Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
La pubblicazione della sentenza, ex art. 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno; trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: sussiste solo se il vantaggio è effettivamente l'obiettivo perseguito dall'agenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l'attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica. Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2011, n. 14976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14976 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2857
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 3528/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) PI IN N. IL 27/11/1972 C/;
avverso la sentenza n. 49/2007 GIUDICE DI PACE di CIVIDALE DEL FRIULI, del 21/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'a.s.r. limitatamente alla pubblicazione a.c.r. ai doli fini civili.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 21.1.09 il giudice di pace di Cividale ha assolto TO AT dal reato di ingiuria in danno di CA UR per non aver commesso il fatto e ha ordinato alla TO la pubblicazione sul quotidiano "Messaggero Veneto" di un estratto della sentenza "dal quale emerga con chiarezza che CA UR non le ha messo le mani addosso".
Con sentenza 14.1.2010 il tribunale di Udine, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Cividale, appellata dalla parte civile e dalla procura generale presso la corte di appello di Trieste,ha dichiarato la TO responsabile agli effetti civili e l'ha condannata al risarcimento del danno morale subito dal CA.
Quanto all'impugnazione della procura generale, il tribunale, qualificata come ricorso in cassazione, ha trasmesso gli atti a questa corte.
La procura generale ha rilevato la violazione di legge, laddove il giudicante ha posto a carico della TO l'onere della pubblicazione della sentenza, che, rientrando nella riparazione del danno, presupponeva, quale indeclinabile condizione, la pronuncia di condanna penale dell'imputata TO.
Il ricorso non merita accoglimento.
La pubblicazione della sentenza -ordinata dal giudice di pace alla TO ex art. 186 c.p.- ha natura di sanzione civile, che può disporsi, nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno .Trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, ha come suo presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile. Nel caso di specie, la TO è stata dichiarata responsabile, agli effetti civili, di una condotta offensiva in danno del CA ed è stata condannata al risarcimento del danno morale, costituito dal pregiudizio subito al cospetto dei suoi dipendenti. La condanna alla pubblicazione della sentenza va quindi ritenuta legittima, quale ulteriore mezzo di riparazione del danno, il cui integrale risarcimento è stato ripetutamente chiesto dalla persona offesa nel corso di tutti i gradi del presente procedimento.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012