Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. EL ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " - rel. -
Dott. Antonino ELEFANTE "
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 8828/96 R. G. proposto da DI DI RE e DI DI EL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Appia Nuova n. 478, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bugliosi che li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti contro
IA OL BE e IA GA ID, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Maria Barone che li difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrenti e contro
AR DA,
intimata per la cassazione della sentenza 14-27 luglio 1995 n. 1155/95 del Tribunale di Foggia.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 6 luglio 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per i ricorrenti, l'Avv. Luigi Bugliosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
È comparso, per i controricorrenti, l'Avv. Carlo Maria Barone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel dicembre del 1987 RE e EL Di AN, assumendo che il 6 giugno dello stesso anno avevano acquistato, con immediata immissione in possesso, un appartamento al primo piano, cui era annesso un piccolo terrazzo, nella Via Maddalena n. 104 di Manfredonia e che il successivo 25 agosto avevano riscontrato che il varco di comunicazione tra l'appartamento e detto terrazzo era stato chiuso dall'esterno con un'inferriata infissa al muro ad opera dei coniugi OL LE e GA IA, titolari di una confinante proprietà immobiliare corrispondente al primo e secondo piano di Via Maddalena n. 104, proposero ricorso al locale Pretore nei confronti dei nominati coniugi perché fosse ordinato loro di reintegrarli nel possesso del ripetuto terrazzo.
I LE-IA replicarono che ne' i ricorrenti ne' la loro dante causa GE ER, da oltre dieci anni non più dimorante nell'appartamento venduto perché trasferitasi, per motivi di salute, in un ospizio, avevano mai esercitato il possesso sul terrazzo in parola, aggiungendo che questo costituiva solaio di copertura dell'immobile di proprietà di DA AN, sito al primo piano di Via Maddalena n. 110 (già Cortile Arco Boccolicchio n. 11) e che essi resistenti, proprietari soltanto del secondo piano dello stesso edificio, ne erano meri utilizzatori in forza di autorizzazione loro concessa dalla AN la quale, a sua volta, vi accedeva mediante una scala a chiocciola esterna.
Dopo la fase sommaria, conclusasi il 2.3.1988 con un ordinanza di reintegrazione limitata al compossesso del terrazzino, intervenne nel giudizio DA AN aderendo alla posizione difensiva dei LE-IA.
Poi, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, il Pretore, con sentenza 18.11.1992, revocato il precedente provvedimento interdittale, rigettò la domanda di reintegrazione e anche quella riconvenzionale dei LE-IA-AN mirante ad ottenere di poter riapporre, alla porta-finestra di accesso al terrazzo, l'inferriata dovuta rimuovere in esecuzione di detto provvedimento.
Proposto gravame dai Di AN, al quale gli appellati resistettero, proponendo a loro volta appello incidentale, il Tribunale di Foggia, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione del primo giudice in base a considerazioni che, per quanto ancora rileva in questa sede, possono così sintetizzarsi:
- L'assunto degli appellanti, secondo cui il Pretore aveva erroneamente identificato il terrazzo in contestazione, costituente il solaio di copertura dell'immobile della AN sito in Via Maddalena n. 110, con altra area sovrastante l'appartamento di Via Arco Boccolicchio n. 11 (di cui al rogito 19.2.1942), era smentito dalla "consulenza" dell'ing. D'IA prodotta in primo grado dai LE-IA la quale forniva le più ampie delucidazioni al riguardo e non lasciava dubbi sul fatto che il bene era proprio quello acquistato dalla AN con rogito 19.2.1942 e il cui solaio a botte era stato ristrutturato nel 1955;
- La circostanza, riferita nella citata consulenza D'IA, che la scala a chiocciola in ferro tra il primo piano abitato dalla AN ed il soprastante terrazzo era stata realizzata soltanto nel 1988 non significava che prima di tale data i convenuti appellati non avessero mai esercitato il possesso su tale terrazzo, poiché un'attenta lettura della stessa consulenza consentiva di rilevare che in precedenza l'accesso al lastrico solare era assicurato da una scaletta in legno: vero che la notizia proveniva da un atto di parte ma allora o di tale atto non si teneva alcun conto oppure bisognava ritenerlo attendibile anche là dove conteneva notizie favorevoli ai LE-IA-AN;
- Non vi era alcuna prova della effettività e continuità del possesso da parte dei Di AN a partire dal 6.6.1987 (data del loro acquisto dell'immobile) fino al preteso spoglio: ed, infatti, con l'atto di compravendita nessuna immissione nel possesso del terrazzo vi era stata poiché ad esso non si faceva alcun riferimento nella descrizione dell'appartamento e dei relativi accessori, ne' valeva invocare le deposizioni dei testi DE VO e RA i quali si erano limitati a riferire di aver effettuato sull'immobile acquistato dai Di AN alcuni sopralluoghi per predisporre i lavori di restauro del manufatto senza precisare alcunché che potesse far presumere un esercizio per interposta persona del potere di fatto sul terrazzo sorretto dal necessario animus rem sibi habendi;
e neppure costituiva prova del possesso la scheda planimetrica catastale registrata all'UTE, dove, per altro, l'area in contestazione risultava evidenziata con colorazione aggiunta piuttosto sospetta;
- Per converso, doveva riconoscersi che la AN, proprietaria del terrazzo in questione per averlo acquistato con atto pubblico del 1942 e titolare dello ius aedificandi sullo stesso (come emergeva dalla documentazione prodotta dai convenuti ad colorandam possessionem), lo aveva sempre utilizzato, il che trovava conferma nelle deposizioni dei testi AC e IC e non era smentito dai testi contrari EL GN e AT Di AN (padre degli attori), il primo dei quali aveva riconosciuto di essere stato pochissime volte sul terrazzo, per giunta a partire dal 1940 (quando non esisteva ancora il solaio piano, sostituito a quello a botte solo nel 1955), ed il secondo era scarsamente attendibile perché aveva riferito di aver frequentato l'area in contestazione già nel 1938, cioè circa venti anni prima della sua realizzazione;
- Il possesso (rectius: compossesso) della ER, dante causa dei Di AN, andava escluso perché non supportato da elementi di prova decisivi ed infatti, anche se costei aveva in passato avuto accesso al terrazzo (essendo stata accertata, in sede di sopralluogo, l'esistenza di gradini di vecchia fattura adducenti dall'appartamento alla porta-finestra), era pacifico che ella, almeno a partire dal 1980, per le sue problematiche condizioni di salute (amputazione di un arto inferiore) aveva gradualmente abbandonato la propria abitazione, ritirandosi definitivamente in un ospizio nel 1983, il che rendeva incredibile l'affermazione del teste GN circa la presenza saltuaria sul terrazzo di persona da lei incaricata di sciorinare la sua biancheria e induceva ad escludere che l'anziana donna avesse conservato, sia pure solo animo, il compossesso, cioè a ritenere che lo avesse abbandonato a favore degli altri compossessori.
Ricorrono per cassazione i Di AN sulla base di sei motivi ai quali OL BE LE e GA ID IA replicano controricorso.
Nessuna attività difensiva svolge in questa sede DA AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso - denunziandosi violazione e falsa ed errata applicazione (o disapplicazione) dell'art. 1168 cod. civ. per intero e del quarto comma in particolare, nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si rimprovera al Tribunale, e prima ancora al
Pretore, di aver trattato la causa come una petitoria, cioè di averla decisa con argomenti petitori, oltre tutto infondati e non rispondenti alla realtà della concreta fattispecie. Si lamenta, cioè, che il giudice del merito, dopo avere erroneamente escluso che con l'atto di compravendita del 1987 vi fosse stata immissione dei Di AN anche nel possesso giuridico e di fatto del terrazzo, sebbene questo costituisse chiaramente un accessorio dell'appartamento cui era collegato dai gradini di antica fattura rilevati in sede di sopralluogo, dopo avere, altresì, escluso, del pari erroneamente, che le testimonianze DE VO e RA provassero un possesso indiretto dei Di AN su quel terrazzo, abbia dato rilevanza probatoria all'atto di compravendita del 1942 in favore di DA AN e ad un atto amministrativo di ristrutturazione dell'immobile del 1955, quando ciò di cui si discuteva era il possesso nel periodo giugno-agosto 1987 in relazione al quale i LE-IA-AN non avevano fornito la benché minima prova di aver esercitato un potere di fatto sul terrazzino, perché, anzi, avevano riconosciuto, mediante la c. d. consulenza D'IA, che la scala a chiocciola in ferro, collegante il terrazzino stesso con l'appartamento della AN, era stata realizzata solo nel 1988, ne' avevano provato la preesistenza di una scala di legno che assicurasse tale collegamento.
Con il secondo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 1° comma, 253, 1° comma, 61, 62 e 201 cod. proc. civ. e 91 disp. att. c. p. c., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attributo valore probatorio allo scritto dell'ing. D'IA il quale non poteva considerarsi ne' come una consulenza di parte, stante l'assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, ne' come una testimonianza, in quanto proveniente da un terzo estraneo al processo e non assunta con le forme e le garanzie degli artt. 244 e segg. del codice di rito, ma conteneva solo delle deduzioni difensive, dal che la sua inutilizzabilità come fonte di prova a favore dei convenuti appellati.
Con il terzo mezzo si denunziano insufficiente e contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 2700 e 2727 cod. civ. e 29 L. 27.2.1985 n. 52 (tre confini), il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentandosi che il Tribunale, con riferimento al rogito d'acquisto della AN in data 19.2.1942, abbia ritenuto fuori di dubbio che il terrazzo con esso acquistato fosse proprio quello per cui è causa, solo perché vi si diceva che l'appartamento oggetto della vendita confinava anche con ER, la qual cosa, invece, non dimostrava nulla ma, semmai, faceva ragionevolmente ritenere che il bene confinasse proprio con il terrazzino de quo di proprietà della ER. Tutto ciò - si sostiene - è frutto di un errore, consistente nel ritenere che il terrazzo di proprietà AN, nato dalla trasformazione dei soffitti a botte del suo appartamento, coincidesse, in tutto in parte, con il terrazzino di m. 3 x 4 della ER accatastato nel 1940 e posto ad un livello inferiore rispetto al primo, e di un "sub errore" consistente nel ritenere che il terrazzo fosse di proprietà della AN sol perché posto al di sopra del suo appartamento, mentre nel nostro ordinamento esiste l'istituto del diritto di superficie in forza del quale i piani di un fabbricato, al di sopra e al di sotto del medesimo solaio, ben possono appartenere a proprietari diversi.
Con il quarto mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2730 e 2697 cod. civ., 244 e segg. c. p. c., 61, 62 e 201 stesso codice, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si torna sull'argomento della c. d. consulenza D'IA per censurare l'affermazione della sentenza secondo la quale di tale atto di parte o non si teneva conto affatto oppure bisognava ritenerlo attendibile anche laddove conteneva elementi favorevoli ai convenuti appellati. Si sostiene, infatti, che trattandosi, per le ragioni già dette in precedenza, di semplici deduzioni difensive, queste, per la parte sfavorevole a coloro da cui provenivano ben potevano valere come confessione, mentre per la parte ad essi favorevole non assumevano alcun valore probatorio e non li esimevano dall'onere di provare quanto andavano affermando. Con il quinto mezzo si denunziano violazione e malgoverno degli artt. 2714 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. per errata valutazione di testimonianze e di documento proveniente dal catasto, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., contestandosi uno per uno gli argomenti addotti dal Tribunale per escludere il possesso del terrazzo in capo ai Di AN e per riconoscerlo in capo alle controparti, censurandosi minuziosamente le valutazioni e gli apprezzamenti delle prove hinc et inde fornite e, in particolare, lamentandosi che sia stata del tutto dimenticata la risultanza probatoria rappresentata dall'accertata esistenza dei gradini colleganti l'appartamento della ER, poi venduto ai Di AN, con il terrazzo in contestazione.
Con il sesto ed ultimo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1140, 1143, 1146, 2° comma, cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il possesso del terrazzo in capo alla dante causa dei Di AN sol perché la stessa nel 1980 aveva subito l'amputazione di uno degli arti inferiori e poi aveva abbandonato l'abitazione per ritirarsi in un ospizio, senza considerare che un'ipotesi di forza maggiore non comporta la cessazione del possesso se con la cosa il rapporto viene mantenuto solo animo e se si ha volontà, una volta cessata la forza maggiore, di ripristinare anche il rapporto materiale con la cosa.
Pertanto - prosegue il motivo - la volontà di dismettere il possesso da parte della ER era una mera invenzione del Tribunale frutto di omesso esame delle prove in atti e in netto contrasto con tali prove.
Si lamenta, inoltre, che, con riguardo all'eliminazione della scala a chiocciola da parte della AN, il Tribunale abbia escluso un animus derelinquendi di costei se non a favore degli altri convenuti, deduzione del tutto errata in fatto, poiché, in realtà, il collegamento e l'accesso al terrazzino dal primo piano della AN non vi era mai stato e la creazione della scala in ferro era stata solo strumentale alla pretestuosa difesa assunta rispetto alla denuncia di spoglio.
Le su esposte censure, esaminabili in un contesto unitario perché intimamente connesse tra loro, non sono meritevoli di accoglimento. È appena il caso di ricordare che, essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunte dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (v. sent. 17.7.1969 n. 2656, 6.2.1975 n. 437). Orbene, l'impugnata decisione, pur nella complessità e nella sovrabbondanza degli argomenti addotti a suo sostegno, si basa appunto, essenzialmente, sulla constatazione del mancato assolvimento, da parte dei Di AN, dell'onere, su loro incombente, di provare che al momento del preteso spoglio esercitavano, sia pure per interposta persona, un potere di fatto, corrispondente all'esercizio della proprietà, sul piccolo terrazzo adiacente ad un vano dell'appartamento vendutogli il 6 giugno 1987 dalla ER.
A tal fine il Tribunale ha escluso che la prova in parola potesse trarsi dalla clausola di immissione in possesso contenuta nell'atto di compravendita poiché questo non faceva nessun riferimento al terrazzo nel descrivere il bene venduto ed i relativi accessori. Ha, poi, ritenuto prive di significato le deposizioni dei testi DE VO e RA, essendosi costoro limitati a riferire di avere eseguito, su incarico dei Di AN, alcuni sopralluoghi nell'immobile per predisporre i lavori di restauro dello stesso, senza precisare alcunché atto a far presumere un esercizio indiretto del possesso sul terrazzo da parte dei predetti.
Ha, inoltre, negato che potesse costituire prova del possesso la scheda planimetrica catastale registrata all'UTE, aggiungendo che, per altro, in tale scheda l'area in questione risultava essere stata evidenziata con colorazione aggiunta piuttosto sospetta. Ha infine accertato che la venditrice ER - ammesso e non concesso che in passato avesse avuto accesso al terrazzo mediante i gradini di vecchia realizzazione, rilevati in sede di sopralluogo, adducenti alla porta finestra di cui si lamentava l'ostruzione con inferriata - non vi esercitava più alcun potere di fatto all'epoca della vendita, avendo cessato ogni utilizzazione di esso da svariati anni, in coincidenza con l'insorgere, nel 1980, di un suo irreversibile impedimento alla deambulazione (per amputazione di uno degli arti inferiori), seguito dal definitivo abbandono dell'appartamento per trasferirsi in un ospizio, ne' essendovi elementi per ritenere perdurante in lei una situazione di possesso (rectius: compossesso) solo animo.
Si tratta, all'evidenza, di valutazioni ed apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità in quanto sorretti da adeguata e logica motivazione. Nè risponde al vero che il Tribunale abbia fatto indebitamente ricorso ad argomenti di natura petitoria per negare un possesso tutelabile in capo agli attuali ricorrenti, poiché al contrario, sono proprio questi ultimi a pretendere di introdurre elementi di tale natura allorquando sostengono, con chiara petizione di principio e in contrasto con dette valutazioni, che il rogito di compravendita 6.6.1987, col suo generico riferimento agli "accessori" dell'appartamento venduto, comprendeva anche il terrazzo e che, quindi, anche di questo essi Di AN erano stati immessi nel possesso a quella data, o laddove insistono nell'invocare la scheda planimetrica UTE del 1940 come dimostrativa dell'inclusione di quel terrazzo nella proprietà ER, per di più limitandosi a censurare l'osservazione, del tutto marginale e ad abundantiam, della sentenza impugnata riguardante la sospetta colorazione aggiunta dell'area su detta scheda e sorvolando sull'ineccepibile argomento di fondo costituito dalla affermata inidoneità del documento a costituire prova dell'effettivo possesso di quell'area.
Quanto alla ritenuta remota dismissione di ogni eventuale compossesso del terrazzo da parte della loro dante causa ER, i ricorrenti criticano la gravata sentenza facendo leva sull'astratto principio secondo cui la forza maggiore non comporta il venir meno del possesso se con la cosa il rapporto viene mantenuto solo animo e se vi è volontà di ripristinare anche il rapporto materiale una volta cessato l'impedimento. Ma di tale principio il Tribunale si è fatto puntualmente carico, escludendo tuttavia - anche qui, con accertamento insuscettibile di un sindacato di legittimità - che nel caso di specie una siffatta volontà di ripristino fosse ravvisabile, stante la definitività ed irriversibilità della situazione impeditiva e la conseguente impossibilità per l'anziana donna, vistasi costretta a ritirarsi in un ospizio fin dal 1983, di ristabilire una qualsiasi relazione materiale con la cosa, dal che l'ineccepibile conclusione che ella aveva manifestato inequivocabilmente, per chiari segni, l'animus derelinquendi.
Dunque, una volta ritenuta decisiva ed assorbente, ai fini del rigetto della domanda di reintegrazione, l'accertata mancanza di un possesso tutelabile del terrazzino in capo ai pretesi spogliati, la rilevata inaccoglibilità dei motivi di censura rivolti contro tale accertamento rende superfluo l'esame delle ulteriori numerose doglianze avanzate col ricorso, poiché esse investono, in realtà, considerazioni niente affatto essenziali e tutt'al più rafforzative della sentenza impugnata, come quelle secondo cui, per converso, erano i LE-IA e, per loro tramite, la AN ad avere il possesso dell'area in controversia, o le altre miranti a dimostrare, sempre a tal fine, che l'area stessa coincideva con quella sovrastante l'appartamento acquistato dalla AN col rogito 19.2.1942 ed era collegata sin dall'inizio a tale appartamento mediante una scala di legno, poi sostituita, nel 1988, con una a chiocciola.
Perdono così rilievo anche le censure riguardanti il valore probatorio da assegnarsi alla c. d. consulenza D'IA, dal momento che questa non ha interferito in alcun modo sul negativo accertamento del possesso in capo ai Di AN ma è stata utilizzata dal Tribunale solo a sostegno delle sue ridondanti affermazioni circa la pertinenza e il collegamento del terrazzino de quo alla proprietà AN.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del procedimento di cassazione a favore delle parti resistenti LE e IA, liquidandole in £ 3.172.400, ivi comprese lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario.
Così deciso in Roma il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.