Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere la notifica dell'estratto contumaciale rende legittima - stante l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto - l'adozione della formalità di notificazione, contemplata dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., della consegna dell'atto al difensore.
Commentari • 4
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22073 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CASSANO MARGHERITA SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMILIANO LUIGI N. IL 18/05/1974 avverso l'ordinanza n. 1209/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 04/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; lette/stele conclusioni del PG Dott. Ci_ 4( GO Lz- -t; 9-Af a ° Uditi difensor Avv.; W jAP LIU )° '1%”‘ L'-42-2-11 I 1/4 Km_ GA0 Data Udienza: 09/04/2013 Ritenuto in fatto. 1.Con ordinanza del 4 luglio 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente avanzata, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., da Massimiliano Luii Perrone, volta ad ottenere …
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Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2012, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/01/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 187
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 29341/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IL N. IL 06/04/1973;
avverso l'ordinanza n. 70/2011 TRIBUNALE di BOLZANO, del 26/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 26 maggio 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Bolzano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente proposto dal condannato IL MA, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza 4 marzo 2010 del ridetto tribunale, motivando che il sopravvenuto stato di latitanza rendeva superata la precedente elezione di domicilio del 1 settembre 2008, sicché l'estratto contumaciale era stato validamente notificato mediante consegna al difensore di ufficio (avvocato Thomas Piccolruaz).
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa 13 giugno 2011, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Tolmezzo, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 161, 165 e 296 cod. proc. pen., con riferimento agli art. 178, comma 1, lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., premettendo e deducendo: sebbene il processo verbale della udienza del 21 dicembre 2009 davanti al Tribunale ordinario di Bolzano rechi l'indicazione dell'imputato come latitante, non è stato, tuttavia, adottato alcun formale provvedimento dichiarativo della latitanza, mentre il pregresso decreto di latitanza, adottato il 26 febbraio 2008, risulta superato dalla successiva costituzione dell'imputato intervenuta il 22 agosto 2008; rimesso in libertà esso MA ha eletto domicilio presso l'avvocato Sadocco;
alla seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 19 dicembre 2008 e non eseguita non ha fatto seguito - si ribadisce - alcun decreto di latitanza;
mentre il giudicabile dimorava in Torino ove aveva incoato l'esercizio di una impresa regolarmente iscritta alla Camera di commercio;
senza che ne' il provvedimento coercitivo, ne' il decreto di citazione a giudizio fossero stati portati a conoscenza del destinatario, la sentenza impugnata in executivis reca, peraltro (colla erronea indicazione della latitanza mai decretata), la indicazione del domicilio eletto presso il difensore;
la notificazione dell'estratto contumaciale eseguita mediante consegna al difensore di ufficio è, pertanto, nulla, dovendo, invece, l'atto essere notificato presso il domicilio eletto.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 4 ottobre 2011, ha osservato: la questione della latitanza non riveste nella specie giuridico rilievo;
l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 4, mediante consegna al difensore di ufficio, per l'assorbente considerazione che - indipendentemente dalla latitanza - la notificazione presso il domicilio eletto era divenuta impossibile, per il rifiuto del domiciliatario (avvocato Sadocco) di ricevere l'atto. 4.- Il ricorso è infondato.
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere la notificazione dell'e- stratto contumaciale, rende affatto legittima - stante la conseguente impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto - l'adozione della formalità di notificazione, contemplata dall'art.161 cod. proc. pen., comma 4, della consegna al difensore.
Pertanto è affatto irrilevante la questione, agitata dal ricorrente, della omessa adozione del formale decreto di latitanza in esito alla mancata esecuzione della seconda ordinanza cautelare. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012