CASS
Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10969 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RZ SA nato a [...] il [...] RO IP nato a [...] il [...] Nel procedimento in cui è parte civile oltre: D'AN TO avverso la sentenza del 30/05/2025 del Tribunale di Trento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato Pierluigi Nazzaro, in qualità di sostituto processuale, come da delega depositata, dell'avvocato SALUSTRI ANDREA del foro di ROMA, in difesa della parte civile D'GE BE, che si è riportato alla memoria già in atti, depositando conclusioni e nota spese. Udito l'avvocato Giuseppe Benanti che, per la posizione di RZ SA, precisa di essere difensore di ufficio nel merito, e ha concluso riportandosi alla memoria depositata;
nell'interesse di RO IP, del quale precisa di essere difensore di fiducia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 10969 Anno 2026 Presidente: LL SA Relatore: SS NA Data Udienza: 20/01/2026 2 1.Con sentenza del 30.5.2025, il Tribunale di Trento, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RZ SA e RO IP, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di diffamazione, contestato per avere offeso, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, l'onore e la reputazione di D'LO TO, quale pubblico ministero titolare di un procedimento penale in cui RZ risultava essere persona offesa, mediante affermazioni offensive contenute nell'atto di opposizione all'archiviazione depositato il 17 luglio 2020, e successivo atto integrativo del 4 settembre 2020, atti materialmente predisposti da RT e sottoscritti da RO nella sua qualità di difensore del primo. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati. 3. Il ricorso proposto da RZ SA deduce nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione del diritto costituzionale di difesa e della normativa sul legittimo impedimento in relazione alla sentenza del giudice di pace di Trento nella parte in cui affronta l'impossibilità a comparire del dott. RZ in relazione all'udienza del 4 RZo 2024, per motivi di salute, rappresentati e verbalizzati dal legale, avv. Benanti. Il giudice di Pace non ha disposto il dovuto rinvio impedendo al RZ di avere l'ultima parola. omettendo di considerare uno dei certificati medici emessi nel tempo a partire dal primo certificato del 31 maggio 2019 fino a quello relativo all'impedimento dell'udienza 04/03/2024. Risulta infatti che l’imputato aveva la febbre già dai giorni precedenti. Il giudice di pace, in caso di dubbio, avrebbe dovuto disporre la visita fiscale per l'accertamento dello stato febbrile. 3.2.Col secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di pace e del Tribunale sull'istanza di riunione dei procedimenti penali n. 204/21 R.G.N.R. e n. 3181/20 R.G.N.R. La difesa aveva richiesto fin dall'inizio la riunione dei procedimenti penali ma al riguardo vi è omessa pronuncia che ha gravemente ostacolato la difesa del RZ ed ha avuto anche come conseguenza una doppia pronuncia da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in sede di remissione ex art. 45 c.p.p. L'imputato ha impugnato il provvedimento n. 28248 del 18 maggio 2023 e il provvedimento n. 42445 del 27 settembre 2023, entrambi emessi dalla Quinta Sezione di questa Corte. A fronte del silenzio della Quinta Sezione, il RZ ha dovuto reiterare l'istanza di revoca delle predette ordinanze. L'omessa pronuncia sull'istanza di riunione ha violato il diritto costituzionale di difesa del RZ il quale si è visto costretto ad una doppia attività difensiva avanti al 3 Giudice di pace, avv. Aceto, nel procedimento n. 204/21 R.G.N.R. e al giudice dott. Miori nel procedimento n. 3181/20 R.G.N.R. 3.3.Col terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost., nel processo conclusosi con la sentenza della dottoressa Schiavo, qui impugnata, si sono susseguiti diversi giudici. Il presidente del Tribunale ha posto in essere una serie di violazioni della normativa sul giudice naturale che il dott. RZ ha denunciato avanti il Tribunale di Trieste. 3.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza n. 72/24 del Giudice di pace di Trento e della sentenza n. 5/25 del Tribunale di Trento perché integrano i reati di falso ideologico per omissione, di calunnia aggravata e continuata ai danni dell’imputato RZ. Sia il Giudice di pace che il Giudice di appello non hanno considerato tutte le prove documentali prodotte nonché tutta la giurisprudenza prospettata dal RZ nelle memorie che vengono richiamate in ricorso. Il dottor RZ ha svolto nelle varie fasi del processo le proprie difese corredate di prove documentali e di riferimenti giurisprudenziali che i giudici hanno ignorato, con ciò incorrendo nel reato di falso ideologico per omissione, oltre che in quello di calunnia aggravata e continuata ai danni del dottor RZ. Quanto al reato di calunnia si precisa che la norma punisce anche la calunnia indiretta, come statuito dalle Sezioni Unite del 23.2.1996 n. 2110, i cui principi sono vincolanti ex art. 618 del codice di rito. Si evidenzia che il dott. D'LO, in quanto magistrato, e il dott. Aceto in quanto avvocato, sono esperti di diritto per definizione, entrambi sanno bene che il dott. RZ è innocente. Il procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R., celebrato dal Giudice di pace di Trento, ed il successivo appello avanti il Tribunale di Trento, hanno di fatto intimidito il dott. RZ. Si osserva che la sentenza impugnata si basa sulla querela del 02/12/2020 del D’LO che si risolve in una manipolazione dello scritto dal dott. RZ e in una falsificazione dello stesso testo. Si legga e si consideri in particolare il paragrafo 12 della memoria del 20 gennaio 2023, da intendersi qui integralmente trascritta. 3.5.Col quinto motivo deduce l'inesistenza della diffamazione nei confronti del dott. D'LO. Per tutte le ragioni esaminate e per le prove di cui alle memorie difensive prodotte, il dott. RZ non ha commesso alcuna diffamazione nei confronti del D’LO, si è limitato ad esercitare il proprio diritto di denuncia sancito e previsto dall'art. 51 cod. pen. Il dott. RZ, nella sua veste di magistrato garante del contribuente, ha esercitato altresì il proprio dovere di denuncia ex articoli 331, 332 del codice di rito e 361 cod. pen. poiché nel corso di vari procedimenti amministrativi fiscali promossi da cittadini contribuenti questi ultimi hanno denunciato il dott. D'LO. Il dott. RZ non ha diffamato ma ha descritto la verità fattuale dei reati commessi dal D'LO ed in particolare dei seguenti reati: rifiuto di atti di ufficio, 4 omissione, falsità ideologica, favoreggiamento personale, calunnia e tutti gli altri reati elencati nella memoria del 27 gennaio 2022. 3.6.Col sesto motivo deduce che il fatto di cui all'imputazione del procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R. non costituisce reato. La procura di Trento ha configurato come diffamazione dei fatti che tutt'al più costituiscono ingiuria. Nella fattispecie, tutte le presunte offese sono contenute in scritti diretti dal dott. RT al D'LO, che era il P.M. destinatario dell'opposizione della parte offesa, RZ, alla richiesta di archiviazione formulata dallo stesso P.M. D'LO. Lo stesso dott. Aceto ammette ciò a pagina 3 della sentenza impugnata in cui così si attesta: “le frasi che si assumono diffamatorie sono infatti contenute in due distinti scritti difensivi all'autorità giudiziaria intesa sia come giudice che come pubblico ministero...”. A tutto concedere, la fattispecie di cui alla sentenza impugnata potrebbe dar luogo al massimo all'ingiuria, ma essendo il fatto non più previsto dalla legge come reato la sentenza impugnata va cassata con conseguente assoluzione del RZ perché il fatto non costituisce reato. 3.7. Col settimo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 598 cod. pen. per non essersi ritenuta sussistente la relativa scriminante. Il giudice ritiene che le espressioni utilizzate nei due scritti a firma del RZ siano calunniose e che pertanto fuoriescono dall'ambito di operatività della scriminante in parola. L'affermazione nella sua genericità impone un duplice rilievo: se il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in un'accezione atecnica e quindi quale sinonimo di ingiurioso, non v’è chi non veda come l’esimente in parola trovi applicazione, salva la verifica del requisito della rilevanza ed attinenza con i fatti di cui è processo;
se invece il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in senso tecnico- giuridico appare ancora più evidente la fallacità dell'argomentazione del Giudice poiché nelle frasi contenute negli scritti del dott. RZ non si accusa il dott. D'LO di aver commesso alcun reato sapendolo innocente. Anche riguardo alla richiesta attinenza delle affermazioni offensive col thema decidendum, le argomentazioni del giudice non appaiono convincenti non fosse altro che per la tautologica caratterizzazione delle stesse. Nel valutare analiticamente ciascuna espressione utilizzata va tenuto bene a mente il momento processuale nel quale le stesse hanno trovate ingresso. Il dott. RZ si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata dal dott. D'LO contestando, certamente con toni forti, quella che ritiene una grave carenza del Pubblico Ministero nel compimento delle indagini e nella motivazione-non motivazione della richiesta di archiviazione. Lo scopo del RZ era in quel frangente quello di stigmatizzare agli occhi del G.i.p. il comportamento inadeguato del lavoro svolto dal Pubblico Ministero nelle indagini e nella successiva richiesta di archiviazione. A prescindere dai toni certamente forti resta il fatto che ciascuna delle 5 frasi utilizzate mira a colpire quelle che a giudizio del RZ altro non sono se non delle macroscopiche carenze nell'indagine. L’attinenza è dimostrata dal fatto che si chiedeva infatti il compimento di ulteriori indagini. 3.8. Con l’ottavo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In subordine, il RZ chiede l'applicazione delle attenuanti generiche essendo egli del tutto incensurato. 3.9. Col nono motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza per materia in relazione al reato di diffamazione che è pacificamente di competenza del Tribunale e difatti il processo originato della querela della giudice Santel, rubricato al n. 3181/20 R.G.N.R. pendeva davanti al Tribunale di Trento per la medesima ipotesi di reato. La violazione della competenza per materia determina la nullità della sentenza penale configurandosi una nullità assoluta, insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento della sentenza impugnata. 4. In data 13.1.2016 è pervenuta una nota a firma di SA RZ con cui si articolano ulteriori doglianze che ruotano intorno ai medesimi temi e ad altre vicende. In data 16.1.2026 è pervenuta un’ulteriore nota, sempre a firma di SA RZ, avente come oggetto: motivi nuovi in relazione ai fatti successivi alle note del 13.1.2016. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di RO IP deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Col primo motivo deduce l'erronea estensione della querela all'avv. RO, il vizio di motivazione apparente e violazione di legge. Al riguardo il Giudice di appello, come quello di primo grado, offre un'interpretazione parziale dell'art. 123 cod. pen., non allineata con la giurisprudenza della Suprema Corte. Innanzitutto, si rileva la volontà punitiva selettiva del querelante, dott. D'LO, che ha sporto querela nei confronti del solo RZ, pur conoscendo perfettamente l'avv. RO non solo sotto il profilo anagrafico ma per il ruolo concretamente svolto. Nella vicenda, il dott. D’LO, esperto di diritto penale, aveva ben compreso dalla lettura dei due scritti incriminati che la condotta attribuita all'avv. RO era altra, autonoma e diversa rispetto a quella del RZ. L'estensione soggettiva della querela ex art. 123 c.p. opera soltanto quando gli autori siano legati da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti, essa presuppone, cioè, un concorso nel medesimo fatto. Nel caso di specie sia nell'atto di opposizione, sia nella successiva integrazione è chiarissimo che gli scritti sono stati redatti dal solo RZ, il quale ha apposto la propria firma al termine della 6 narrativa. Tale circostanza è stata riconosciuta come pacifica dai giudici di merito. Il ruolo del difensore, attuale ricorrente, si è limitato alla mera sottoscrizione ai fini del deposito dei due scritti. L’apporto dell'avv. RO a condotta già perfezionatasi in capo al RZ si è limitato al deposito dei due scritti sicché non può parlarsi nel caso di specie di concorso nel medesimo fatto;
difetta quindi il presupposto della convergenza consapevole (anche sotto il profilo del dolo, qui neppure allegato in termini di condotte ideative di RO) e, per riflesso, manca qualsiasi reato del difensore a cui estendere la querela. In definitiva, la Corte territoriale ha presunto l'estensione verso l'avvocato RO dalla sola notorietà del difensore, dal richiamo a formule di stile e dalla sua firma sugli atti, senza verificare l'identità del fatto diffamatorio e l'esistenza di un apporto concorsuale (materiale o morale) di analogo tenore. Impostazione, questa, che contrasta con i principi di diritto e si traduce in violazione di legge e vizio di motivazione. In via subordinata, ove si ritenesse configurabile una sorta di estensione oggettiva della volontà punitiva, essa non oltrepassa comunque i confini del fatto storico oggetto di querela e non si propaga a diverse imputazioni/condotte. 5.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge, assumendo che la mera firma non prova l’apporto causale e la volontà offensiva e che devono essere tenuti distinti i profili deontologici e quelli penali. Si rileva anche l’errore sul fatto per affidamento qualificato. Gli scritti di opposizione e integrazione sono stati ideati e materialmente predisposti dal solo RZ, tali atti recano la sola sua firma, in prima persona, in calce alla narrativa. Il contributo dell'avv. RO si è limitato alla mera sottoscrizione a soli fini del deposito senza intervento ideativo o direttivo sul contenuto delle espressioni contestate. L'avv. RO è un civilista mentre il dott. RZ è stato magistrato giudicante penale presso la Corte di appello di Venezia. L’avv. RO ha confidato, in buona fede, nella competenza penale del dott. RZ circa la legittimità del testo che il magistrato gli chiese di depositare, con conseguente assenza della rappresentazione della offensività. Discende l'assenza di qualsivoglia apporto, certamente non materiale ma neppure morale, da parte del RO rispetto alle frasi ritenute offensive. Si evidenzia infine che la cooperazione colposa è istituto proprio dei reati colposi, e non è ammissibile un concorso colposo in un delitto doloso come la diffamazione. 5.3. Col terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della scriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione per essere stata essa negata in modo astratto, illogico ed apparente. La causa di non punibilità tutela la libertà di discussione difensiva, l'esimente opera quando le espressioni offensive, anche se non necessarie nella forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia. L'attinenza va accertata in concreto, correlando ciascuna espressione alle tesi e agli 7 scopi difensivi perseguiti. Il giudice di secondo grado ha negato l'operatività dell'art. 598 sulla base di una percezione generica, senza confrontarsi con le ragioni di appello che spiegavano la funzione difensiva delle espressioni utilizzate dall’imputato RZ in rapporto al thema decidendum (cioè alla illegittimità e all'incoerenza delle richieste di archiviazione). Manca nel provvedimento impugnato il necessario vaglio, ‘frase per frase’, e il raffronto tra scopo e natura del procedimento (opposizione alla richiesta di archiviazione) e contenuto delle critiche, pure aspre, all'operato del P.M. che quella richiesta ha formulato. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di appello, l'operatività dell'art. 598 cod. pen. non richiede che le offese siano specifiche o determinate in sé: i requisiti legali sono l'attinenza diretta e immediata e la funzionalità difensiva rispetto al thema decidendum. La genericità può semmai rilevare come indice di scarsa pertinenza ma non è di per sé causa ostativa. Il giudice avrebbe dovuto, come peraltro indicato dalla difesa già nell'atto di appello, individuare le singole espressioni e ricondurle ai passaggi argomentativi funzionali a dimostrare i vizi della richiesta di archiviazione, recte i vizi e le manchevolezze dell’indagine che ha preceduto la richiesta di archiviazione, indi verificare, se ancorché aspre e travalicanti il limite dell'educazione, esse servissero a sostenere le tesi difensive, sollecitando i dovuti approfondimenti istruttori. La mera severità o sgradevolezza lessicale non esclude di per sé l'attinenza, rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo. Le censure riportate nell'atto di appello dimostrano che le frasi redatte da RZ erano dirette a criticare carenze ricostruttive e valutative del Pm, omissioni di indagine e passaggi illogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, allo scopo di sollecitarne il rigetto attraverso il rinnovato controllo da parte del G.i.p., e ciò al precipuo ed unico fine di condurre quantomeno ad una rimessione degli atti al Pm per lo svolgimento di indagini suppletive, quelle stesse che negligentemente, a parere del RZ, non erano state compiute. Si riportano poi i passaggi testuali dell'atto di appello che evidenziavano la funzione difensiva e l'attinenza delle espressioni del RZ al thema decidendum. Anche con riferimento all'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, che certamente, più di ogni altra fra quelle nel capo di imputazione, travalica il linguaggio di una corretta dialettica processuale, non può negarsi la specifica e puntuale attinenza col thema decidendum. L'espressione, pur connotata da sarcasmo/antifrasi, veicola un giudizio strettamente funzionale all'opposizione ex art. 410 del codice di rito, denunciando l'insufficienza dello sforzo investigativo del P.m. a fondamento della richiesta di archiviazione;
essa non contiene denigrazione gratuita ma censura della diligenza investigativa costituente proprio l'oggetto del controllo sollecitato al G.i.p. 8 In tal senso la locuzione, benché aspra, è pertinente e strumentale al fine difensivo perché mira a rappresentare in forma iperbolica la discrasia tra la gravità delle omissioni e la richiesta di non esercizio dell'azione penale, tenuto conto che la richiesta aveva ad oggetto proprio il compimento di altre indagini a fronte, per il dott. RZ, di un’imbarazzante carenza di quelle già svolte. 5.4. Col quarto motivo deduce la tardività della querela limitatamente al capo A (atto del 17 luglio 2020), risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione. Il termine di tre mesi decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha conseguito effettiva conoscenza del fatto-reato e dell'identità dell'autore, non è richiesto un provvedimento giurisdizionale formale, rileva la concreta percezione del contributo offensivo anche attraverso atti processuali che erano già nella sfera di disponibilità del querelante. La sentenza individua il dies a quo a seguito dell'ordinanza di archiviazione assumendo che solo allora il P.M. avrebbe conosciuto le frasi di RZ. Questa impostazione confonde un atto del procedimento con la regola legale: la conoscenza può e deve essere accertata in concreto verificando quando l'offeso abbia avuto contezza del contenuto degli scritti già depositati (17 luglio 2020 e 04/09/2020). Nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria la partecipazione del Pubblico ministero;
in tale cornice fisiologica la conoscenza delle espressioni contenute nell'opposizione non può di certo presumersi contestuale all'ordinanza di archiviazione, è al contrario plausibile, o comunque doveroso accertare, il fatto che il P.m. abbia avuto o avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenuto sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza. Il dies a quo non può dunque essere ancorato in via automatica all'ordinanza occorrendo una verifica concreta del momento di effettiva conoscenza. La motivazione si limita all’assioma “conoscenza solo dopo il 16.11.2020”, senza indicare alcun dato oggettivo (ad esempio protocolli di trasmissione, date di accesso, ricevute di avvenuta comunicazione). Manca ogni raffronto con i dati certi del fascicolo, né si spiega perché un PM, parte del relativo procedimento, sarebbe rimasto ignaro sino all'ordinanza. Ne deriva vizio di motivazione del provvedimento impugnato per il capo A (atto del 17 luglio 2020). Anche solo assumendo una conoscenza coeva o prossima al deposito, il termine trimestrale scadeva il 17/10/2020 mentre la querela è del 02/12/2020 e quindi tardiva;
per il capo B (atto del 04/09/2020) il termine sarebbe scaduto il 04/12/2020, la querela del 2 12 risulta invece tempestiva. La sentenza, non distinguendo i due episodi, ha applicato un criterio unitario sganciato dall'accertamento concreto sulla conoscenza effettiva dell’atto. 9 6. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono entrambi inammissibili, sia pure ciascuno per ragioni, sue, proprie. 2. Il ricorso proposto da SA RZ è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «[l]'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternità dell'atto ma è l'espressione della rappresentanza tecnica: lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.). Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno 10 strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte. È oramai pacifico che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - rimasto invariato a seguito della cd. Riforma Cartabia - dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01) Nel caso di specie, il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, con autenticazione della firma da parte di un notaio. Ad esso risulta allegata unicamente una procura speciale per il deposito dell’impugnazione conferita all’avv. Giuseppe Benanti, difensore di ufficio. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di RO IP. 3.1. Il primo motivo non coglie nel segno sia nella parte in cui assume che la querela sia stata proposta dal dott. D’LO solo nei confronti di SA RZ, sia ove afferma che l’apporto dell'avv. RO si sarebbe esaurito nel deposito dei due scritti incriminati, sicché non si sarebbe potuto parlare di concorso dello stesso nel medesimo fatto. Il contenuto della querela in atti non lascia dubbi sulla sua riferibilità sia a SA RZ che all’avv. RO. Inoltre, come già precisato nella sentenza impugnata, non solo, nella querela, non vi è un’espressa esclusione del ricorrente, ma vi è anzi un’espressa sua menzione quale difensore di fiducia del RZ, per mezzo del quale il RZ aveva depositato l’atto di opposizione. Non è contestato che l’avv. RO abbia sottoscritto l’atto di opposizione all’archiviazione, e relativa integrazione, nella qualità rivestita. Sicché i due atti, a differenza del ricorso per cassazione del RZ, sono evidentemente riferibili al patrocinio di un difensore, l’avv. RO, che ebbe, appunto, a sottoscriverli dopo aver ricevuto, da parte del RZ, dichiarazione di nomina a difensore di fiducia con conferimento di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, debitamente allegata all’atto sottoscritto. 11 Non corrisponde dunque al vero che egli si limitò al deposito degli atti, avendoli innanzitutto fatti propri con la sottoscrizione in qualità di difensore di fiducia dell’allora persona offesa RZ SA. D’altra parte, come correttamente osserva il Tribunale nella sentenza impugnata, spetta all'autorità giudiziaria individuare compiutamente gli autori del reato, come peraltro è stato pure espressamente richiesto nella querela in oggetto dalla persona offesa. 3.2. Manifestamente infondato è – quindi - anche il secondo motivo che reclama l’estraneità dell’avv. RO in mancanza di un suo contributo materiale e morale rispetto agli scritti del RZ, assumendo che la mera firma non proverebbe l’apporto causale e la volontà offensiva, e che devono essere tenuti distinti i profili deontologici e quelli penali. È di tutta evidenza che IP RO è un avvocato che svolge il ministero di difensore e che, quindi, di là della specializzazione civilistica che adduce, conosce le conseguenze del suo agire. In particolare, l’atto di opposizione, come anche la relativa integrazione, si presentano come atti da lui predisposti, essendovi nell’intestazione espresso richiamo del mandato ricevuto dall’assistito RZ, o che comunque sono stati da lui fatti propri attraverso l’apposizione della sottoscrizione in calce ad essi. D’altronde non trova alcun addentellato in atti, l’errore sul fatto per affidamento qualificato di cui pure fa cenno il ricorso. Ciò che risulta per tabulas - e non risulta smentito da altre emergenze disponibili, neppure evidenziate dalla difesa - è che l’atto di opposizione, e relativa integrazione, reca la firma del RO quale difensore che aveva ricevuto espresso mandato difensivo da parte del RZ. Il fatto che gli atti possono essere stati ideati e materialmente predisposti dal solo RZ, non esclude in alcun modo il concorso del RO, quale avvocato, difensore del RZ, che apponendo la sua firma in calce all’atto dopo aver dato atto del mandato ricevuto, debitamente allegato all’atto medesimo, fece evidentemente proprio il contenuto dell’atto medesimo. Da tale contenuto si vorrebbero, ora, prendere le distanze adducendo improbabili affidamenti sulla bontà di quanto si era sottoscritto, che avrebbero all’epoca esentato il difensore addirittura dal leggere l’atto che andava a sottoscrivere, le cui evidenze diffamatorie non consentono di dubitare della comprensione della loro portata anche da parte di un avvocato non esperto in materia penale. 5.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione della scriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione è anch’esso inammissibile. Dalla mera lettura degli atti incriminati balza evidente come, a differenza di quanto assume il ricorso, non si tratti di espressioni offensive che, anche se non necessarie nella 12 forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia. L'attinenza, come evidenzia il ricorso, va accertata in concreto, correlando le espressione alle tesi e agli scopi difensivi perseguiti, ed il Tribunale, a differenza di quanto assume il motivo in scrutinio, ha negato l'operatività dell'art. 598 c.p. avendo ben presenti il tenore e la portata delle frasi offensive ed il contesto in cui furono espresse, accuratamente individuate sia nel capo d’imputazione che nella stessa citata querela, come emerge dalle conclusioni che ha raggiunto dopo avere, tra l’altro, espressamente richiamato, sul punto, la sentenza del primo giudice. Tale sentenza aveva, a sua volta, già dato conto delle ragioni che rendevano, e rendono, palesemente non invocabile, nel caso di specie, l’applicazione della scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., evidenziando con argomento del tutto tranciante, come l’atto di opposizione non avesse esitato a fare ricorso non solo ad espressioni diffamatorie ma addirittura calunniatorie nei confronti del titolare delle indagini, il dott. D’LO, in definitiva additato come ‘reo’ di condotte che integrano l’illecito disciplinare, se non un reato, con espressi riferimenti a quello di omissione di atti di ufficio e di rifiuto di atti di ufficio. Fino a giungere ad affermarsi, nell’integrazione dell’atto di opposizione, “Ma tale confusione e? Funzionale al disegno criminoso del dr. D'LO”, e ancora “risulta che il dr D'LO ha omesso dolosamente”, “ha omesso tutto ma proprio tutto ciò che il codice di procedura penale impone al pubblico ministero. Il dottor D'LO si è rivelato un abile insabbiatore”. E tutto ciò, come evidenzia il primo giudice, per aver chiesto l’archiviazione del procedimento penale in cui figurava come persona offesa il RZ (che ove avesse avuto anche un solo dato concreto sulla scorrettezza dell’agire del P.m., ben avrebbe potuto, e dovuto, segnalarlo nelle sedi appropriate, invece di infarcire l’atto di opposizione con pesanti insinuazioni, prive di un benché minimo fondamento, divenute via via delle vere e proprie accuse). Accuse rimaste affidate alla mera prospettazione, nella sostanza anche generica, dell’atto di opposizione, che si delineano, in vero, piuttosto come una sorta di conseguenziale gemmazione dell’assunto difensivo della fondatezza della denuncia del RZ e dell’incompletezza delle indagini, più che come un argomento strettamente funzionale all’impostazione difensiva. Accuse che, pertanto, per la loro apoditticità non possono in alcun modo trovare giustificazione nell’esigenza difensiva. L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (Sez. 5, Sentenza n. 32823 del 06/02/2019, Rv. 276773 -01). 13 Costituisce anch’esso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620 – 01). Da qui la corretta conclusione – anche – del Tribunale che le espressioni adoperate nel caso di specie difettano in modo assoluto dei requisiti richiesti affinché possa ritenersi configurabile la causa di non punibilità in argomento, non concernendo, esse, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia né rivestendo rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. Osserva, in particolare, il Tribunale che “[i]invero gli imputati, negli scritti difensivi in parola, hanno rivolto al P.M. D'LO offese e finanche accuse generiche e indeterminate, totalmente avulse dal merito del provvedimento (una richiesta di archiviazione) emesso da quest'ultimo e opposto dagli imputati”. Rimane evidente che nel caso in esame non si tratta di “mera severità o sgradevolezza lessicale” che non esclude di per sé l'attinenza e rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo”. Le frasi contenute negli atti non erano affatto funzionali per criticare carenze ricostruttive e valutative del P.m., assunte omissioni di indagine e presunti passaggi illogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, e si sono piuttosto risolte in gratuite accuse ed offese alla persona del dott. D’LO, prima ancora che allo stesso come Pubblico Ministero. Laddove, peraltro, l'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, a cui fa riferimento il ricorso per dimostrare la funzionalità dell’espressione adoperata rispetto allo scopo difensivo, non è certamente la più emblematica, sebbene essa contribuisca unitamente alle altre ben più gravi adoperate a dare il senso della portata dello scritto. Sotto tale profilo il ricorso è anche generico perché finisce in definitiva con l’appuntarsi su una sola delle diverse espressioni offensive incriminate, che non è per di più neppure quella che maggiormente dà conto del tratto altamente diffamatorio del contesto dello scritto, infarcito di affermazioni, insinuazioni ed accuse pesanti e del tutto gratuite. 14 5.4. Il quarto motivo che deduce la tardività della querela limitatamente all’atto di opposizione del 16.7.2020, recante la data di deposito del 17 luglio 2020, risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, è manifestamente infondato. E’ vero che, come prospetta, il ricorso nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria la citazione anche del Pubblico ministero;
tuttavia, non è altrettanto certo che il P.M. partecipi poi all’udienza prendendo conoscenza diretta degli atti di causa. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, risultando dallo stesso verbale dell’udienza del 5.11.2020, fissata a seguito dell’opposizione in parola, che il P.M. non vi prese parte. Sicché il punto non è che il dies a quo non può essere ancorato in via automatica all'ordinanza emessa all’esito dell’udienza, occorrendo una verifica in concreto del momento di effettiva conoscenza, ma che la verifica alla stregua degli atti impone di ritenere che, nel caso di specie, la conoscenza delle espressioni contenute nell'opposizione, e relativa integrazione, non può presumersi intervenuta prima dell'ordinanza di archiviazione, a fronte appunto del dato incontestabile – e non contestato – della mancata partecipazione – per legge non necessaria - del P.m. all’udienza nella quale sono stati valutati gli atti incriminati. Del tutto inconferente è poi, ai fini di una diversa valutazione, l’assunto difensivo che il P.m. avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenuto degli atti sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza, potendo assumere rilievo ai fini della verifica del momento della conoscenza soltanto ciò che si è realmente verificato, non anche quanto avrebbe potuto essere con la ordinaria diligenza. L’unico dato certo è costituito, invece, proprio dal provvedimento del 16.11.2020 - cui la stessa persona offesa, in querela, ancora la sua presa di conoscenza degli scritti in questione - con cui il G.i.p., dopo aver disposto l’archiviazione del procedimento penale, rigettando l’opposizione, ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le proprie determinazioni. Il Tribunale aveva già adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la querela dovesse ritenersi tempestiva anche con riferimento all’originario atto di opposizione, individuando il momento conoscitivo a partire dal 16.11.2020. Sicché il motivo è anche meramente reiterativo di una questione già affrontata e risolta dal giudice di merito. Non potendosi, in buona sostanza, far retroagire la conoscenza della persona offesa al momento del deposito dell’atto risalente al 17.7.2020, in mancanza di elementi che potessero attestare che quel deposito comportò anche la presa di 15 conoscenza, effettiva, del suo contenuto da parte del P.m. persona offesa, l’unico dato certo rimane quello del provvedimento di trasmissione dell’ordinanza di archiviazione e degli atti alla Procura della Repubblica del 16.11.2020. D’altra parte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (cfr. tra tane, Sez. 2, Sentenza n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168 – 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.800, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA SS SA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato Pierluigi Nazzaro, in qualità di sostituto processuale, come da delega depositata, dell'avvocato SALUSTRI ANDREA del foro di ROMA, in difesa della parte civile D'GE BE, che si è riportato alla memoria già in atti, depositando conclusioni e nota spese. Udito l'avvocato Giuseppe Benanti che, per la posizione di RZ SA, precisa di essere difensore di ufficio nel merito, e ha concluso riportandosi alla memoria depositata;
nell'interesse di RO IP, del quale precisa di essere difensore di fiducia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 10969 Anno 2026 Presidente: LL SA Relatore: SS NA Data Udienza: 20/01/2026 2 1.Con sentenza del 30.5.2025, il Tribunale di Trento, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RZ SA e RO IP, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di diffamazione, contestato per avere offeso, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, l'onore e la reputazione di D'LO TO, quale pubblico ministero titolare di un procedimento penale in cui RZ risultava essere persona offesa, mediante affermazioni offensive contenute nell'atto di opposizione all'archiviazione depositato il 17 luglio 2020, e successivo atto integrativo del 4 settembre 2020, atti materialmente predisposti da RT e sottoscritti da RO nella sua qualità di difensore del primo. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati. 3. Il ricorso proposto da RZ SA deduce nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione del diritto costituzionale di difesa e della normativa sul legittimo impedimento in relazione alla sentenza del giudice di pace di Trento nella parte in cui affronta l'impossibilità a comparire del dott. RZ in relazione all'udienza del 4 RZo 2024, per motivi di salute, rappresentati e verbalizzati dal legale, avv. Benanti. Il giudice di Pace non ha disposto il dovuto rinvio impedendo al RZ di avere l'ultima parola. omettendo di considerare uno dei certificati medici emessi nel tempo a partire dal primo certificato del 31 maggio 2019 fino a quello relativo all'impedimento dell'udienza 04/03/2024. Risulta infatti che l’imputato aveva la febbre già dai giorni precedenti. Il giudice di pace, in caso di dubbio, avrebbe dovuto disporre la visita fiscale per l'accertamento dello stato febbrile. 3.2.Col secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di pace e del Tribunale sull'istanza di riunione dei procedimenti penali n. 204/21 R.G.N.R. e n. 3181/20 R.G.N.R. La difesa aveva richiesto fin dall'inizio la riunione dei procedimenti penali ma al riguardo vi è omessa pronuncia che ha gravemente ostacolato la difesa del RZ ed ha avuto anche come conseguenza una doppia pronuncia da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in sede di remissione ex art. 45 c.p.p. L'imputato ha impugnato il provvedimento n. 28248 del 18 maggio 2023 e il provvedimento n. 42445 del 27 settembre 2023, entrambi emessi dalla Quinta Sezione di questa Corte. A fronte del silenzio della Quinta Sezione, il RZ ha dovuto reiterare l'istanza di revoca delle predette ordinanze. L'omessa pronuncia sull'istanza di riunione ha violato il diritto costituzionale di difesa del RZ il quale si è visto costretto ad una doppia attività difensiva avanti al 3 Giudice di pace, avv. Aceto, nel procedimento n. 204/21 R.G.N.R. e al giudice dott. Miori nel procedimento n. 3181/20 R.G.N.R. 3.3.Col terzo motivo deduce la violazione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost., nel processo conclusosi con la sentenza della dottoressa Schiavo, qui impugnata, si sono susseguiti diversi giudici. Il presidente del Tribunale ha posto in essere una serie di violazioni della normativa sul giudice naturale che il dott. RZ ha denunciato avanti il Tribunale di Trieste. 3.4.Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza n. 72/24 del Giudice di pace di Trento e della sentenza n. 5/25 del Tribunale di Trento perché integrano i reati di falso ideologico per omissione, di calunnia aggravata e continuata ai danni dell’imputato RZ. Sia il Giudice di pace che il Giudice di appello non hanno considerato tutte le prove documentali prodotte nonché tutta la giurisprudenza prospettata dal RZ nelle memorie che vengono richiamate in ricorso. Il dottor RZ ha svolto nelle varie fasi del processo le proprie difese corredate di prove documentali e di riferimenti giurisprudenziali che i giudici hanno ignorato, con ciò incorrendo nel reato di falso ideologico per omissione, oltre che in quello di calunnia aggravata e continuata ai danni del dottor RZ. Quanto al reato di calunnia si precisa che la norma punisce anche la calunnia indiretta, come statuito dalle Sezioni Unite del 23.2.1996 n. 2110, i cui principi sono vincolanti ex art. 618 del codice di rito. Si evidenzia che il dott. D'LO, in quanto magistrato, e il dott. Aceto in quanto avvocato, sono esperti di diritto per definizione, entrambi sanno bene che il dott. RZ è innocente. Il procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R., celebrato dal Giudice di pace di Trento, ed il successivo appello avanti il Tribunale di Trento, hanno di fatto intimidito il dott. RZ. Si osserva che la sentenza impugnata si basa sulla querela del 02/12/2020 del D’LO che si risolve in una manipolazione dello scritto dal dott. RZ e in una falsificazione dello stesso testo. Si legga e si consideri in particolare il paragrafo 12 della memoria del 20 gennaio 2023, da intendersi qui integralmente trascritta. 3.5.Col quinto motivo deduce l'inesistenza della diffamazione nei confronti del dott. D'LO. Per tutte le ragioni esaminate e per le prove di cui alle memorie difensive prodotte, il dott. RZ non ha commesso alcuna diffamazione nei confronti del D’LO, si è limitato ad esercitare il proprio diritto di denuncia sancito e previsto dall'art. 51 cod. pen. Il dott. RZ, nella sua veste di magistrato garante del contribuente, ha esercitato altresì il proprio dovere di denuncia ex articoli 331, 332 del codice di rito e 361 cod. pen. poiché nel corso di vari procedimenti amministrativi fiscali promossi da cittadini contribuenti questi ultimi hanno denunciato il dott. D'LO. Il dott. RZ non ha diffamato ma ha descritto la verità fattuale dei reati commessi dal D'LO ed in particolare dei seguenti reati: rifiuto di atti di ufficio, 4 omissione, falsità ideologica, favoreggiamento personale, calunnia e tutti gli altri reati elencati nella memoria del 27 gennaio 2022. 3.6.Col sesto motivo deduce che il fatto di cui all'imputazione del procedimento penale n. 204/21 R.G.N.R. non costituisce reato. La procura di Trento ha configurato come diffamazione dei fatti che tutt'al più costituiscono ingiuria. Nella fattispecie, tutte le presunte offese sono contenute in scritti diretti dal dott. RT al D'LO, che era il P.M. destinatario dell'opposizione della parte offesa, RZ, alla richiesta di archiviazione formulata dallo stesso P.M. D'LO. Lo stesso dott. Aceto ammette ciò a pagina 3 della sentenza impugnata in cui così si attesta: “le frasi che si assumono diffamatorie sono infatti contenute in due distinti scritti difensivi all'autorità giudiziaria intesa sia come giudice che come pubblico ministero...”. A tutto concedere, la fattispecie di cui alla sentenza impugnata potrebbe dar luogo al massimo all'ingiuria, ma essendo il fatto non più previsto dalla legge come reato la sentenza impugnata va cassata con conseguente assoluzione del RZ perché il fatto non costituisce reato. 3.7. Col settimo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 598 cod. pen. per non essersi ritenuta sussistente la relativa scriminante. Il giudice ritiene che le espressioni utilizzate nei due scritti a firma del RZ siano calunniose e che pertanto fuoriescono dall'ambito di operatività della scriminante in parola. L'affermazione nella sua genericità impone un duplice rilievo: se il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in un'accezione atecnica e quindi quale sinonimo di ingiurioso, non v’è chi non veda come l’esimente in parola trovi applicazione, salva la verifica del requisito della rilevanza ed attinenza con i fatti di cui è processo;
se invece il termine ‘calunnioso’ è stato utilizzato in senso tecnico- giuridico appare ancora più evidente la fallacità dell'argomentazione del Giudice poiché nelle frasi contenute negli scritti del dott. RZ non si accusa il dott. D'LO di aver commesso alcun reato sapendolo innocente. Anche riguardo alla richiesta attinenza delle affermazioni offensive col thema decidendum, le argomentazioni del giudice non appaiono convincenti non fosse altro che per la tautologica caratterizzazione delle stesse. Nel valutare analiticamente ciascuna espressione utilizzata va tenuto bene a mente il momento processuale nel quale le stesse hanno trovate ingresso. Il dott. RZ si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata dal dott. D'LO contestando, certamente con toni forti, quella che ritiene una grave carenza del Pubblico Ministero nel compimento delle indagini e nella motivazione-non motivazione della richiesta di archiviazione. Lo scopo del RZ era in quel frangente quello di stigmatizzare agli occhi del G.i.p. il comportamento inadeguato del lavoro svolto dal Pubblico Ministero nelle indagini e nella successiva richiesta di archiviazione. A prescindere dai toni certamente forti resta il fatto che ciascuna delle 5 frasi utilizzate mira a colpire quelle che a giudizio del RZ altro non sono se non delle macroscopiche carenze nell'indagine. L’attinenza è dimostrata dal fatto che si chiedeva infatti il compimento di ulteriori indagini. 3.8. Con l’ottavo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In subordine, il RZ chiede l'applicazione delle attenuanti generiche essendo egli del tutto incensurato. 3.9. Col nono motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza per materia in relazione al reato di diffamazione che è pacificamente di competenza del Tribunale e difatti il processo originato della querela della giudice Santel, rubricato al n. 3181/20 R.G.N.R. pendeva davanti al Tribunale di Trento per la medesima ipotesi di reato. La violazione della competenza per materia determina la nullità della sentenza penale configurandosi una nullità assoluta, insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento della sentenza impugnata. 4. In data 13.1.2016 è pervenuta una nota a firma di SA RZ con cui si articolano ulteriori doglianze che ruotano intorno ai medesimi temi e ad altre vicende. In data 16.1.2026 è pervenuta un’ulteriore nota, sempre a firma di SA RZ, avente come oggetto: motivi nuovi in relazione ai fatti successivi alle note del 13.1.2016. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di RO IP deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Col primo motivo deduce l'erronea estensione della querela all'avv. RO, il vizio di motivazione apparente e violazione di legge. Al riguardo il Giudice di appello, come quello di primo grado, offre un'interpretazione parziale dell'art. 123 cod. pen., non allineata con la giurisprudenza della Suprema Corte. Innanzitutto, si rileva la volontà punitiva selettiva del querelante, dott. D'LO, che ha sporto querela nei confronti del solo RZ, pur conoscendo perfettamente l'avv. RO non solo sotto il profilo anagrafico ma per il ruolo concretamente svolto. Nella vicenda, il dott. D’LO, esperto di diritto penale, aveva ben compreso dalla lettura dei due scritti incriminati che la condotta attribuita all'avv. RO era altra, autonoma e diversa rispetto a quella del RZ. L'estensione soggettiva della querela ex art. 123 c.p. opera soltanto quando gli autori siano legati da un vincolo collaborativo consapevole e da univocità di intenti, essa presuppone, cioè, un concorso nel medesimo fatto. Nel caso di specie sia nell'atto di opposizione, sia nella successiva integrazione è chiarissimo che gli scritti sono stati redatti dal solo RZ, il quale ha apposto la propria firma al termine della 6 narrativa. Tale circostanza è stata riconosciuta come pacifica dai giudici di merito. Il ruolo del difensore, attuale ricorrente, si è limitato alla mera sottoscrizione ai fini del deposito dei due scritti. L’apporto dell'avv. RO a condotta già perfezionatasi in capo al RZ si è limitato al deposito dei due scritti sicché non può parlarsi nel caso di specie di concorso nel medesimo fatto;
difetta quindi il presupposto della convergenza consapevole (anche sotto il profilo del dolo, qui neppure allegato in termini di condotte ideative di RO) e, per riflesso, manca qualsiasi reato del difensore a cui estendere la querela. In definitiva, la Corte territoriale ha presunto l'estensione verso l'avvocato RO dalla sola notorietà del difensore, dal richiamo a formule di stile e dalla sua firma sugli atti, senza verificare l'identità del fatto diffamatorio e l'esistenza di un apporto concorsuale (materiale o morale) di analogo tenore. Impostazione, questa, che contrasta con i principi di diritto e si traduce in violazione di legge e vizio di motivazione. In via subordinata, ove si ritenesse configurabile una sorta di estensione oggettiva della volontà punitiva, essa non oltrepassa comunque i confini del fatto storico oggetto di querela e non si propaga a diverse imputazioni/condotte. 5.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge, assumendo che la mera firma non prova l’apporto causale e la volontà offensiva e che devono essere tenuti distinti i profili deontologici e quelli penali. Si rileva anche l’errore sul fatto per affidamento qualificato. Gli scritti di opposizione e integrazione sono stati ideati e materialmente predisposti dal solo RZ, tali atti recano la sola sua firma, in prima persona, in calce alla narrativa. Il contributo dell'avv. RO si è limitato alla mera sottoscrizione a soli fini del deposito senza intervento ideativo o direttivo sul contenuto delle espressioni contestate. L'avv. RO è un civilista mentre il dott. RZ è stato magistrato giudicante penale presso la Corte di appello di Venezia. L’avv. RO ha confidato, in buona fede, nella competenza penale del dott. RZ circa la legittimità del testo che il magistrato gli chiese di depositare, con conseguente assenza della rappresentazione della offensività. Discende l'assenza di qualsivoglia apporto, certamente non materiale ma neppure morale, da parte del RO rispetto alle frasi ritenute offensive. Si evidenzia infine che la cooperazione colposa è istituto proprio dei reati colposi, e non è ammissibile un concorso colposo in un delitto doloso come la diffamazione. 5.3. Col terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della scriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione per essere stata essa negata in modo astratto, illogico ed apparente. La causa di non punibilità tutela la libertà di discussione difensiva, l'esimente opera quando le espressioni offensive, anche se non necessarie nella forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia. L'attinenza va accertata in concreto, correlando ciascuna espressione alle tesi e agli 7 scopi difensivi perseguiti. Il giudice di secondo grado ha negato l'operatività dell'art. 598 sulla base di una percezione generica, senza confrontarsi con le ragioni di appello che spiegavano la funzione difensiva delle espressioni utilizzate dall’imputato RZ in rapporto al thema decidendum (cioè alla illegittimità e all'incoerenza delle richieste di archiviazione). Manca nel provvedimento impugnato il necessario vaglio, ‘frase per frase’, e il raffronto tra scopo e natura del procedimento (opposizione alla richiesta di archiviazione) e contenuto delle critiche, pure aspre, all'operato del P.M. che quella richiesta ha formulato. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di appello, l'operatività dell'art. 598 cod. pen. non richiede che le offese siano specifiche o determinate in sé: i requisiti legali sono l'attinenza diretta e immediata e la funzionalità difensiva rispetto al thema decidendum. La genericità può semmai rilevare come indice di scarsa pertinenza ma non è di per sé causa ostativa. Il giudice avrebbe dovuto, come peraltro indicato dalla difesa già nell'atto di appello, individuare le singole espressioni e ricondurle ai passaggi argomentativi funzionali a dimostrare i vizi della richiesta di archiviazione, recte i vizi e le manchevolezze dell’indagine che ha preceduto la richiesta di archiviazione, indi verificare, se ancorché aspre e travalicanti il limite dell'educazione, esse servissero a sostenere le tesi difensive, sollecitando i dovuti approfondimenti istruttori. La mera severità o sgradevolezza lessicale non esclude di per sé l'attinenza, rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo. Le censure riportate nell'atto di appello dimostrano che le frasi redatte da RZ erano dirette a criticare carenze ricostruttive e valutative del Pm, omissioni di indagine e passaggi illogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, allo scopo di sollecitarne il rigetto attraverso il rinnovato controllo da parte del G.i.p., e ciò al precipuo ed unico fine di condurre quantomeno ad una rimessione degli atti al Pm per lo svolgimento di indagini suppletive, quelle stesse che negligentemente, a parere del RZ, non erano state compiute. Si riportano poi i passaggi testuali dell'atto di appello che evidenziavano la funzione difensiva e l'attinenza delle espressioni del RZ al thema decidendum. Anche con riferimento all'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, che certamente, più di ogni altra fra quelle nel capo di imputazione, travalica il linguaggio di una corretta dialettica processuale, non può negarsi la specifica e puntuale attinenza col thema decidendum. L'espressione, pur connotata da sarcasmo/antifrasi, veicola un giudizio strettamente funzionale all'opposizione ex art. 410 del codice di rito, denunciando l'insufficienza dello sforzo investigativo del P.m. a fondamento della richiesta di archiviazione;
essa non contiene denigrazione gratuita ma censura della diligenza investigativa costituente proprio l'oggetto del controllo sollecitato al G.i.p. 8 In tal senso la locuzione, benché aspra, è pertinente e strumentale al fine difensivo perché mira a rappresentare in forma iperbolica la discrasia tra la gravità delle omissioni e la richiesta di non esercizio dell'azione penale, tenuto conto che la richiesta aveva ad oggetto proprio il compimento di altre indagini a fronte, per il dott. RZ, di un’imbarazzante carenza di quelle già svolte. 5.4. Col quarto motivo deduce la tardività della querela limitatamente al capo A (atto del 17 luglio 2020), risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione. Il termine di tre mesi decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha conseguito effettiva conoscenza del fatto-reato e dell'identità dell'autore, non è richiesto un provvedimento giurisdizionale formale, rileva la concreta percezione del contributo offensivo anche attraverso atti processuali che erano già nella sfera di disponibilità del querelante. La sentenza individua il dies a quo a seguito dell'ordinanza di archiviazione assumendo che solo allora il P.M. avrebbe conosciuto le frasi di RZ. Questa impostazione confonde un atto del procedimento con la regola legale: la conoscenza può e deve essere accertata in concreto verificando quando l'offeso abbia avuto contezza del contenuto degli scritti già depositati (17 luglio 2020 e 04/09/2020). Nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria la partecipazione del Pubblico ministero;
in tale cornice fisiologica la conoscenza delle espressioni contenute nell'opposizione non può di certo presumersi contestuale all'ordinanza di archiviazione, è al contrario plausibile, o comunque doveroso accertare, il fatto che il P.m. abbia avuto o avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenuto sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza. Il dies a quo non può dunque essere ancorato in via automatica all'ordinanza occorrendo una verifica concreta del momento di effettiva conoscenza. La motivazione si limita all’assioma “conoscenza solo dopo il 16.11.2020”, senza indicare alcun dato oggettivo (ad esempio protocolli di trasmissione, date di accesso, ricevute di avvenuta comunicazione). Manca ogni raffronto con i dati certi del fascicolo, né si spiega perché un PM, parte del relativo procedimento, sarebbe rimasto ignaro sino all'ordinanza. Ne deriva vizio di motivazione del provvedimento impugnato per il capo A (atto del 17 luglio 2020). Anche solo assumendo una conoscenza coeva o prossima al deposito, il termine trimestrale scadeva il 17/10/2020 mentre la querela è del 02/12/2020 e quindi tardiva;
per il capo B (atto del 04/09/2020) il termine sarebbe scaduto il 04/12/2020, la querela del 2 12 risulta invece tempestiva. La sentenza, non distinguendo i due episodi, ha applicato un criterio unitario sganciato dall'accertamento concreto sulla conoscenza effettiva dell’atto. 9 6. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono entrambi inammissibili, sia pure ciascuno per ragioni, sue, proprie. 2. Il ricorso proposto da SA RZ è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «[l]'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternità dell'atto ma è l'espressione della rappresentanza tecnica: lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.). Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno 10 strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte. È oramai pacifico che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - rimasto invariato a seguito della cd. Riforma Cartabia - dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01) Nel caso di specie, il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, con autenticazione della firma da parte di un notaio. Ad esso risulta allegata unicamente una procura speciale per il deposito dell’impugnazione conferita all’avv. Giuseppe Benanti, difensore di ufficio. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di RO IP. 3.1. Il primo motivo non coglie nel segno sia nella parte in cui assume che la querela sia stata proposta dal dott. D’LO solo nei confronti di SA RZ, sia ove afferma che l’apporto dell'avv. RO si sarebbe esaurito nel deposito dei due scritti incriminati, sicché non si sarebbe potuto parlare di concorso dello stesso nel medesimo fatto. Il contenuto della querela in atti non lascia dubbi sulla sua riferibilità sia a SA RZ che all’avv. RO. Inoltre, come già precisato nella sentenza impugnata, non solo, nella querela, non vi è un’espressa esclusione del ricorrente, ma vi è anzi un’espressa sua menzione quale difensore di fiducia del RZ, per mezzo del quale il RZ aveva depositato l’atto di opposizione. Non è contestato che l’avv. RO abbia sottoscritto l’atto di opposizione all’archiviazione, e relativa integrazione, nella qualità rivestita. Sicché i due atti, a differenza del ricorso per cassazione del RZ, sono evidentemente riferibili al patrocinio di un difensore, l’avv. RO, che ebbe, appunto, a sottoscriverli dopo aver ricevuto, da parte del RZ, dichiarazione di nomina a difensore di fiducia con conferimento di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, debitamente allegata all’atto sottoscritto. 11 Non corrisponde dunque al vero che egli si limitò al deposito degli atti, avendoli innanzitutto fatti propri con la sottoscrizione in qualità di difensore di fiducia dell’allora persona offesa RZ SA. D’altra parte, come correttamente osserva il Tribunale nella sentenza impugnata, spetta all'autorità giudiziaria individuare compiutamente gli autori del reato, come peraltro è stato pure espressamente richiesto nella querela in oggetto dalla persona offesa. 3.2. Manifestamente infondato è – quindi - anche il secondo motivo che reclama l’estraneità dell’avv. RO in mancanza di un suo contributo materiale e morale rispetto agli scritti del RZ, assumendo che la mera firma non proverebbe l’apporto causale e la volontà offensiva, e che devono essere tenuti distinti i profili deontologici e quelli penali. È di tutta evidenza che IP RO è un avvocato che svolge il ministero di difensore e che, quindi, di là della specializzazione civilistica che adduce, conosce le conseguenze del suo agire. In particolare, l’atto di opposizione, come anche la relativa integrazione, si presentano come atti da lui predisposti, essendovi nell’intestazione espresso richiamo del mandato ricevuto dall’assistito RZ, o che comunque sono stati da lui fatti propri attraverso l’apposizione della sottoscrizione in calce ad essi. D’altronde non trova alcun addentellato in atti, l’errore sul fatto per affidamento qualificato di cui pure fa cenno il ricorso. Ciò che risulta per tabulas - e non risulta smentito da altre emergenze disponibili, neppure evidenziate dalla difesa - è che l’atto di opposizione, e relativa integrazione, reca la firma del RO quale difensore che aveva ricevuto espresso mandato difensivo da parte del RZ. Il fatto che gli atti possono essere stati ideati e materialmente predisposti dal solo RZ, non esclude in alcun modo il concorso del RO, quale avvocato, difensore del RZ, che apponendo la sua firma in calce all’atto dopo aver dato atto del mandato ricevuto, debitamente allegato all’atto medesimo, fece evidentemente proprio il contenuto dell’atto medesimo. Da tale contenuto si vorrebbero, ora, prendere le distanze adducendo improbabili affidamenti sulla bontà di quanto si era sottoscritto, che avrebbero all’epoca esentato il difensore addirittura dal leggere l’atto che andava a sottoscrivere, le cui evidenze diffamatorie non consentono di dubitare della comprensione della loro portata anche da parte di un avvocato non esperto in materia penale. 5.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata applicazione della scriminante ex art. 598 c.p. e il vizio di motivazione è anch’esso inammissibile. Dalla mera lettura degli atti incriminati balza evidente come, a differenza di quanto assume il ricorso, non si tratti di espressioni offensive che, anche se non necessarie nella 12 forma, siano funzionali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia. L'attinenza, come evidenzia il ricorso, va accertata in concreto, correlando le espressione alle tesi e agli scopi difensivi perseguiti, ed il Tribunale, a differenza di quanto assume il motivo in scrutinio, ha negato l'operatività dell'art. 598 c.p. avendo ben presenti il tenore e la portata delle frasi offensive ed il contesto in cui furono espresse, accuratamente individuate sia nel capo d’imputazione che nella stessa citata querela, come emerge dalle conclusioni che ha raggiunto dopo avere, tra l’altro, espressamente richiamato, sul punto, la sentenza del primo giudice. Tale sentenza aveva, a sua volta, già dato conto delle ragioni che rendevano, e rendono, palesemente non invocabile, nel caso di specie, l’applicazione della scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., evidenziando con argomento del tutto tranciante, come l’atto di opposizione non avesse esitato a fare ricorso non solo ad espressioni diffamatorie ma addirittura calunniatorie nei confronti del titolare delle indagini, il dott. D’LO, in definitiva additato come ‘reo’ di condotte che integrano l’illecito disciplinare, se non un reato, con espressi riferimenti a quello di omissione di atti di ufficio e di rifiuto di atti di ufficio. Fino a giungere ad affermarsi, nell’integrazione dell’atto di opposizione, “Ma tale confusione e? Funzionale al disegno criminoso del dr. D'LO”, e ancora “risulta che il dr D'LO ha omesso dolosamente”, “ha omesso tutto ma proprio tutto ciò che il codice di procedura penale impone al pubblico ministero. Il dottor D'LO si è rivelato un abile insabbiatore”. E tutto ciò, come evidenzia il primo giudice, per aver chiesto l’archiviazione del procedimento penale in cui figurava come persona offesa il RZ (che ove avesse avuto anche un solo dato concreto sulla scorrettezza dell’agire del P.m., ben avrebbe potuto, e dovuto, segnalarlo nelle sedi appropriate, invece di infarcire l’atto di opposizione con pesanti insinuazioni, prive di un benché minimo fondamento, divenute via via delle vere e proprie accuse). Accuse rimaste affidate alla mera prospettazione, nella sostanza anche generica, dell’atto di opposizione, che si delineano, in vero, piuttosto come una sorta di conseguenziale gemmazione dell’assunto difensivo della fondatezza della denuncia del RZ e dell’incompletezza delle indagini, più che come un argomento strettamente funzionale all’impostazione difensiva. Accuse che, pertanto, per la loro apoditticità non possono in alcun modo trovare giustificazione nell’esigenza difensiva. L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (Sez. 5, Sentenza n. 32823 del 06/02/2019, Rv. 276773 -01). 13 Costituisce anch’esso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620 – 01). Da qui la corretta conclusione – anche – del Tribunale che le espressioni adoperate nel caso di specie difettano in modo assoluto dei requisiti richiesti affinché possa ritenersi configurabile la causa di non punibilità in argomento, non concernendo, esse, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia né rivestendo rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. Osserva, in particolare, il Tribunale che “[i]invero gli imputati, negli scritti difensivi in parola, hanno rivolto al P.M. D'LO offese e finanche accuse generiche e indeterminate, totalmente avulse dal merito del provvedimento (una richiesta di archiviazione) emesso da quest'ultimo e opposto dagli imputati”. Rimane evidente che nel caso in esame non si tratta di “mera severità o sgradevolezza lessicale” che non esclude di per sé l'attinenza e rivela invece la strumentalità rispetto al fine difensivo”. Le frasi contenute negli atti non erano affatto funzionali per criticare carenze ricostruttive e valutative del P.m., assunte omissioni di indagine e presunti passaggi illogici privi di motivazione della richiesta di archiviazione, e si sono piuttosto risolte in gratuite accuse ed offese alla persona del dott. D’LO, prima ancora che allo stesso come Pubblico Ministero. Laddove, peraltro, l'affermazione “questo Pm è un vero segugio”, a cui fa riferimento il ricorso per dimostrare la funzionalità dell’espressione adoperata rispetto allo scopo difensivo, non è certamente la più emblematica, sebbene essa contribuisca unitamente alle altre ben più gravi adoperate a dare il senso della portata dello scritto. Sotto tale profilo il ricorso è anche generico perché finisce in definitiva con l’appuntarsi su una sola delle diverse espressioni offensive incriminate, che non è per di più neppure quella che maggiormente dà conto del tratto altamente diffamatorio del contesto dello scritto, infarcito di affermazioni, insinuazioni ed accuse pesanti e del tutto gratuite. 14 5.4. Il quarto motivo che deduce la tardività della querela limitatamente all’atto di opposizione del 16.7.2020, recante la data di deposito del 17 luglio 2020, risultando il dies a quo erroneamente ancorato all'ordinanza di archiviazione, è manifestamente infondato. E’ vero che, come prospetta, il ricorso nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione la fissazione di un’apposita udienza dinanzi al G.i.p. comporta in via ordinaria la citazione anche del Pubblico ministero;
tuttavia, non è altrettanto certo che il P.M. partecipi poi all’udienza prendendo conoscenza diretta degli atti di causa. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, risultando dallo stesso verbale dell’udienza del 5.11.2020, fissata a seguito dell’opposizione in parola, che il P.M. non vi prese parte. Sicché il punto non è che il dies a quo non può essere ancorato in via automatica all'ordinanza emessa all’esito dell’udienza, occorrendo una verifica in concreto del momento di effettiva conoscenza, ma che la verifica alla stregua degli atti impone di ritenere che, nel caso di specie, la conoscenza delle espressioni contenute nell'opposizione, e relativa integrazione, non può presumersi intervenuta prima dell'ordinanza di archiviazione, a fronte appunto del dato incontestabile – e non contestato – della mancata partecipazione – per legge non necessaria - del P.m. all’udienza nella quale sono stati valutati gli atti incriminati. Del tutto inconferente è poi, ai fini di una diversa valutazione, l’assunto difensivo che il P.m. avrebbe dovuto avere, secondo ordinaria diligenza, contezza del contenuto degli atti sin dalla data del deposito, comunque prima dell'udienza, potendo assumere rilievo ai fini della verifica del momento della conoscenza soltanto ciò che si è realmente verificato, non anche quanto avrebbe potuto essere con la ordinaria diligenza. L’unico dato certo è costituito, invece, proprio dal provvedimento del 16.11.2020 - cui la stessa persona offesa, in querela, ancora la sua presa di conoscenza degli scritti in questione - con cui il G.i.p., dopo aver disposto l’archiviazione del procedimento penale, rigettando l’opposizione, ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le proprie determinazioni. Il Tribunale aveva già adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la querela dovesse ritenersi tempestiva anche con riferimento all’originario atto di opposizione, individuando il momento conoscitivo a partire dal 16.11.2020. Sicché il motivo è anche meramente reiterativo di una questione già affrontata e risolta dal giudice di merito. Non potendosi, in buona sostanza, far retroagire la conoscenza della persona offesa al momento del deposito dell’atto risalente al 17.7.2020, in mancanza di elementi che potessero attestare che quel deposito comportò anche la presa di 15 conoscenza, effettiva, del suo contenuto da parte del P.m. persona offesa, l’unico dato certo rimane quello del provvedimento di trasmissione dell’ordinanza di archiviazione e degli atti alla Procura della Repubblica del 16.11.2020. D’altra parte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (cfr. tra tane, Sez. 2, Sentenza n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168 – 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.800, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA SS SA LL