Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
È valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto, stante la facoltà anche per l'imputato detenuto di dichiarare o eleggere domicilio, ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., sicchè il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina, anche in tal caso, l'impossibilità della notifica al domicilio eletto e legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la notifica mediante consegna dell'atto al medesimo difensore d'ufficio, che aveva rifiutato di riceverla in qualità di domiciliatario).
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Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2017, n. 33882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33882 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
3388 2- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/05/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - Sent. n. sez. 1272/2017 GERARDO SABEONE -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.34053/2016 ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO VE US QU nato il [...] avverso la sentenza del 27/11/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lok Perl che ha concluso per IL PROC. GEN. CONCLUDE PER IL RIGETTO Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 27 novembre 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 17 giugno 2014 con la quale RO VE US QU era stato condannato per i delitti di cui agli articoli 477 e 482 cod.pen per aver contraffatto due documenti di guida stranieri e all'articolo 495 cod.pen. per aver attestato, mediante l'esibizione dei due documenti contraffatti dianzi indicati, false generalità durante un controllo effettuato dalle Forze dell'ordine.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: a) una violazione della legge processuale, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, pur essendo esso imputato detenuto, era stato notificato al difensore d'ufficio domiciliatario nonostante questi avesse rifiutato di assumere la veste di domiciliatario;
b) una violazione di legge circa l'accertamento del luogo del commesso delitto di contraffazione;
c) una violazione di legge circa l'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'articolo 495 cod.pen. sulla base dell'esibizione di false patenti di guida che non costituiscono documenti d'identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da accogliere per quanto di ragione.
2. Il primo motivo, in rito, è infondato. È, infatti, valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. E', pertanto, onere dell'individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di 1 essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione. Tale onere deve ritenersi ricorrere anche nell'ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell'indagato dovendosi ritenere che, proprio attraverso la indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario (tanto più laddove questi od un suo sostituto siano stati presenti alla elezione di domicilio) si sia instaurato fra delle parti un rapporto che, sebbene non possa dirsi equiparato al mandato professionale fiduciario, costituisce un indice dell'esistenza di un legame di sia pur contenuto affidamento fra l'indagato ed il professionista. Inoltre, il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d'ufficio) di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (v. Cass. Sez. V 1 ottobre 1997 n. 8825) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'articolo 161 cod. proc.pen., comma 4, (v. Cass. Sez I 25 gennaio 2012 n. 4783; Sez. IV 20 maggio 2010 n. 31658, Sez. V 19 ottobre 1999 n. 1935 e W Sez. V 19 novembre 1998 n. 2493).
3. Quanto al merito effettivo, questa Corte ritiene di dover riqualificare il fatto ascritto. Nella sostanza, secondo quanto accertato dai Giudici del merito, l'imputato aveva semplicemente presentato nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato il 31 agosto 2012 due patenti di guida, apparentemente rilasciate dalle competenti autorità del Guatemala a nome di EL AZ RI QU e, pertanto, gli erano stati ascritti sia il reato di cui agli articoli 477-482 cod.pen., e cioè la contraffazione delle patenti, che il reato di cui all'articolo 495 cod.pen. per aver attestato falsamente di essere altro soggetto presentando agli Agenti operanti le due patenti contraffatte. La Corte d'appello, pur ritenendo ampiamente provata la contraffazione della patente di guida esibita, ha però ignorato il fondamentale problema del locus commissi delicti e cioè dove la contraffazione fosse avvenuta (se in Italia o all'estero). Trattasi di accertamento di fondamentale importanza in quanto, da un lato, la contraffazione all'estero sarebbe stata punibile nel territorio dello Stato soltanto in presenza della condizione di procedibilità di cui all'articolo 10 cod.pen. (richiesta del Ministro della Giustizia). N D'altra parte, soltanto un conclamato accertamento dell'avvenuta contraffazione sul territorio dello Stato avrebbe potuto determinare la punibilità del fatto ai sensi degli articoli 477 e 482 cod.pen. Nel caso di specie, però, a fronte di espressa contestazione ad opera della difesa dell'imputato, la Corte territoriale non ha affatto motivato in merito al locus commissi delicti, limitandosi a definire l'immutatio veri come conseguenza dell'apposizione di una fotografia dell'imputato sui documenti contraffatti. Il che non può ritenersi sufficiente, al di là di ogni ragionevole dubbio, a ritenere commesso il fatto in Italia non essendovi prova alcuna neppure dell'apposizione delle suddette fotografie sul territorio dello Stato. Non resta, pertanto, che ritenere sussistente la sola ipotesi criminosa di cui all'articolo 489 cod.pen. e cioè l'uso di atto falso. Tale scelta è sicuramente conforme a diritto, giacché, ai fini dell'integrazione di tale reato, è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex articolo 10 cod.pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (v. Cass. Sez. V 8 novembre 2006 n. 40650 e 14 febbraio 2007 n. 7940). La "clausola di salvezza" posta dall'articolo 489 cod.pen., non comporta, infatti l'irrilevanza penale della condotta, consistita nell'uso del documento contraffatto, ma solo una attenuazione delle conseguenze sanzionatorie. La mera esibizione e cioè l'uso degli indicati atti falsi non vale, inoltre, a ritenere sussistente l'ulteriore contestazione di cui all'articolo 495 cod.pen. posto che la patente di guida non è un documento destinato a provare l'identità personale del possessore. Invero, il rilascio della patente di guida, concretandosi in una mera autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto tra il soggetto e la Pubblica Amministrazione, non incide sull'identità intesa in senso lato e non attribuisce al soggetto stesso una qualità personale rilevante ai fini degli articoli 495, 496, e 651 cod.pen. (v. Cass. Sez. V 13/12/1968 n. 1308).
4. Dall'avvenuta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'articolo 489 cod.pen. deriva, oltre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, l'ulteriore conseguenza della rideterminazione della pena, ai sensi dell'articolo 620 comma 1 lettera I) cod. proc.pen., che appare equo quantificare in mesi otto di reclusione. P.T.M. La Corte, riqualificato il fatto a norma dell'art. 489 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e determina in mesi otto di reclusione la pena irrogata. Così deciso il 4 maggio 2017. Il Consigliere estensore Wiskem Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERGIA add 11 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Voy 4