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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3913/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010716729000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000, notificata a mezzo PEC in data 22 settembre 2025, per l'importo di € 24.271,28.
Fa presente che il provvedimento è fondato sul presupposto avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, procedeva al controllo della posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2015 del sig. Nominativo_1, deceduto in data 15 febbraio 2020 e che Lei, figlia superstite, ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità con atto di rinuncia rep. 36802, racc. 19647 del 13 marzo 2020 per notaio Nominativo_2, registrato a Benevento il 16 marzo 2020 al n. 2459 serie IT.
Fa altresì presente che in relazione al medesimo avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, il difetto di legittimazione passiva in riferimento ai debiti tributari del defunto Nominativo_1 è stato già sancito dalla C.G.T. di I grado di Caserta con sentenza n. 18/2022 – R.G.R. 2016/2021 confermata anche in grado di appello, in quanto la C.G.T. di II grado della Campania, con sentenza n. 1138/2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Deduce quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva e denuncia la condotta temeraria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nonostante il giudicato inter partes e nonostante la palese estraneità rispetto ai debiti tributari del defunto Nominativo_1, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000 fondata sul presupposto avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, già annullato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in data 7 ottobre 2025, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nonché carenza di legittimazione passiva in quanto le contestazioni riguardano questioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore e precisa che l'intimazione impugnata è stata notificata in assenza di comunicazione di sgravio e/o annullamento.
L' Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 2 dicembre 2025 avendone l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con PEC del 06/10/2025 richiesto l'intervento, fa in particolare presente di aver proceduto alla sospensione amministrativa del ruolo oggetto della intimazione impugnata con provvedimento allegato in atti e chiede il rigetto del ricorso per carenza di interesse.
Con memorie di replica depositate in data 9 dicembre 2025 la ricorrente fa in particolare presente che solo in data 25 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla sospensione del ruolo di cui all'avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, atto presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento n.
02820259010716729000 e insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato, "che, ad oggi, è ancora formalmente valida non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di revoca o annullamento dall'ADER" e per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia prende atto della documentazione versata in atti ed in particolare della rinuncia all'eredità con atto rep. 36802, racc. 19647 del 13 marzo 2020 e dell'annullamento in sede giudiziale dell' avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, provvedimento presupposto dell'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000 oggetto di impugnativa.
Accoglie conseguentemente il ricorso a nulla rilevando la sospensione amministrativa del ruolo effettuata in data 25 novembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.489,00 oltre C.U, Spese generali IVA e CPA come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC RE dr BI NT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3913/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010716729000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000, notificata a mezzo PEC in data 22 settembre 2025, per l'importo di € 24.271,28.
Fa presente che il provvedimento è fondato sul presupposto avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, procedeva al controllo della posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2015 del sig. Nominativo_1, deceduto in data 15 febbraio 2020 e che Lei, figlia superstite, ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità con atto di rinuncia rep. 36802, racc. 19647 del 13 marzo 2020 per notaio Nominativo_2, registrato a Benevento il 16 marzo 2020 al n. 2459 serie IT.
Fa altresì presente che in relazione al medesimo avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, il difetto di legittimazione passiva in riferimento ai debiti tributari del defunto Nominativo_1 è stato già sancito dalla C.G.T. di I grado di Caserta con sentenza n. 18/2022 – R.G.R. 2016/2021 confermata anche in grado di appello, in quanto la C.G.T. di II grado della Campania, con sentenza n. 1138/2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Deduce quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva e denuncia la condotta temeraria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nonostante il giudicato inter partes e nonostante la palese estraneità rispetto ai debiti tributari del defunto Nominativo_1, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000 fondata sul presupposto avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, già annullato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in data 7 ottobre 2025, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nonché carenza di legittimazione passiva in quanto le contestazioni riguardano questioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore e precisa che l'intimazione impugnata è stata notificata in assenza di comunicazione di sgravio e/o annullamento.
L' Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 2 dicembre 2025 avendone l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con PEC del 06/10/2025 richiesto l'intervento, fa in particolare presente di aver proceduto alla sospensione amministrativa del ruolo oggetto della intimazione impugnata con provvedimento allegato in atti e chiede il rigetto del ricorso per carenza di interesse.
Con memorie di replica depositate in data 9 dicembre 2025 la ricorrente fa in particolare presente che solo in data 25 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla sospensione del ruolo di cui all'avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, atto presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento n.
02820259010716729000 e insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato, "che, ad oggi, è ancora formalmente valida non avendo la ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di revoca o annullamento dall'ADER" e per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di Giustizia prende atto della documentazione versata in atti ed in particolare della rinuncia all'eredità con atto rep. 36802, racc. 19647 del 13 marzo 2020 e dell'annullamento in sede giudiziale dell' avviso di accertamento n. TF7010601511/2020, provvedimento presupposto dell'intimazione di pagamento n. 02820259010716729000 oggetto di impugnativa.
Accoglie conseguentemente il ricorso a nulla rilevando la sospensione amministrativa del ruolo effettuata in data 25 novembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.489,00 oltre C.U, Spese generali IVA e CPA come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle Entrate -
Riscossione.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC RE dr BI NT