni sull'esistenza di cause di scioglimento, in relazione alle quali il presidente si sia (eventualmente) pronunziato.
Ciò posto, il collegio ritiene che il contrasto debba essere risolto confermando il secondo degli orientamenti sopra richiamati. Invero, ai sensi dell'art. 2450, primo e secondo comma, cod. civ. la nomina dei liquidatori - salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo - spetta all'assemblea, la quale delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. Tale disposizione va coordinata con quella recata dall'art. 2365 cod. civ., che demanda all'assemblea straordinaria deliberare, tra l'altro, "sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452".
Il terzo comma del citato art. 2450 dispone, poi, che "nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 24481 o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci".
L'art. 2448 cod. civ. disciplina le cause di scioglimento (operanti ipso iure, cioè con effetto automatico al verificarsi delle situazioni stabilite), e tra queste contempla (primo comma, n. 3) l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea. Il successivo art. 2449 regola ali effetti dello scioglimento e nel settimo comma statuisce che, "nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea".
Pertanto, nel sistema normativo così descritto (previsto in tema di società per azioni ed applicabile anche alle altre società di capitali: artt. 2464 e 2497 cod. civ.), l'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del presidente del tribunale si realizza - su istanza dei soggetti indicati - in caso d'inerzia dell'organo assembleare, inerzia dovuta alle ragioni previste dalla legge.
Si è notato anche in dottrina che, stante il connotato suppletivo del decreto presidenziale, i soci non perdono a seguito della sua emanazione il governo e la disponibilità della liquidazione, conservando inalterata la facoltà di revocare - sostituendolo con altra persona - il liquidatore nominato dal giudice o di determinarne i poteri, nonché la facolta di revocare la stessa liquidazione, con una delibera assembleare che rimuova la causa di scioglimento, purché questa sia disponibile da parte dei soci, e riconduca la società in una fase di normale esercizio (altra questione, esulante dal tema in esame, è quella relativa alla necessità o meno del consenso di tutti i soci per tale revoca). E nella stessa prospettiva il procedimento di nomina dei liquidatori ex art. 2450, terzo comma, cod. civ. è pacificamente ricondotto nella categoria della volontaria giurisdizione.
La ratio del potere attribuito al presidente del tribunale è da ricercare nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, questa non rimanga priva per un periodo indeterminato degli organi deputati a gestire la procedura di liquidazione. Infatti, al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni (se non intendono assumere responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi: art. 2449, commi primo e secondo, cod. civ.) e devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione, restando responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori (art. 2449 cit., terzo e quarto comma). Se, restando inerte l'assemblea per il verificarsi di una delle condizioni patologiche contemplate. non fosse previsto il potere suppletivo del presidente del tribunale, verrebbe a crearsi uno stato di crisi gravemente pregiudizievole per la stessa società, per i soci e peri creditori.
Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma secondo, art. 2417, comma primo, cod. civ.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali (così Cass., n. 403) del 1987 cit.).
Ma, se la ragione della previsione normativa è quella ora individuata (e il quadro legislativo non sembra consentire opzioni ermeneutiche diverse), il decreto presidenziale che nomina i liquidatori in sostituzione della (non intervenuta) deliberazione assembleare non può conseguire una finalità del tutto estranea a quella in funzione della quale il potere (suppletivo) di emetterlo è attribuito dalla legge. In particolare, non può conseguire il fine di accertare con efficacia di giudicato l'esistenza di una causa di scioglimento.
Il decreto in questione, infatti, resta comunque un atto di volontaria giurisdizione, in relazione al quale la norma non prevede neppure che si debba instaurare un contraddittorio (come dispone, invece, ad esempio l'art. 2409 cod. civ.). È vero che il decreto di nomina presuppone che il presidente del tribunale ravvisi - sulla base di quanto addotto nell'istanza - l'esistenza di una causa di scioglimento (art. 2449, comma settimo, cod. civ.). Tuttavia si tratta pur sempre di un provvedimento di "gestione di interessi", a carattere sommario e semplificato, nel quale l'indagine del giudice sulla causa di scioglimento è condotta soltanto in via incidentale, avvalendosi (ove ritenga) delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 738 terzo comma cod. proc. civ., al solo fine di pervenire alla nomina e non già per compiere un accertamento con carattere definitivo sull'esistenza della causa medesima o per definire una lite che sia insorta (o che insorga) al riguardo.
Quanto sopra, quindi, vale anche in presenza di contestazioni circa l'avvenuto scioglimento della società ed anche se il presidente del tribunale abbia emesso una pronunzia sul punto. Le prime e la seconda, invero, essendo finalizzate esclusivamente alla nomina del liquidatore non sono idonee a modificare la natura (sommaria ed incidentale) dell'accertamento e il carattere (non decisorio) del decreto, che rimane diretto a realizzare la detta finalità, altrimenti impedita dalle disfunzioni dell'assemblea. Nè si potrebbe giungere a diverse conclusioni traendo argomento dal carattere non reclamabile del decreto. È vero, infatti, che nel senso della irreclamabilità questa Corte si è già espressa (Cass., n. 403 del 1987 cit., in motivazione, prima richiamata). Non è però da condividere la conseguenza da tale principio desunta, secondo cui "è precluso all'interprete, per coerenza con la ratio del sistema, sostenere, una volta escluso il reclamo, che all'interessato competa la facoltà di proporre la stessa questione, strepitu ac figura iudicii, mediante l'esperimento dell'azione civile ordinaria". Al contrario, proprio alla luce della ratio sopra identificata e della finalità del provvedimento di nomina prima illustrata, deve ritenersi intrinseco al sistema il diritto, spettante a ciascun interessato, di promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l'insussistenza della causa di scioglimento e ad ottenere quindi la rimozione del decreto di nomina del liquidatore (con eventuale adozione in via di urgenza, nel corso del processo, delle misure cautelari che si rendessero necessarie). In tal senso si espresse anche la Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt.24 e 3 della Costituzione
(sentenza n. 77 del 1968 cit.). Una preclusione al riguardo certamente non potrebbe nascere dal decreto presidenziale di nomina, le cui caratteristiche non decisorie sono state già rimarcate. E nemmeno potrebbe essere desunta da eventuali affermazioni circa la sussistenza di una causa di scioglimento, contenute nel medesimo decreto, attesa la natura meramente incidentale della relativa pronunzia.
D'altro canto, come è stato esattamente notato (Cass., n. 10718 del 1996, cit.), se in caso di contestazioni si attribuisse natura decisoria al decreto di nomina la tutela dei controinteressati si esaurirebbe nell'esperibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge (al cui mancato riscontro seguirebbe il rigetto del ricorso). E l'effetto preclusivo della cosa giudicata verrebbe a realizzarsi in esito ad un procedimento (sommario e semplificato) svolto davanti al presidente del tribunale, in assenza delle forme, delle garanzie e dei mezzi d'impugnazione propri del processo di cognizione ordinaria, sulla base di accertamenti sommari e senza un'indagine istruttoria vera e propria. Il che condurrebbe ad una interpretazione del sistema destinata a sollevare seri dubbi di legittimità con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. E tale rilievo contribuisce ad orientare l'opzione ermeneutica sul secondo degli indirizzi sopra richiamati.
Conclusivamente, va affermato che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società - ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ. - non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente sì sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva ne' l'intervenuto scioglimento ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.
In tali sensi il contrasto esaminato rimane composto. Sulla base del principio ora enunciato, il ricorso per cassazione come in epigrafe proposto deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002