Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di uso di atto falso (489 cod. pen.), la condotta del cittadino straniero che esibisca agli organi di polizia, in occasione di controlli effettuati in Italia, il passaporto falsificato nella data di scadenza e nel codice di sicurezza, considerato che egli - ancorché non punibile, in difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta ministeriale, ex art. 10 cod. pen., per il delitto di cui all'art. 482 (falso materiale del privato in certificazione amministrativa commesso all'estero) - ha, tuttavia, fatto uso di un atto falso che costituisce una progressione criminosa delle condotte di falsificazione, punibile autonomamente solo se commesso da chi non abbia partecipato all'"editio falsi" o, comunque, per tale fatto non sia punibile, come nella specie in virtù del succitato art. 10 cod. pen., sicché nessun rilievo svolge, a tali fini, la circostanza che al contraffattore venga contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto uso del documento contraffatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40650 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1901
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 043616/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EK UL, N. IL 23/10/1979;
avverso SENTENZA del 30/09/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 20.4.2005 resa in esito a giudizio abbreviato, e per la parte che qui interessa, il Tribunale di Torino ha condannato il cittadino straniero KA IM alla pena di mesi 4 di reclusione quale responsabile del delitto di falso materiale del privato in certificazione amministrativa, consistente nel passaporto per rifugiati rilasciatogli dalle autorità inglesi risultato corretto nella data di scadenza e del codice di sicurezza. Investita del gravame dell'imputato, il Tribunale di Torino, con sentenza 30.9.2005, ha ritenuto non punibile in difetto dei presupposti di procedibilità ex art. 10 c.p., il falso materiale perché commesso in Gran Bretagna e, peraltro, risultando l'uso del passaporto contraffatto sul territorio nazionale - circostanza ammessa dallo stesso imputato e realizzatasi con l'esibizione del documento agli operatori di polizia giudiziaria in attività di controllo dello straniero - ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 489 c.p., ed in ordine a tale reato ha dichiarato l'imputato responsabile rideterminando la pena in mesi 2 e gg. 20 di reclusione. L'imputato ricorre per Cassazione, con atto personalmente sottoscritto, deducendo "violazione dell'art. 10 c.p., quanto alla mancata dichiarazione di improcedibilità ex art. 29 c.p.p.". Rileva il ricorrente, all'uopo, che, in presenza di contraffazione commessa all'estero ed in difetto della richiesta ministeriale prevista nell'art. 10 c.p., il giudice avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria di improcedibilità in ordine al falso contestato, ormai perfetto, senza statuire in merito all'uso in Italia - neppure provato - che costituisce fatto ulteriore rispetto alla falsificazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Incontestato, infatti, che il falso in certificazione amministrativa è stato commesso dall'imputato all'estero (in Gran Bretagna), la Corte territoriale ha correttamente ritenuto tale reato improcedibile in difetto della condizione di procedibilità data dalla richiesta ministeriale (ovvero, implicitamente, della querela o dell'istanza della parte offesa).
Ma altrettanto legittimamente la Corte territoriale ha ravvisato nella condotta dell'imputato un fatto di uso dell'atto falso ex art.489 c.p., punibile perché commesso in Italia, come ammesso dallo stesso imputato sub specie di esibizione agli organi di polizia in occasione dei controlli (pacifico che la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto). Ed invero, ha già precisato questa stessa Corte - con sentenza 14.10.2004 n. 42649, Barlotti - che l'art. 489 c.p., si riferisce allo stesso oggetto materiale della condotta di falsificazione, nella specie contestata nel decreto di citazione con richiamo agli artt. 477 e 482 c.p., e "prevede una condotta, quella di uso che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato all'editio falsi o comunque per tale fatto non sia punibile" - come è avvenuto, appunto, nella fattispecie in esame per difetto della richiesta ministeriale ex art. 19 c.p.p., che ha escluso la concreta punibilità della contraffazione - "sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto, ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa"; e, dunque, neppure sussiste nella fattispecie un difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (in tal senso si ricordano le risalenti sentenze di Cass. Sez. 1^, 16.1.1973, Battista;
Cass. Sez. 6^, 14.10.1981 Niccolari), per vero soltanto adombrato nel motivo di gravame.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006