Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 2
In tema di notificazioni al domicilio eletto, il rifiuto di ricezione dell'atto rende l'elezione di domicilio inidonea a raggiungere lo scopo al quale è finalizzata. Ne consegue che la notifica va fatta ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore.
In tema di notificazioni, la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 22073 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22073 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CASSANO MARGHERITA SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMILIANO LUIGI N. IL 18/05/1974 avverso l'ordinanza n. 1209/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 04/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; lette/stele conclusioni del PG Dott. Ci_ 4( GO Lz- -t; 9-Af a ° Uditi difensor Avv.; W jAP LIU )° '1%”‘ L'-42-2-11 I 1/4 Km_ GA0 Data Udienza: 09/04/2013 Ritenuto in fatto. 1.Con ordinanza del 4 luglio 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente avanzata, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., da Massimiliano Luii Perrone, volta ad ottenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.11.98
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 2071
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.23097/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA IO, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avvocato Mario Borghi Largo Augusto n. 3, Milano, difeso dall'avvocato Ubaldo Giuliani - Balestrino
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 13 marzo 1998, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 19 aprile 1993, con la quale il IA ed il coimputato AZ EN erano stati condannati alla pena di anni, tre di reclusione con le pene accessorie previste dalla legge per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2 e 223 RD. 267/42
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso;
La Corte di Cassazione brevemente osserva
Il 19 aprile 1993 IA IO veniva ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore di fatto della "Tecnomar" s.r.l., dei delitti di bancarotta per distrazione e documentale e condannato alla pena di tre anni di reclusione dal Tribunale di Milano.
La Corte di Appello di Milano, investita del caso dalla impugnazione del IA, confermava integralmente la decisione di primo grado respingendo tutte le argomentazioni difensive.
Ricorreva per cassazione il IA e deduceva i seguenti motivi:
1)Violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. con riguardo alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello, poiché il domiciliatario aveva cessato la sua attività professionale;
oppure in relazione all'invalida declaratoria di contumacia;
eccepiva, anche la incostituzionalità della disciplina che impedisce l'esercizio di impugnare la sentenza di condanna al difensore dell'imputato contumace;
2)Nullità della impugnata sentenza per mancanza di motivazione in ordine a quanto dedotto in sede di appello e, in particolare: a)quanto all'erronea attribuzione della qualità di amministratore del IA, b)quanto alla omessa verifica dei fatti per cui era processo, c)quanto all'ingiustificato trattamento sanzionatorio. Il difensore del IA chiedeva l'annullamento della impugnata sentenza ovvero la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
I motivi del ricorso non sono fondati e, pertanto, il ricorso stesso deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di impugnazione ritiene la Corte che non sussista la dedotta violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Il decreto di fissazione dell'udienza di appello venne notificato presso il domicilio eletto dall'imputato e, precisamente, presso l'avvocato Mario Borghi in Largo Augusto n. 3 Milano. Il domiciliatario fece presente di avere lasciato la professione ed allora l'atto venne notificato, ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p., mediante consegna al difensore. Il IA era, infatti,
munito di due difensori, dei quali uno era l'avvocato Borghi e l'altro l'avvocato Ubaldo Giuliani - Balestrino.
È noto che la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà, cioè negoziale, consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.
Se tutto ciò è vero, ed è vero perché tali principi sono affermati da una giurisprudenza consolidata, non può avere nessun pregio la dichiarazione dell'avvocato Borghi, resa all'ufficiale giudiziario di non esercitare più la professione di avvocato proprio perché l'elezione di domicilio prescinde dall'esercizio della professione forense.
L'imputato, inoltre, non ha mai revocato l'elezione di domicilio e non ha mai comunicato mutamenti - che in effetti non vi sono stati - del domicilio eletto.
A tutti gli effetti, quindi, la elezione di domicilio fatta dal IA e mai revocata doveva ritenersi ancora valida Di fronte all'ingiustificato rifiuto dell'avvocato Borghi di prendere in consegna copia dell'atto, giustamente si è ritenuto che si fosse verificata una impossibilità ad eseguire la notificazione del decreto di fissazione dell'appello nel domicilio eletto e si è proceduto alla notificazione dell'atto, ai sensi dell'art. 161 comma quarto, mediante consegna dello stesso al difensore. Tale metodologia non merita censure perché è assolutamente corretta, come ha rilevato questa Corte;
infatti il rifiuto di ricezione dell'atto rende l'elezione di domicilio inidonea a raggiungere lo scopo al quale è finalizzata e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del comma quarto dell'art.161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa all'art. 157 stesso codice (Cass.20 giugno 1997, Pollari, CED. Cass., n. 208612; Cass. 28 ottobre 1996, Capacci, CED. Cass. n. 207063 ). Anche la pretesa invalidità della declaratoria di contumacia del IA non ha alcun fondamento. Non è stato, invero, dedotto nessuno specifico motivo a sostegno della richiesta, così come prescritto dall'art. 581 lett. e) c.p.p.. Come si è già detto, la notifica del decreto di citazione in appello è regolare e nessuna impossibilità a comparire è stata prospettata, cosicché del tutto rituale appare la dichiarazione di contumacia.
Quanto, infine, alla eccepita incostituzionalità, sarà sufficiente rilevare che essa appare del tutto generica e non viene specificato nemmeno quale sarebbe la norma costituzionale violata dalla normativa che disciplina l'impugnazione dell'imputato contumace. In ogni caso la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione con riferimento agli artt. 3 e 24 C;
( CC. 5 luglio 1990, n. 315, Giust. Pen. 1990, 1., 289) e questa Corte di Cassazione, nel dichiarare la stessa eccezione manifestamente infondata, ha chiarito che la previsione del mandato specifico per le impugnazioni dell'imputato contumace è stata introdotta dalla legge 22/89 e mantenuta nell'art. 571 c.p.p. proprio nell'interesse dell'imputato contumace e per meglio tutelare la sua difesa ( Cass. 30 gennaio 1992, Arbore, Cass. Pen. 1993 2045). Peraltro il ricorrente non ha nessun interesse alla eccezione di costituzionalità esaminata poiché, rispettando la normativa vigente, ha presentato un ricorso perfettamente ammissibile. Pure infondato appare il secondo, motivo di gravame. Viene dedotto il vizio di motivazione ma in effetti il ricorso si risolve in una impugnazione di merito, poiché si prospetta una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che, invece, non può essere devoluta ai giudici di legittimità. È noto, infatti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione una tale valutazione che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali ( in tal senso Sez. Un. 30 aprile 1997, Dessimone, Cass. Pen. 1997, 3327). In effetti la Corte di Cassazione, per espressa volontà del legislatore, deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. La Corte territoriale, invero, non solo ha risposto compiutamente a tutte le argomentazioni dell'atto di appello, ma, con riferimenti precisi alle testimonianze assunte, ha chiarito che il IA doveva essere considerato amministratore di fatto della fallita "Tecnomar", poiché, in modo continuativo e niente affatto occasionale, munito di un ampio mandato conferitogli dall'amministratore di diritto, aveva svolto, in concreto, compiti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, sia pure quest'ultima limitata ad alcuni atti. Trattasi di motivazione certamente logica e congrua che non merita censure;
le valutazioni di merito non sono censurabili in sede di legittimità.
Anche la motivazione in ordine alla bancarotta documentale è immune da censure, perché i giudici di secondo grado hanno precisato che avendo il IA gestito di fatto per un anno la società insieme all'amministratore di diritto è divenuto anche egli destinatario degli obblighi relativi alla tenuta dei libri e delle scritture contabili societarie.
Infine anche la motivazione in ordine alla determinazione della pena appare logica e corretta La Corte di appello non ha fatto alcuna confusione tra passivo fallimentare e danno della bancarotta, ma ha soltanto spiegato che la pena inflitta dal primo giudice appariva congrua e la operata comparazione tra attenuanti ed aggravanti corretta tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, della gravità del fatto desumibile dalla entità delle somme distratte (anche la somma di 74 milioni di lire circa indicata dal ricorrente appare rilevante e dal non certo esiguo passivo fallimentare valutato in 300 milioni di lire.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono il ricorso va rigettato per essere i motivi infondati ed i ricorrenti vanno condannati a pagare le spese processuali
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999