CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42445 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: RZ ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del GIUDICE DI PACE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Il Difensore di P.C. RI ND del foro di ROMA insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, e che la questione sia rimessa al Giudice di Pace. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42445 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/09/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con una articolata memoria del 20 gennaio 2023 RZ RO, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 204/21 r.g.n.r., pendente innanzi al Giudice di Pace di Trento, per il reato di cui all'art. 595 c.p., ascrittogli in danno del magistrato, in servizio presso la Procura della Repubblica di Padova, D'NG Roberto, ha personalmente presentato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. Ad avviso dell'istante, sussisterebbe pericolo effettivo di assenza di imparzialità da parte del giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali - tali da turbare lo svolgimento del processo - che non sarebbero altrimenti eliminabili, che pregiudicherebbero l'autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e causerebbero ragioni di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta tenuta nei suoi confronti da un gruppo di magistrati, i quali, secondo la di lui prospettazione, avrebbero costituito un'associazione segreta, indicata dal RZ con la formula "9+3" - vale a dire 9 giudici, più il sostituto procuratore D'NG e i pubblici ministeri Raimondi e Gallina, questi ultimi due in servizio alla Procura della Repubblica di Trento, il primo con il ruolo di Procuratore della Repubblica - che impedirebbe, in quanto responsabile di una serie di illeciti commessi in suo pregiudizio, di attribuire a D'NG la veste di persona offesa dal reato. In definitiva, la richiesta di RZ si fonda sull'assunto secondo il quale negli uffici delle Procure della Repubblica del Tribunale di Trento e Padova tuttora operi una vera e propria "cupola mafiosa composta da D'NG-Raimondi-Gallina", in grado di condizionare i vari giudici a loro asserviti;
i procedimenti penali instaurati contro di liii sarebbero strumentali ad intimidirlo e a indurlo a desistere dalle denunce ripetutamente formalizzate contro di loro;
tale suo -convincimento - scrive - è maturato dopo aver saputo della pendenza di diversi procedimenti penali a carico del dr. Raimondi, che "numerosi magistrati del Distretto di Trento hanno presentato lamentele-denunce" contro di lui e queste ultime sarebbero state trasmesse per via gerarchica al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia per tramite della Presidente della Corte d'Appello di Trento, che ne avrebbe stigmatizzato il comportamento. All'udienza del 17 marzo 2023 II Giudice di Pace di Trento, dato atto della regolarità delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione alla Corte di Cassazione della richiesta di rimessione. 2.In data 14 settembre 2023 la difesa dell'istante ha inoltrato una nota di deposito di documentazione, costituita da 22 allegati. 3.La richiesta di rinnessione deve essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687, Berlusconi e altri, Rv. 223638) che l'istituto della rimessione del processo possiede carattere eccezionale, esso implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio ludicii. La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato (cfr., ex plurímls, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimís, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260888; sez. 4, n. 35854 del 28/09/2006, Alvaro e altro, Rv. 235570). In tema di rinnessione del procedimento, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. Sez.6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 255366; sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269). In questo scenario interpretativo, per il vero radicato nella giurisprudenza di legittimità, è stato, ancora, chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 25537Erass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.); anche i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da lui assunti possono assumere rilievo, a tali fini, nei soli casi in sia fornita persuasiva mostra del nesso esistente tra la situazione esterna e la sua mancanza di imparzialità (sez. 4, n. 4170 del 07/01/2007, Giuliano, Rv.238670; sez. 4, n. 25029 del 20/03/2007, Condello e altri, Rv. 237004). 2 4.Ebbene, una volta calati tali principi nel caso in esame, è agevole rilevare che la richiesta in scrutinio trae fondamento da premesse di natura complessivamente autoreferenziale, ovvero che la presentazione di esposti e denunce contro singoli magistrati che, a vario titolo, hanno svolto un ruolo istituzionale nell'ambito di personali vicende giudiziarie di interesse per il richiedente debba necessariamente refluire sulla imparzialità dei giudici a loro volta incaricati della celebrazione dei processi penali a suo carico;
in altre parole, sulla scorta di siffatti presupposti, ripercorsi nella memoria difensiva, non è certo sufficiente alla rimessione del processo ad altra sede giudiziaria la prospettazione di un rischio di pregiudizio per la libertà di autodeterminazione del giudice naturale, nel caso in esame il Giudice di Pace di Trento, chiamato a giudicare di un'accusa di diffamazione scaturita da una querela di un magistrato del pubblico ministero precedentemente attinto, a sua volta, da iniziative giudiziarie dell'imputato; ai fini dell'applicazione dell'istituto è necessaria non l'adduzione di timori o sospetti, illazioni o ricostruzioni individuali, ma la dimostrazione di fatti oggettivi che univocamente depongano per l'attualità di una più ampia situazione locale, esterna all'ordinario c:onfronto processuale tra le parti, in grado di rappresentare un concreto e grave pericolo per la non imparzialità dei magistrati della sede giudiziaria;
deve essere, insomma, in radice escluso che la turbativa prefigurata dal richiedente, per assumere rilevanza, possa essere soltanto astrattamente idonea a produrre il fenomeno del grave condizionamento del processo e se ne esige, anzi, una prova concreta, che dia evidenza della sua portata negativa ed inquinante. E non rappresentano indicatori dell'incombenza di una sorta di sovraordinata "egida mafiosa" la citazione, contenuta nella memoria difensiva del richiedente, delle reazioni di "numerosi magistrati del Distretto di Trento" o dei presunti commenti di uno dei Dirigenti degli uffici giudiziari a riguardo delle assunte condotte del dr. Raimondi. Ne viene il giudizio di manifesta infondatezza della tesi, prodotto di elaborazione personale, secondo la quale l'imparzialità dei magistrati del tribunale di Trento sia da ritenersi compromessa a cagione degli esposti elementi. 5.La richiesta di rimessione va in conclusione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., e, quale effetto della declaratoria, il richiedente deve essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 3000 euro, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 Così deciso il 27/09/2023
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Il Difensore di P.C. RI ND del foro di ROMA insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, e che la questione sia rimessa al Giudice di Pace. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42445 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 27/09/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con una articolata memoria del 20 gennaio 2023 RZ RO, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 204/21 r.g.n.r., pendente innanzi al Giudice di Pace di Trento, per il reato di cui all'art. 595 c.p., ascrittogli in danno del magistrato, in servizio presso la Procura della Repubblica di Padova, D'NG Roberto, ha personalmente presentato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. Ad avviso dell'istante, sussisterebbe pericolo effettivo di assenza di imparzialità da parte del giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali - tali da turbare lo svolgimento del processo - che non sarebbero altrimenti eliminabili, che pregiudicherebbero l'autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e causerebbero ragioni di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta tenuta nei suoi confronti da un gruppo di magistrati, i quali, secondo la di lui prospettazione, avrebbero costituito un'associazione segreta, indicata dal RZ con la formula "9+3" - vale a dire 9 giudici, più il sostituto procuratore D'NG e i pubblici ministeri Raimondi e Gallina, questi ultimi due in servizio alla Procura della Repubblica di Trento, il primo con il ruolo di Procuratore della Repubblica - che impedirebbe, in quanto responsabile di una serie di illeciti commessi in suo pregiudizio, di attribuire a D'NG la veste di persona offesa dal reato. In definitiva, la richiesta di RZ si fonda sull'assunto secondo il quale negli uffici delle Procure della Repubblica del Tribunale di Trento e Padova tuttora operi una vera e propria "cupola mafiosa composta da D'NG-Raimondi-Gallina", in grado di condizionare i vari giudici a loro asserviti;
i procedimenti penali instaurati contro di liii sarebbero strumentali ad intimidirlo e a indurlo a desistere dalle denunce ripetutamente formalizzate contro di loro;
tale suo -convincimento - scrive - è maturato dopo aver saputo della pendenza di diversi procedimenti penali a carico del dr. Raimondi, che "numerosi magistrati del Distretto di Trento hanno presentato lamentele-denunce" contro di lui e queste ultime sarebbero state trasmesse per via gerarchica al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia per tramite della Presidente della Corte d'Appello di Trento, che ne avrebbe stigmatizzato il comportamento. All'udienza del 17 marzo 2023 II Giudice di Pace di Trento, dato atto della regolarità delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione alla Corte di Cassazione della richiesta di rimessione. 2.In data 14 settembre 2023 la difesa dell'istante ha inoltrato una nota di deposito di documentazione, costituita da 22 allegati. 3.La richiesta di rinnessione deve essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687, Berlusconi e altri, Rv. 223638) che l'istituto della rimessione del processo possiede carattere eccezionale, esso implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio ludicii. La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato (cfr., ex plurímls, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimís, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260888; sez. 4, n. 35854 del 28/09/2006, Alvaro e altro, Rv. 235570). In tema di rinnessione del procedimento, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. Sez.6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 255366; sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269). In questo scenario interpretativo, per il vero radicato nella giurisprudenza di legittimità, è stato, ancora, chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 25537Erass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.); anche i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da lui assunti possono assumere rilievo, a tali fini, nei soli casi in sia fornita persuasiva mostra del nesso esistente tra la situazione esterna e la sua mancanza di imparzialità (sez. 4, n. 4170 del 07/01/2007, Giuliano, Rv.238670; sez. 4, n. 25029 del 20/03/2007, Condello e altri, Rv. 237004). 2 4.Ebbene, una volta calati tali principi nel caso in esame, è agevole rilevare che la richiesta in scrutinio trae fondamento da premesse di natura complessivamente autoreferenziale, ovvero che la presentazione di esposti e denunce contro singoli magistrati che, a vario titolo, hanno svolto un ruolo istituzionale nell'ambito di personali vicende giudiziarie di interesse per il richiedente debba necessariamente refluire sulla imparzialità dei giudici a loro volta incaricati della celebrazione dei processi penali a suo carico;
in altre parole, sulla scorta di siffatti presupposti, ripercorsi nella memoria difensiva, non è certo sufficiente alla rimessione del processo ad altra sede giudiziaria la prospettazione di un rischio di pregiudizio per la libertà di autodeterminazione del giudice naturale, nel caso in esame il Giudice di Pace di Trento, chiamato a giudicare di un'accusa di diffamazione scaturita da una querela di un magistrato del pubblico ministero precedentemente attinto, a sua volta, da iniziative giudiziarie dell'imputato; ai fini dell'applicazione dell'istituto è necessaria non l'adduzione di timori o sospetti, illazioni o ricostruzioni individuali, ma la dimostrazione di fatti oggettivi che univocamente depongano per l'attualità di una più ampia situazione locale, esterna all'ordinario c:onfronto processuale tra le parti, in grado di rappresentare un concreto e grave pericolo per la non imparzialità dei magistrati della sede giudiziaria;
deve essere, insomma, in radice escluso che la turbativa prefigurata dal richiedente, per assumere rilevanza, possa essere soltanto astrattamente idonea a produrre il fenomeno del grave condizionamento del processo e se ne esige, anzi, una prova concreta, che dia evidenza della sua portata negativa ed inquinante. E non rappresentano indicatori dell'incombenza di una sorta di sovraordinata "egida mafiosa" la citazione, contenuta nella memoria difensiva del richiedente, delle reazioni di "numerosi magistrati del Distretto di Trento" o dei presunti commenti di uno dei Dirigenti degli uffici giudiziari a riguardo delle assunte condotte del dr. Raimondi. Ne viene il giudizio di manifesta infondatezza della tesi, prodotto di elaborazione personale, secondo la quale l'imparzialità dei magistrati del tribunale di Trento sia da ritenersi compromessa a cagione degli esposti elementi. 5.La richiesta di rimessione va in conclusione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., e, quale effetto della declaratoria, il richiedente deve essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 3000 euro, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 Così deciso il 27/09/2023