Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985, che è reato di pericolo presunto, non è necessaria l'astratta possibilità di alterazione dello stato dei luoghi, inteso come stravolgimento integrale della situazione pregressa, ma è sufficiente un "vulnus" minimo, purché apprezzabile, del paesaggio. (Fattispecie relativa a realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica, di opere di ristrutturazione edilizia di due immobili già destinati ad uso agricolo con parziale mutamento di destinazione d'uso).
La particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo della legge n. 724 del 1994 si applica anche al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985, presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 in quella prevista dal capo IV della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria, con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge, e dell'autorizzazione paesaggistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1998, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 17/12/98
1. Dott. ZUMBO Antonio Consigliere SENTENZA
2. " DI UB ZO " N. 3870
3. " TE DO " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 22799/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RT IA n. a Varedo 15 settembre 1924; DE LI n. a Lucca il 31 luglio 1962 e ON NI AO n. a Lido di Venezia il 30 ottobre 1943
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Dott. Tullio Padovani - Pisa -
Svolgimento del processo
GA LI, OD BE e PI AN Paola, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della Casanova in Chianti s.r.l., della ditta esecutrice dei lavori e di direttrice dei lavori, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 20 febbraio 1998, con la quale venivano condannate per i reati di costruzioni in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione deducendo quali motivi comuni, seppure variamente articolati, l'erronea applicazione dell'art.1 sexies della legge n. 431 del 1985,giacché trattavasi di opere autorizzabili come manutenzione straordinaria, non comportanti modificazione considerevole dell'aspetto esteriore degli edifici, l'illegittimità costituzionale dell'art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994,ove venga ritenuta detta norma non applicabile nelle fattispecie commesse dopo il 31 dicembre 1993, l'illegittimità costituzionale dell'art.1 sexies l. n. 431 del 1985 per indeterminatezza della fattispecie e della sanzione, la mancata motivazione in ordine a detti aspetti e, la OD, soltanto, l'eccessiva pena irrogata ex omessa motivazione al riguardo. Motivi della decisione
I motivi dedotti appaiono infondati e le questioni di legittimità costituzionale irrilevanti e/o manifestamente infondate, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. È opportuno preliminarmente rilevare che le ricorrenti rispondevano di realizzazione in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica di opere di ristrutturazione edilizia di due immobili già destinati ad uso annessi agricoli con mutamento di destinazione d'uso del secondo ed in particolare un primo fabbricato:
demolizione e ricostruzione con aumento di volume di un vano scale sul lato ovest esterno con conseguente modificazione prospettica del fabbricato;
realizzazione di una cantina con aumento della volumetria complessiva;
riquadratura delle finestre ed apertura di due nuove porte d'accesso con conseguente modifica Prospettica del fabbricato;
in un secondo: totale demolizione dell'orditura del tetto e del solaio del primo piano;
demolizione completa del pavimento con realizzazione di uno scavo ulteriore;
demolizione degli intonaci;
ricostruzione e consolidamento delle strutture perimetrali con realizzazione di un cordolo in c.a..
Il reato urbanistico con sentenza del Pretore di Lucca veniva dichiarato estinto per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria ai sensi degli artt.13 e 22 l. n. 47 del 1985, mentre quello relativo alla tutela paesaggistica comportava la condanna delle imputate alla pena di L 24.250.000 di ammenda di cui L 2.250.000 in sostituzione di un mese di arresto.
Pertanto, già dalla riportata imputazione, confortata dai riscontri probatori effettuati dai giudici di merito, si rileva come sia del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 sexies l. n. 431 del 1985 in riferimento all'individuazione della pena, giacché le isolate pronunce di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. III 13 novembre 1995 n. 11085,Romano rv.203755),quasi tutte di un unico estensore, sono state oggetto di puntuali critiche (Cass. sez. III 9 marzo 1995 n. 2351,P.M. in proc. Ceresa rv.201569 e Cass. sez. III 24 febbraio 1998 n. 2357,Zauli ed altri rv.209913) e, comunque, concernono solo il caso in cui le opere sono state eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel l'autorizzazione paesaggistica, sicché non possono essere richiamate in una fattispecie in cui si discute di mancanza di detto provvedimento, in quanto, in tal caso, anche l'opinione dell'isolato orientamento è conforme nell'individuare quale unica sanzione applicabile quella dell'art.20 lett. c) l. n. 47 del 1985.Detta prescrizione esclude, anche, la pretesa indeterminatezza della pena, diversamente articolata, secondo l'orientamento non condiviso,in relazione a differenti ipotesi.
Peraltro. ove la questione di legittimità costituzionale fosse sollevata, aderendo ad una minoritaria e datata posizione dottrinale, secondo cui la contravvenzione contemplata dall'art.1 sexies l.n.431 del 1985, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, plurime e ricorrenti sono le decisioni della Corte Costituzionale sulla manifesta infondatezza della stessa (Corte Cost.n. 151 del 1986,n. 67 del 1992,n. 122 e 269 del 1993,n. 312 del 1995,n. 247 del 1997,nn. 68, 158 e 315 del 1998), sicché la riproposizione è solamente defatigatoria.
Egualmente manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art.39 comma ottavo della legge n. 724 del 1994,nella parte in cui, in maniera conforme ad unanime giurisprudenza di questa Corte (cfr, quale leading case Cass. sez. III 17 ottobre 1995 n. 10365,P.M. in proc. Del Favero ed altri rv.203545), si limita il particolare e specifico effetto estintivo dei reati relativi alla tutela del vincolo paesaggistico al rilascio della concessione in sanatoria prevista al capo IV della legge n. 47 del 1985 (c.d. condono edilizio) e non si estende questa disposizione a quella stabilita in regime ordinario dal capo I agli artt.13 e 22 l.cit..
Infatti è noto che, secondo giurisprudenza e dottrina unanimi (Cass. sez. III 22 ottobre 1988.Serra),la fattispecie penale estintiva, di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n.47 , è nettamente diversa da quella stabilita dal capo IV, giacché diversi sono i presupposti, la disciplina, la natura e la struttura, costituendo presupposto essenziale della seconda il versamento dell'oblazione dovuta, mentre requisiti e condizioni della prima sono la conformità dell'opera eseguita agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, che deve essere proposta entro determinati termini indicati in base alle diverse tipologia di abuso dal primo comma dell'art.13 l. n.47 del 1985.
Tale difformità è ancor più evidenziata dall'ambito di operatività dell'effetto estintivo, limitato al solo reato urbanistico e non estensibile a quello previsto dall'art.1 sexies l. n.431 del 1985, avente oggettività giuridica diversa da quella della mera tutela urbanistica del territorio per la concessione ex artt.13 e 22 l. n.47 del 1985 (Cass. sez. III 27 giugno 1992 Manoni ex plurimis), mentre la concessione in sanatoria di cui al capo IV ricomprende tutti i reati individuati all'art.38 l. n.47 del 1985. Detta distinzione permane sotto il vigore della nuova normativa secondo quanto risulta da tutta l'impostazione dell'art.39 della c.d. legge finanziaria del 1994.la cui rubrica ("definizione agevolata delle violazioni edilizie") ed il contenuto concernono il c.d. condono edilizio, dal riferimento espresso alle "disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni".
Pertanto il disposto dell'art.39 ottavo comma l. 23 dicembre 1994 n.724 in base al quale "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso" si riferisce al rilascio della concessione in sanatoria del capo IV e non a quella contemplata nel capo I della legge n.47 del 1985. La norma su citata amplia l'effetto estintivo in campo penale del c.d. condono edilizio, presenta alcune particolarità rispetto alla serie procedimentale stabilita dalla legge n.47 del 1985,perché possa operare l'estinzione del reato, e deve essere letta in correlazione con l'undicesimo ed il ventesimo comma dell'art.39 l. n.724 del 1994. Infatti la disposizione appare innovativa, perché non prevista nei precedenti decreti-legge e poiché non esistente nella legge n.47 del 1985,in quanto la c.d. legge Galasso è successiva. e attribuisce l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 1 sexies l. n.431 del 1985 al rilascio del titolo in sanatoria, previo conseguimento dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e non al solo versamento dell'oblazione . Questa particolarità comporta l'inapplicabilità del dettato dell'art.39 della legge n.47 del 1985,variamente interpretato da dottrina e giurisprudenza, in base al quale "l'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art.38", giacché è necessario ottenere il rilascio del titolo in sanatoria e l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Tale difformità si inquadra in quel particolare rigore dimostrato dal legislatore per la sanatoria degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo ai sensi delle leggi n.1089 e 1497 del 1939 e n.431 del 1985 e determina una disparità di trattamento ritenuta varie volte razionale e giustificata dalla Corte Costituzionale ( ex. gr. sent. n. 67 del 1992). La necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica e non un semplice parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo non rende operante la complessa disciplina dell'art.32 l. n.47 del 1985 come modificata in tema di condono edilizio dalla legge n.724 del 1994 e s.m..
Infatti ontologicamente l'autorizzazione è diversa da un parere, onde per conseguire l'effetto estintivo di cui all'ottavo comma dell'art.39 l. n.724 del 1994 è necessario un provvedimento espresso dell'autorità competente alla tutela del vincolo ovvero deve impugnarsi il silenzio-rifiuto formatosi secondo la disciplina generale e non quella specifica per il condono.
Inoltre, a differenza dell'art.38 l. n.47 del 1985 e della metodologia ivi seguita, non è indicata specificamente la fattispecie di reato estinguibile, ma vi è un generico richiamo al "reato per la violazione del vincolo", sicché spetta all'interprete individuare dette fattispecie.
Tutte le differenze rilevate dimostrano la peculiarità della fattispecie rispetto al regime stabilito in via generale per l'estinzione dei reati in sede di condono edilizio. ma non possono assolutamente fondare un'assimilazione della stessa alla concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l. n.47 del 1985, le cui caratteristiche sono del tutto difformi.
Non può, quindi, attribuirsi effetto estintivo ad una concessione in sanatoria rilasciata in base agli artt.13 e 22 l. n.47 del 1985 in virtù dell'art.2 c.p., poiché la fattispecie estintiva concerne una differente tipologia di concessione in sanatoria con connotati peculiari.
Ulteriore conforto a detta tesi deriva da un'altra disposizione innovativa (il comma undicesimo dell'art.39 della legge n.724 del 1994) la quale stabilisce per chi abbia presentato entro il 31
dicembre 1993 istanza di concessione in sanatoria ai sensi degli artt.13 e 22 della legge n.47 del 1985,la possibilità di chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal predetto articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.
L'assenza di qualsiasi ulteriore specificazione e distinzione tra chi abbia avuta rilasciata la concessione in sanatoria o meno deriva dalla necessità di escludere ogni dubbio di legittimità costituzionale per il trattamento deteriore riservato al soggetto più diligente ed alla pubblica amministrazione più attenta, i quali abbiano rilasciato la concessione in sanatoria.
Questa analisi esegetica del comma undicesimo è avvalorata dalla possibilità attribuita al giudice ordinario dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 1 agosto 1992,Gagliardo cui adde Cass. sez. VI 4 settembre 1992, Talamo e Cass. sez. III 8 aprile 1993, Veronica) di accertare i presupposti per l'applicazione della causa estintiva cioè la conformità della concessione ex artt.13 e 22 l.ult. cit. alla previsione normativa. sicché sussiste un interesse ad ottenere il rilascio della concessione in sanatoria di cui al capo IV, che può concernere anche opere abusivamente costruite in contrasto con la normativa urbanistica (cfr. tabella della tipologia degli abusi.). Pertanto. secondo quanto già deciso in tema di sospensione automatica ex art.44 l. n.47 del 1985 (Cass. sez. III ord. 2 febbraio 1995, Ottelli, 3 febbraio 1995,Garaventa e 6 febbraio 1985,P.G. in proc.Vio.),deve ritenersi che l'effetto estintivo ex art.39 comma ottavo della legge n.724 del 1994 nei confronti di chi sia imputato del reato di cui all'art.1 sexies l. n.431 del 1985 consegue, anche nell'ipotesi in cui siano state già rilasciate una concessione edilizia e l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, alla presentazione della relativa istanza di condono ed al pagamento integrale dell'oblazione dovuta, conguagliata con le somme già versate a titolo di sanzione ex art.13 l.n.47 del 1985 . Questa soluzione si impone non solo nell'ipotesi della richiesta di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l.ult. cit. ovvero di rilascio soltanto di quest'ultima, ma anche qualora sia stata ottenuta pure l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, poiché per il rilascio della concessione in sanatoria in base al capo IV è necessario il versamento dell'oblazione dovuta e la concessione ex artt.13 e 22 l.ult. cit. potrebbe essere non conforme alla previsione normativa.
Non rileva neppure la piena conformità di detta concessione al paradigma legislativo previsto, perché manca il versamento della somma a titolo di oblazione ex capo IV l. ult. cit. e nemmeno l'eventuale maggiore somma versata rispetto a quella dovuta a titolo di oblazione calcolata secondo le tabelle ed i criteri stabiliti dalle leggi n.47 del 1985 e n.724 del 1994,perché diversa è la fattispecie estintiva delineata.
Tale analisi esegetica non può essere ritenuta in contrasto con la Costituzione nell'ipotesi limite in cui non solo vi sia piena conformità della concessione ai presupposti legislativamente previsti ex art.13 l. n.47 del 1985, ma anche sia intervenuto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la somma pagata pari al contributo di concessione sia superiore a quella dovuta per il versamento integrale dell'oblazione cioè qualora non vi sia alcuna lesione del bene paesaggistico protetto ed alcun danno patrimoniale per lo Stato e sia rispettata la valenza fiscale del condono, giacché il legislatore. secondo quanto già illustrato, ha previsto un meccanismo per poter accedere al c.d. condono da parte di chi abbia presentato istanza di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l. n.47 del 1985 ed ha un interesse a procedere in maniera globale ad una valutazione del fenomeno dell'abusivismo edilizio nelle sue varie componenti.
In conclusione la particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo dell'art.39 della legge n.724 del 1994 si applica anche al reato di cui all'art.1 sexies l. n.431 del 1985,presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 l. n.47 del 1985 in quella prevista dal capo IV della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge e dell'autorizzazione paesaggistica.
Tale esegesi è stata accolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 427 del 1995 e ribadita con ordinanza n. 169 del 1996,che ha dichiarato manifestamente infondata detta questione e, nel regime ordinario, trova ampia giustificazione nel carattere premiale del c.d. condono edilizio, nella diversità tra le due concessioni (cfr. da ultimo Cass. sez. III 17 novembre 1998,Antognoli ed altro in corso di massimazione).
Esclusa ogni rilevanza pregiudiziale alle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, per quanto attiene alla censura circa l'insussistenza di un danno al paesaggio e di una sua alterazione è opportuno rilevare che l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. III 30 maggio 1989 n. 7781,Vallucci rv.181471 cui adde Cass. sez. III 19 settembre 1997 n. 8520.Stanzione ed altro rv. 209282) ritiene la contravvenzione di cui alUart.1 sexies l. n. 431 del 1985 reato di pericolo presunto, per cui si prescinde da un'alterazione concreta del paesaggio.
Isolata e di un unico estensore è l'opinione secondo cui è necessaria l'astratta possibilità d'alterazione dello stato dei luoghi inteso come "stravolgimento integrale della situazione pregressa" con una nozione di alterazione neppure seguita dalla dottrina in tema di contravvenzione ex art.734 c.p. (cfr. Cass. sez. III 7 agosto 1996 n. 2786,Rao rv. 205797). Un diverso orientamento, invece, pur non richiedendo alcun stravolgimento, ritiene che sia necessario un vulnus minimo, ma apprezzabile del paesaggio.
Infatti, partendo dal dato normativo rileva che, per mitigare il rigoroso divieto di qualsiasi attività antropica senza autorizzazione paesistica, il legislatore ha previsto alcune eccezioni soprattutto relative ad attività agro-silvo pastorali e forestali ed ad interventi edilizi urbanisticamente non rilevanti, purché le predette eccezioni corrispondano ai requisiti stabiliti dai commi quarto ed ottavo dell'art. 1 l. n.431 del 1985. Le caratteristiche peculiari dell'ipotesi criminosa contestata, che consentono il concorso con i reati urbanistici ed ex art.734 c.p., la rilevanza costituzionale del bene protetto (artt.9 e 32 Cost.) varie volte affermata dalla Consulta ed il differente approccio attuato dalla c.d. legge Galasso con le bellezze naturali considerate nel loro complesso e nella conformazione geografica, corrispondente alle linee guida del territorio nazionale, e non solo per il loro rilievo estetico culturale, ma quale bene ambientale dimostrano come ogni alterazione dello stato dei luoghi, cagionata da un intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico o di restauro conservativo debba essere autorizzato ex art.7 l. n.1497 del 1939, il cui regime è stato opportunamente ridisegnato dalla legge n.431 del 1985. Logicamente la nozione di alterazione deve essere apprezzata in coerenza con gli scopi della tutela paesaggistica , sicché non rientrano comportamenti non incidenti in senso fisico ed estetico sui beni protetti (ex.gr. l'omessa esecuzione di alcune canalette e la nomina del direttore dei lavori cfr. Cass. sez. III 13 marzo 1991 n. 3066,Rascioni rv.186638) oppure opere che non modifichino in modo apprezzabile pure temporalmente, anche sotto l'aspetto cromatico (cfr. Cass. sez. III 6 dicembre 1989,Di Nicola), il bene tutelato (vedi Cass. sez. III 20 novembre 1993 n. 10577,Mazza rv.196446). Per tale ragione questa Corte ha ritenuto necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche se non è richiesta la concessione edilizia per la sostituzione di un lastrico solare con un tetto a falde (Cass. sez. III 21 giugno 1994,Vitolo), di una discarica (Cass. sez. III 23 aprile 1994 n. 4703,P.M. in proc. Basentini rv.198721), di una soletta in cemento armato per consolidare i muri di una costruzione (Cass. sez. III 12 maggio 1994,Mastellone) e persino, con decisione non condivisibile, in quanto eccessiva, poiché trattasi di modificazione temporalmente delimitata, l'occupazione disordinata ed arbitraria con veicoli (Cass. sez. III 23 aprile 1994,Fanelli). La necessità di una modificazione minima, ma apprezzabile (cfr. Cass. sez. III 9 marzo 1995,P.M. in proc. Ceresa cui adde Cass. sez. III 4 novembre 1995 n. 10924, Giacomelli ed altri rv.203544), è stata individuata dai giudici di merito con motivazione ineccepibile e fra l'altro risultante dalla stessa imputazione, giacché si tratta di opere esterne non di modesta incidenza.
La censura relativa alla dosimetria della pena, ridotta quasi al minimo ed anche sostituita in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte appare manifestamente infondata, giacché la Corte gigliata adeguatamente motiva senza vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 sexies l. n. 431 del 1985 in riferimento agli artt.3 e 25 Cost. e manifestamente infondata l'altra relativa all'art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 in rapporto all'art.3 Cost.. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999