Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2001, n. 8375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8375 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
6 8 9 1 / 5 4 0 59029 / . A 0 I N 2 R - . R A B . F T . . L D U L 8375 /0 1 B REPUBBLICA ITALIANA L A I E . D R B I T A S A T T I N N E 1 R S E 3 E S I 1 E LA CO TE DFCASSAZIONE T A . Oggetto A N Jelet-Reyo M Dott. Mario Presidente - DELLI PRISCOLI inforced file - Bel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO Consigliere R.G.N. 5633/98 Cron.19227 Consigliere Dott. Mario CICALA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 27/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MA RI ER, SI PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO COSTANZA, difesi dall'avvocato LEBOTTI RAFFAELE, giusta procura a E L I margine;
V I E N C O I Z A E S S N A C
- controricorrente -
O I I D P A M M E R A P 2001 avversO la sentenza n. 12/97 della Commissione U C S . E T N R O C .601 tributaria regionale di POTENZA, depositata il -1- 06/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata di cui in epigrafe (n.12/5/97 del 6 febbraio 1997), non notificata, recante declaratoria della cessazione della materia del contendere su vertenza intercorsa fra MA SA OM e l'Ufficio distrettuale II.DD. di Potenza con riguardo ad impugnativa di ruolo concernente IRPEF relativa all'anno 1989, a suo tempo, prodotta, a' termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n.636, dalla contribuente summenzionata dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Potenza, all'epoca operante. è stato MA SA OM, cui il ricorso 5 0 2 mezzo della posta, con piego notificato a raccomandato spedito il 20 marzo 1998 e pervenutole il 26 mart 1998, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede. La copia autentica della sentenza impugnata è stata depositata nella cancelleria di questa Corte - dopo l'eseguito deposito del ricorso, Suprema avvenuto entro il termine di venti giorni dal perfezionamento della relativa notificazione, 3 secondo quanto prescritto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. soltanto il 30 aprile 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, da correlarsi all'avvenuto perfezionamento della relativa notificazione nella già maturata consumazione del termine di cui (calcolato ancheall'art. 327 cod. proc. civ. tenendo conto della sospensione di cui alla L. - ma, al riguardo, cfr. Cass. Sez.
7.X.1969 n.742) I civ., ord. n.453 del 19 maggio 2000 -, si rivela, e va dichiarato, senz'altro improcedibile a' sensi del dianzi citato art. 369 del codice di rito in ragione dell'intempestività, in narrativa evidenziata, dell'eseguito deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n.11932 del 25.XI.1998). L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase del processo, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2001. IlC Lielcuni s estensore IL CANCELLIERE: NZ TI 9 5 Il PresidenteMaroo Alll: Buildi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 GIU 2001 IL CANCELITERE 01 EN TI E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S . . A I I R . B G R P E . . L R D A L T L A A E U . D D B B I I A E S T R T N A E T I N 1 S 3 E R I 1 S E A E . T N A M