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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7013/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona EL giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7013/2023, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...] – minore;
Controparte_2
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...] – minore;
Parte_4 tutti con il patrocinio ELl'avv. Marco Pepe RICORRENTI contro
; Controparte_3 con il patrocinio ELl'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza EL 13.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi ELl'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato l'1/6/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento ELla loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi ELl'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile
Pag. 1 di 6 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e ELlo stato di cittadinanza italiana»), ELl'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre
o ELl'avo cittadini italiani») e ELl'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno ELla domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_2 nato l'[...] (rectius: il 31.3.1843) a VA EL Re (frazione all'epoca di Casalmaggiore, divenuto comune di VA EL Re ed Uniti il 28.4.1915), e hanno esposto quanto segue.
nasceva a VA EL Re il 31.3.1843 [errata l'indicazione in ricorso ELla data di Persona_2 nascita 1.4.1843, che è invece quella di battesimo, v. doc. 1]; il 10.11.1873 ha contratto matrimonio in Italia (in Comune di Tornata) con (doc. 2); emigrato quindi insieme alla moglie in Persona_3
Brasile (senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano o aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana: v. doc. 4), contraeva matrimonio con (doc. 2), generando il 16.1.1881 Persona_3 Persona_2 junior (doc. 5); junior) contraeva matrimonio con Per_2 Per_2 Persona_4
(doc. 6), procreando il 17.2.1923 (doc. 8); contraeva Persona_5 Persona_5 matrimonio con (doc. 9), generando il 17.5.1948 (doc. 11); Persona_6 Persona_7 quest'ultima contraeva matrimonio con (doc. 12), generando il 23.7.1970 Persona_8
(doc. 13), il 16.2.1978 (doc. 17) e il Parte_1 Parte_3
3.4.1983 (doc. 20); contraeva Persona_1 Parte_1 matrimonio con (doc. 14), procreando il 14.2.2001 Persona_9 [...]
(doc. 16) e il 6.6.2003VIEIRA (doc. 15); Parte_2 Controparte_1 contraeva matrimonio con (doc. 18), generando il Parte_3 Persona_10
7.7.2008 (doc. 19); contraeva Controparte_2 Persona_1 matrimonio con (doc. 21), procreando il 25.6.2022 Controparte_4 [...]
(doc. 22). Parte_4
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_3
29.3.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive EL diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'11.7.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione ELle conclusioni e la discussione ELla causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13.11.2025, sostituendola ai sensi ELl'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 9.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto EL ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione ELla domanda in via amministrativa né il superamento EL termine previsto per la conclusione EL relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi ELl'art. 3 EL d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa EL diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo ELle autorità
Pag. 2 di 6 consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità EL rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione EL Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT AN II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale EL nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese EL 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano EL 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto EL matrimonio acquisti la cittadinanza EL marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta EL Lazio;
il 16.7.1920 EL Trentino e EL Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini EL Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni EL codice civile EL 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto EL matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità ELle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 EL codice civile EL 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELla legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti ELle sentenze d'incostituzionalità ELle leggi, la diffidenza ELla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione ELla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− la l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
− l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio
Pag. 3 di 6 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima ELla sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una ELle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino ELl'interessato è riconosciuto, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata ELla necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data EL 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino ELl'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto ELla normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, ELla medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento ELla morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto ELla cittadinanza italiana e prima ELla data di nascita o di adozione EL figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti EL Brasile, si era posto il problema ELla c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto EL governo di tale Stato sudamericano n. 58 A EL 15.12.1889, a norma EL quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 ELla Dichiarazione Universale dei Diritti ELl'Uomo EL 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona EL 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi ELle norme ELlo Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile EL 1865 e dalla legge n. 555 EL 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine ELl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva ELle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte ELla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto ELla cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge EL luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva ELlo status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Pag. 4 di 6 Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia ELle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto ELl'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale legge n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto ELl'onere ELla prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola ELl'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_3 EL diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite ELl'Ufficiale ELlo stato civile EL Comune competente).
Ai sensi ELl'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, EL resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale EL diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita ELlo stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione EL giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto ELla peculiarità ELla materia, ELla difficile esegesi EL dettato normativo e ELla sostanziale non opposizione EL (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa Controparte_3 alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati Parte_6 motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento ELla domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...] – minore;
Controparte_2
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...] – minore;
Parte_4 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale ELlo stato civile di procedere agli Controparte_3 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, l'1 dicembre 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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