Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 379, commi sesto, settimo ed ottavo, del d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite.
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- 1. Etilometro, spetta all'imputato provare mancanza di taratura e revisione (Cass. 3201/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020
- 2. Funzionamento dell'etilometro va provato dall'accusa (Cass. 38618/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2008, n. 23526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23526 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
2 35 26 /08
Mess
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 13407/2006
Udienza pubblica
14 maggio 2008
Sentenza n.982
composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente
1. Dott. MARINI Lionello Consigliere
2. Dott. CAMPANATO Graziana
- Consigliere
3. Dott. VISCONTI Sergio Consigliere
4. Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di
RD IN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 1° febbraio 2006 dalla Corte di
appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato
BRICCHETTI;
1 RBLY
Procuratore Generale dott. Annamaria DE SANDRO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in ordine alla pene pecuniaria che può essere determinata dalla Corte
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità di IN RD per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(guida sotto l'influenza dell'alcool), commessa in Ferrara il 22 febbraio
2004), e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva "inflitta con la corrispondente pena pecuniaria di euro 570,00 di ammenda" e rideterminava "la pena complessiva in euro
870,00 di ammenda".
1.1. Corretta, ad avviso della Corte di merito, era l'affermazione di responsabilità.
In particolare, i giudici di appello ritenevano pienamente attendibile la deposizione dell'agente accertatore, appuntato DI, il quale aveva desunto lo stato di ebbrezza dell'imputato, oltre che dall'alito vinoso e dall'andatura barcollante, dalla circostanza che non fosse riuscito "a soffiare nell'etilometro".
sostenuto dalla difesa, l'imputato "superato Se, come avesse brillantemente" l'esame alcolimetrico. conclude la Corte mai avrebbe
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sottoscritto "senza riserve" un verbale dal contenuto falso.
I giudici di appello ritenevano, poi, destituita di fondamento la 1.2.
sollevata questione di nullità della procedura di accertamento,
asseritamente viziata per l'assenza del difensore (la cui presenza sarebbe stata richiesta dall'imputato) e per 1'omessa indicazione del
"tipo di apparecchio adoperato", osservando che la responsabilità
dell'imputato era desumibile dalle dichiarazioni rese dall'agente accertatore, non dagli esiti dell'accertamento.
рзи 2 proposto ricorso per cassazione sentenza, ha 2. Avverso l'anzidetta chiedendone 1'annullamento ed dei difensori, l'imputato per mezzo articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lettera c) c.p.p., l'inosservanza di norme processuali (articoli
354, comma 3, c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.) stabilite a pena di nullità
[articoli 178, lettera c), e 179 c.p.p.] e di inutilizzabilità (articolo
191 c.p.p.), nonché "vizio di motivazione".
Afferma, in particolare, la difesa che gli agenti non avevano avvertito
facoltà dil'imputato della farsi assistere da un difensore e che, pertanto, il verbale di accertamento era "nullo ed inutilizzabile".
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali (articolo 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilite a pena di inutilizzabilità (articolo 191 c.p.p.).
Rileva che il più volte citato verbale non contiene l'indicazione del
tipo di etilometro utilizzato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli articoli 191 e 192 c.p.p. e del vizio di motivazione, sostenendo l'inattendibilità della testimonianza dell'appuntato DI, il quale si era “limitato a leggere la relazione di servizio" tanto che il giudice aveva dovuto "richiamarlo".
2.4. Con l'ultimo motivo osserva che la Corte territoriale aveva commesso
un errore nel rideterminare la pena.
Aveva, invero, rideterminato la pena in giorni dieci di arresto ed euro
300,00 di ammenda, ma, nel momento in cui aveva operato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, anziché moltiplicare per dieci l'importo pro die di euro 38,00, lo aveva moltiplicato per quindici, sicché la pena complessiva applicata era stata di euro 870,00
di ammenda, anziché di euro 680,00.
Motivi della decisione
рвиз 3 3. Meritevole di accoglimento, come più avanti si ribadirà, è soltanto l'ultimo motivo del ricorso.
3.1. Il primo motivo è infondato.
E' indubbio:
che il cd. alcooltest costituisca atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex articolo 354, comma 3, c.p.p. cui il difensore può
assistere ai sensi del successivo articolo 356 c.p.p. senza però diritto ad essere previamente avvisato (v. Cass. IV 16 luglio 2004, p.m. in c.
Siciliano, RV 228958); che la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ex
articolo 354 c.p.p., ha soltanto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. IV 7 febbraio 2006, Belogi, RV 235412;
Cass. VI 9 dicembre 1993, Severini, RV 198239).
L'eventuale violazione dell'obbligo anzidetto dà, peraltro, luogo ad una nullità di ordine generale ex articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p.)./
a cd. regime intermedio (v. Cass. V 7 maggio 2003, Annibaldi, RV 224775).
Detto regime implica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 180
e 182 comma 2 c.p.p., che la nullità "quando la parte vi assiste"
- - debba essere eccepita dalla stessa, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto 0, quando ciò non sia possibile, "immediatamente dopo" (v. Cass. I 31 maggio 2004, Defina, RV 228509; Cass. VI 9 dicembre,
Severini, cit.; Cass. VI 23 ottobre 1992, Torcaso, RV 192917).
I l che esclude che la violazione possa essere fatta valere durante il compimento dell'atto successivo cui intervenga la parte o il difensore, ben potendo formularsi l'eccezione anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, tramite la presentazione di memorie ex articolo 121
c.p.p. (cfr. Cass. IV 7 novembre 2003, Giannandrea, RV 227303; Cass. VI
21 gennaio 1993, Godina, RV 193451).
E nel caso in esame non risulta che la nullità sia stata dedotta nei termini anzidetti.
Si aggiunga che il verbale in questione non ha avuto alcuna efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale concernente l'affermazione di responsabilità.
4 Essa é fondata, invero come si è visto sulle dichiarazioni dell'agente accertatore.
E, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo;
in particolare, il giudice può desumere lo stato di
alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (cfr. ex pluribus Cass. IV 2 dicembre 2003, Mazzedda).
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che, anche in relazione a detto motivo, rileva la circostanza che il verbale non abbia in concreto avuto alcuna efficacia dimostrativa in tema di affermazione di responsabilità dell'imputato, va inoltre rilevato che le disposizioni invocate, segnatamente i commi 6, 7 e 8 del menzionato articolo 379 del d. P. R. n. 495 del 1992, si limitano a prevedere e disciplinare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed immessi nell'uso; non contemplano, in altre parole, divieti la cui violazione determini
l'inutilizzabilità delle prove acquisite.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è imperniato su censure non consentite nel giudizio di legittimità, oltre che generiche (limitandosi il
ricorrente a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti al giudice di appello, senza soffermarsi sulle valutazioni espresse in proposito nella sentenza impugnata).
La Corte di cassazione non può sindacare la valutazione del giudice di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'agente accertatore ove sul punto sussista, come nel caso sussiste, un' adeguata e rigorosa motivazione basata.
I giudici di appello hanno, invero, espressamente affrontato il problema dell'attendibilità del testimone, oggetto di doglianze contenute
nell'atto di appello, rilevando che 1'AYROLDI, al pari degli altri operatori del settore, era solito effettuare “numerose operazioni di quel tipo".
Non poteva, pertanto, generare sospetto alcuno, né dubbi in ordine alla sua attendibilità, il fatto che, a distanza di un anno dall'episodio,
potesse non ricordarsi taluni particolari della vicenda, se non rifacendosi all'ausilio di quanto a suo tempo constatato e verbalizzato. La Corte di merito non escludeva, dunque, l'esistenza di "qualche incertezza" nella sua deposizione ma osservava che, comunque, l'agente si era ricordato che erano stati i militari a fermare l'imputato (che contrario) e che era stato lui personalmente adsosteneva invece il eseguire l'esame alcolimetrico.
3.4. L'ultimo motivo del ricorso è -come si è detto fondato.
Effettivamente la Corte di appello è incorsa in un errore di calcolo, nei termini indicati dal ricorrente (v. supra 2.4), nell'operazione di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, la sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 e, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il giudice individua il valore giornaliero al quale può
essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare il giudice tiene conto
della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare ed il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 c.p. (38,00 euro) e non può superare di dieci volte tale ammontare.
Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo aver fissato il valore giornaliero in 38,00 euro, lo ha moltiplicato non per i giorni di pena detentiva effettivamente irrogati (dieci), ma per quelli (quindici) della pena base, determinata prima del calcolo della diminuzione di un terzo dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. In accoglimento di detto ultimo motivo, pertanto, la sentenza
impugnata va annullata limitatamente al capo relativo alla pena che cdeve essere rideterminata in complessivi euro 680,00 di ammenda, di cui euro
380,00 in sostituzione della pena detentiva di giorni dieci di arresto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel resto il ricorso va rigettato.
Per questi motivi
alannulla senza rinvio la sentenza impugnata rettifica limitatamente capo relativo alla pena che ridetermina in complessivi euro 680,00 di
6 ammenda, di cui euro 380,00 in sostituzione della pena di giorni dieci di arresto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente RBUCally
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU, 2008
E
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R
P
U
Maria Angelilli S
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