Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
In sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10163 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. L Num. 10163 Anno 2013 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: TRIA LUCIA SENTENZA sul ricorso 6054-2009 proposto da: BANCHI RICCARDO BNCRCR45D13D612G, MONTAGNANI RICCARDO MNTRCR46D25F398F, FALCIANI MARIO FLCMRA42T17A468W, MASSAINI MARZIA MSSMRZ48P62H153N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SCIALOJA 3 (LEGAL TASK TEAM), presso lo studio dell'avvocato BIANCONI CINTHIA, 2013 554 rappresentati e difesi dall'avvocato CAPIALBI MASSIMO, giusta delega in atti; – ricorrenti contro BANCA CR FIRENZE S.P.A. in persona del legale Data pubblicazione: 30/04/2013 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALJOLLY COMP ITAL JOLLY HOTELS SPA, con sede in Valdagno (VI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FAVA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EREDI DI RI REMO: DE AR RG, RI ND, RI GI elettivamente domiciliati in ROMA VIA ATANASIO KIRCHER 14, presso lo studio dell'avvocato D'IPPOLITO ALESSANDRO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO DE SIERVO, giusta procura speciale per TA Federico MONTESI di Roma del 12/05/99 rep. n. 93752;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2729/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 10/05/96 e depositata il 24/07/96 (R.G. 3834/93) ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Rosario FAVA;
udito l'Avvocato Alessandro D'IPPOLITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. Il tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 21 ottobre 1980 e definitiva del 18 febbraio 1985, condannò la Società MI Palace Hotels, titolare dell'omonimo albergo, al risarcimento dei danni che questa aveva provocato nel fondo di RE FA alterando lo stato dei luoghi.
2. RE FA, con atto di citazione del 2 agosto 1989, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma la Società JO chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre lire 291 milioni a titolo di risarcimento danni.
Il FA ha dichiarato: che il tribunale di Roma aveva già determinato in oltre lire 291 milioni l'importo delle spese necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi;
che la Società JO, rimasta aggiudicataria, a seguito di espropriazione immobiliare, dell'albergo Palace Hotel e delle sue pertinenze, era tenuta all'adempimento delle obbligazioni indicate dal tribunale.
3. La domanda, rigettata dal tribunale, è stata in parte accolta dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 24 luglio 1996. La Corte di appello, per quanto è ancora rilevante, ha ritenuto: che il giudicato formatosi con le sentenze del tribunale di Roma rese a carico della Società MI, faceva stato, quanto all'illiceità delle opere eseguite dalla Società MI Hotel, anche nei confronti della Società JO, la quale era tenuta al ripristino dello stato dei luoghi;
che il FA aveva titolo per procedere esecutivamente contro la convenuta per la realizzazione dell'obbligo di fare;
che la domanda del FA poteva essere accolta limitatamente all'implicita richiesta di accertamento dell'efficacia delle sentenze del tribunale di Roma;
che la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino non poteva essere accolta, in quanto non era stata introdotta nel giudizio che aveva dato luogo al giudicato.
3. Per la cassazione di questa sentenza la Società JO ha proposto ricorso.
Resistono con controricorso virginia del AR, RO e RL FA, eredi di RE FA.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La Società JO dichiara che RE FA, in primo grado e nel giudizio di appello, aveva proposto una domanda di condanna al pagamento della somma occorrente per ripristinare lo stato dei luoghi, cioè una "richiesta di natura pecuniaria, non come obbligo di facere".
La ricorrente, quindi, addebita alla sentenza impugnata di avere violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo reso una sentenza meramente dichiarativa dell'obbligo di eseguire le opere di ripristino, in luogo di quella di condanna, senza indicare le ragioni per le quali era stata ritenuta implicita una domanda differente da quella espressa.
Con il secondo motivo è denunciato difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Secondo la ricorrente la ratio della decisione adottata è incomprensibile ed in contrasto con altri punti della stessa decisione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati.
2. Nel giudizio di legittimità è necessario tenere distinta l'ipotesi della omessa pronuncia su una domanda, che si afferma regolarmente proposta, da quella in cui è censurata l'interpretazione che il giudice del merito abbia dato ad una domanda proposta, ritenendo in essa compresi o esclusi aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte interessata.
Il primo caso pone il tema proprio della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed introduce un problema, tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione deve procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a colmare la possibile lacuna della sentenza di merito.
Il secondo caso può introdurre, invece, un problema di corretta applicazione delle norme sull'interpretazione degli atti oppure una questione (che è di fatto) sull'interpretazione della domanda, sull'apprezzamento del suo contenuto o sull'individuazione della sua estensione.
Nell'ipotesi della violazione delle norme sull'ermeneutica, le conclusioni raggiunte dal giudice del merito possono essere censurate in sede di legittimità solo se il ricorrente indica il canone ermeneutico violato.
Se si tratta di interpretazione della domanda, la censura in sede di legittimità sarà accolta solo se la decisione è sorretta da motivazione logicamente viziata;
in questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte, espressa nei tempi più recenti ed esemplificativamente, dalle sentenze 28 agosto 2000, n. 11199; 20 giugno 2000, n. 8377; 24 marzo 2000, n. 3538. Si aggiunga che nel potere del giudice, sottoposto ai limiti della incensurabilità davanti alla Corte di cassazione ora indicati, sta anche quello di individuare il contenuto cosiddetto implicito della domanda e di estendere il suo accertamento non solo ai fatti che appaiono implicitamente dedotti, ma anche a quelli che (indipendentemente da una allegazione attribuibile alla volontà delle parti) siano logicamente o implicitamente compresi nella domanda giudiziale.
3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha interpretato la domanda del FA come contenente l'implicita richiesta di accertare l'efficacia della sentenza di condanna della Società Palace Hotels anche nei confronti della Società JO ed ha negato che esistessero i presupposti per accogliere nei confronti della Società JO la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo stabilito per l'esecuzione delle opere di ripristino.
La giustificazione resa è complessa e comprende le seguenti proposizioni:
a) nella domanda di condanna al pagamento era contenuta quella implicita di accertamento dell'efficacia nei confronti del nuovo soggetto Società JO della originaria sentenza di condanna all'adempimento dell'obbligo di facere;
b) l'esecuzione di questo obbligo si poteva conseguire attraverso il procedimento esecutivo degli obblighi di fare;
c) la domanda di pagamento del corrispettivo direttamente alla Società JO non poteva essere accolta, in quanto non era stata proposta in confronto della convenuta nel giudizio concluso con le sentenze del tribunale di Roma del 1980 e del 1985.
4.1. L'interpretazione secondo la quale, nella domanda del FA, era contenuta "l'implicita richiesta di mero accertamento dell'efficacia" delle sentenze del tribunale di Roma del 1980 non pone un problema di corretta applicazione delle regole di interpretazione degli atti.
Si aggiunga che la ricorrente non ha neppure indicato le regole di ermeneutica che sono state violate dalla Corte di appello. La censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., pertanto, non è riferibile alla sentenza impugnata.
4.2. L'interpretazione fornita dalla Corte di appello non è censurabile neppure sotto il profilo della motivazione illogica o contraddittoria.
Poiché appartiene al giudice che l'ha adottata, quella interpretazione non può essere ripetuta in questa sede di legittimità, perché è motivata secondo logica.
Infatti, la Corte di appello l'ha giustificata con la ragione che il FA aveva interesse all'accertamento che le sentenze del tribunale di Roma del 1980 e del 1985, emesse nei confronti della Società MI, producessero i loro effetti anche verso la subentrata Società JO.
La giustificazione risponde alla logica dell'esistenza di un interesse del richiedente e la censura del difetto di motivazione su punto decisivo della controversia deve essere rigettata.
4.3. Si è già detto, infatti, che la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre quando sia attribuito un bene della vita diverso da quello chiesto e non quando il giudice, attraverso una operazione ermeneutica più o meno complessa, individua esattamente il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio.
Ne discende che non incorre nel vizio di ultra petizione la sentenza che estenda il suo accertamento anche ai fatti che ragionevolmente sono il presupposto di una domanda esplicita.
4.4. Ciò è accaduto, nella presente fattispecie, nella quale la Corte di appello ha ritenuto che il FA avesse posto due domande, una esplicita ed altra implicita: la prima volta alla condanna della Società JO al pagamento di somme determinate;
la seconda volta all'accertamento che la stessa Società è tenuta all'adempimento degli obblighi di ripristinare lo stato del fondo di sua proprietà.
Il fatto che sia stata accolta la seconda domanda, in definitiva, non comporta il vizio di ultra petizione.
5.1. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2915, secondo comma, e 2919 cod. civ. e difetto di motivazione.
La ricorrente si riferisce al capo della decisione impugnata nel quale si legge che il giudicato contenuto nella sentenza che aveva dichiarato illegittime le opere realizzate dalla Società MI fa stato anche nei confronti della Società JO "indipendentemente dalla trascrizione dell'inerente sentenza, peraltro tempestivamente effettuata, anche nei confronti dell'appellata [Società JO:
n.d.r.] che, quale avente causa dalla soc. Palace Hotel, è tenuta al ripristino dello stato dei luoghi ...".
La Società JO sostiene che la sentenza di condanna della Società MI a ripristinare lo stato dei luoghi era stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento e che, in conseguenza di questa ritardata trascrizione, la stessa sentenza non era ad essa opponibile, perché, come acquirente del bene pignorato, le spettava lo stesso trattamento del creditore procedente, in danno del quale non sono opponibili le domande soggette a trascrizione, se trascritte dopo la trascrizione del pignoramento.
Il motivo non è fondato.
5.2. L'art. 2915, secondo comma, cod. civ., sul quale si appunta fondamentalmente la censura di violazione e falsa applicazione di legge, dispone che "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento".
La norma, per quanto riguarda la censura indicata, si riferisce alle domande, soggette a trascrizione, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni immobili pignorati ed a quelle che incidono sull'appartenenza di essi al debitore esecutato, come questa Corte ha già ritenuto (sent. 19 aprile 1983 n. 2712, per il caso di costituzione di una servitù sul fondo oggetto dell'esecuzione forzata;
sent. 17 gennaio 1980, n. 382, per il caso di domanda risoluzione per inadempimento del contratto di vendita del bene immobile pignorato;
sent. 25 novembre 1982 n. 6381 e 9 febbraio 1987 n. 1382, per il caso di azione di simulazione assoluta della compravendita di beni immobili pignorati;
sent. 4 febbraio 1987 n. 992, per il caso di conferimento in società di beni già assoggettati a pignoramento;
5 giugno 1987 n. 4915, per il caso di revocatoria della vendita di bene immobile pignorato). Si tratta, cioè, di domande che limitano la disponibilità dei beni pignorati, come si ricava dalla rubrica della norma. La legge, in definitiva, ha stabilito che i creditori presenti nel processo esecutivo ed i terzi acquirenti godono di un trattamento diverso: i primi prevalgono sempre, a condizione che il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione degli atti o delle domande oggetto della futura sentenza del loro accoglimento.
6.1. La sentenza con la quale alla Società MI fu ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi pregiudicato in danno del FA, nella lettura datane dalla ricorrente, non rientra in alcuna di quelle prima indicate.
Si tratta, piuttosto, di sentenza di condanna ad una prestazione personale: l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il quale, se non adempiuto spontaneamente, apre la strada per l'esecuzione forzata, come dispone l'art. 2931 cod. civ. In questa configurazione la sentenza non si riferiva direttamente ai beni dell'obbligato sottoposti a pignoramento e, quindi, a quelli acquistati dell'aggiudicataria Società JO. Essa, pertanto, non rientra tra le sentenze volte a pregiudicare la condizione nella quale si trovava il bene pignorato per come questo, dal punto di vista sostanziale, era stato cristallizzato con la trascrizione del pignoramento.
S'intende dire che il richiamo alle norme sostanziali sugli effetti del pignoramento ed a quelle sull'effetto traslativo della vendita forzata, contenuto nel terzo motivo del ricorso, è un fuor di luogo e non appartiene alla sentenza impugnata.
6.2. Questa, infatti, ha preso atto del fatto che Società JO è avente causa dall'obbligato alla prestazione di ripristinare lo stato dei luoghi ed ha dichiarato che, in base alle norme sull'efficacia del giudicato, l'avente causa Società JO "è obbligata a porre in essere le opere di cui alla sentenza n. 10750/80 del Tribunale di Roma, nella parte confermata" in grado di appello.
6.3. Sull'equiparazione dell'obbligato alla prestazione di fare con l'acquirente del bene attraverso la vendita forzata la ricorrente non ha sollevato censure e, quindi, alla questione non può essere dato rilievo in questa sede.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 226.100, oltre onorari che liquida in lire 10 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001