Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2006, n. 10104
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Sentenza 13 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2006, n. 10104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10104
    Data del deposito : 13 marzo 2006

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