Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, cod. pen., con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 3, cod. pen., presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro, che può derivare da una peculiare posizione nella famiglia, ma non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, comprendendo ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione in ambito familiare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici di merito, che, in un caso di omicidio aggravato commesso in concorso dal padre e dal figlio maggiorenne, aveva escluso nei confronti di quest'ultimo l'attenuante suindicata, ritenendola configurabile solo nell'ipotesi di prole minore degli anni diciotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2014, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1126
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 48021/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.U.A. N. IL (OMISSIS) ;
B.A.K. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 23/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 23/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dla Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IacovieLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udito, per la parte civile, Avv. Pisana C.M., per Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della pari opportunità e avv. Amoruso, per Associazione ACMID Donna Onlus, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi ovvero l'inammissibilità degli stessi;
udito il difensore avv. Bondiera B., per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 23.5.2013 la Corte di assise di appeLO di Bologna confermava la sentenza emessa il 21.12.2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che, all'esito del giudizio abbreviato, riteneva colpevoli in concorso morale e materiale B.A.K. e B.U.A. dell'omicidio volontario pluriaggravato, anche dai motivi abbietti, di Be. .Sh. , rispettivamente moglie e madre dei predetti, colpita al capo ripetutamente con un mattone (capo a), e del tentato omicidio pluriaggravato in danno di B.N. , figlia e sorella degli imputati, che a seguito dei colpi ricevuti alla testa e al viso con due bastoni riportava gravissime lesioni e veniva ricoverata d'urgenza presso il reparto di neuro-rianimazione, in pericolo di vita (capo b); nonché, B.A.K. del reato di cui all'art. 572 c.p. (capo c), fatti commessi ed accertati il (OMISSIS). Con la continuazione e riconosciute ad U. le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, A.K. veniva condannato alla pena dell'ergastolo ed U.A. ad anni venti di reclusione.
2. La Corte di appeLO dava atto che la ricostruzione dei fatti era stata operata attraverso l'esito degli accertamenti effettuati sul posto dagli investigatori, cui erano seguite le consulenze medico- legali e le indagini genetiche sui reperti, nonché, sulla base delle circostanze riferite da numerosi testimoni, vicini di casa e congiunti, e dalla parte lesa sopravvissuta, B.N. .
Dall'autopsia era emerso che la vittima era stata colpita ripetutamente con un oggetto, individuato con elevata probabilità nel mattone rinvenuto imbrattato di sangue, usato con tale violenza da determinare fratture craniche multiple e almeno nove le ferite lacero-contuse, risultato di più azioni reiterate, vibrate suLO stesso punto. La donna era stata colpita mentre giaceva a terra inerme, dopo che i primi colpi avevano determinato uno stato di incoscienza e di commozione cerebrale, ponendola nella assoluta incapacità di difendersi e tutte le lesioni erano state provocate mentre era ancora in vita.
La figlia, B.N. , era giunta ancora cosciente al pronto soccorso con ferite lacero-contuse alla tempia ed al braccio sinistro ed un vasto ematoma parietale con una frattura pluriframmentata dell'osso temporale e sottostante ematoma epidurale temporale;
quindi, era stata ritenuta in imminente pericolo di vita e sottoposta ad intervento chirurgico immediato. Dette lesioni venivano ritenute riconducibili all'azione di uno o più corpi contundenti, compatibili con i due tubi metallici in sequestro sui quali la consulenza genetica individuava tracce ematiche riferibili alla ragazza. La parte del corpo attinta ed il mezzo utilizzato, in uno alla reiterazione dei colpi ed alla violenza degli stessi, conducevano per l'adeguatezza a cagionare la morte.
Anche la ricostruzione del contesto nel quale erano maturati i fatti in contestazione era stata operata sulla base di plurime circostanze di fatto riferite dai testimoni. Emergeva un contesto familiare fortemente repressivo ed intimidatorio, caratterizzato dall'intolleranza di B.A.K. verso qualunque comportamento della moglie e della figlia interpretabile come insubordinazione. La ragione principale delle continue liti tra i due coniugi - spesso degenerate in percosse e manifestazioni di violenza dell'imputato - veniva indicata nel rifiuto della figlia N. , sostenuta dalla madre, di sposare il proprio cugino, come deciso dai rispettivi padri e fratelli secondo l'uso della cultura pakistana.
3. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia;
B.U. .A. con due distinti atti nei quali muove medesime censure.
3.1. Con il primo motivo si ribadisce la eccepita nullità, ovvero inutilizzabilità, degli atti tradotti dal medesimo interprete in violazione dell'art. 144 c.p.p., lett. d), artt. 178 e 268 c.p.p.. Si evidenzia che la medesima persona fisica ha tradotto, quale ausiliario della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sia le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dai testimoni, sia gli interrogatori degli imputati ex art. 415 bis c.p.p., con conseguente incompatibilità che determina un vizio procedurale che attiene alla capacità dell'interprete e che da luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) verificata nella fase delle indagini preliminari. Ne deriva la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi.
3.2. I ricorrenti lamentano, poi, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di cui all'ordinanza del 23.5.2013, finalizzata ad assumere prove assolutamente necessarie ai fini della decisione, quali l'esame di alcuni testimoni su circostanze determinanti per la prova del concorso nei reati.
3.3. Denunciano, altresì, la violazione di legge in ordine all'accertamento della capacità di intendere e volere dei ricorrenti, sia relativamente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata da B.U.A. al fine di disporre la perizia psichiatrica, ovvero di acquisizione della relazione del consulente di parte, sia avuto riguardo alla valutazione operata dal giudice di primo e secondo grado in relazione alla capacità di B.A.K. con motivazione contraddittoria ed iLOgica, tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti.
3.4. Si lamenta, poi, il vizio della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla ricostruzione dei fatti ed, in particolare, la mancanza di motivazione in ordine agli elementi indicati nell'atto di appeLO. Non si spiegano le ragioni per le quali, secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, le circostanze riferite dal testimone F.A. prevalgano su quelle indicate da altri testimoni e tratte dalle perizie e da altri accertamenti, quanto: alla motivazione del delitto (non è assolutamente vero che U. aveva annunciato ai parenti in Pakistan che voleva uccidere la madre); alla circostanza che A. .K. avesse affermato al telefono con la suocera che avrebbe ammazzato la moglie (si fonda su dichiarazioni di M.N. , il cugino venuto dalla svizzera, che non sono utilizzabili perché circostanze apprese de relato e non sono state acquisite le dichiarazioni della teste di riferimento); quanto al tentativo fatto dalla N. di difendere con il proprio corpo la madre e alla circostanza che il padre l'avesse colpita ordinando ad U. di ucciderla (circostanza contraddetta dai testi D.F. e S. .C. , nonché dalla stessa N. e dalla sorella A. );
quanto alla frase che il padre avrebbe detto al figlio (in nessun atto si afferma che il padre ed il figlio cercavano di bloccare la N. ); quanto alla presenza sul posto di Bi.Ta. .
3.5. Entrambi i ricorrenti denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla configurabilità del concorso di persona nei reati contestati.
Si contesta in punto di logicità l'affermazione che le azioni materiali aggressive dei due imputati nei confronti delle due persone offese si svolsero in contemporanea, neLO stesso spazio, l'uno a fianco all'altro traendo reciproca forza e determinazione, rilevando che i medici legali nelle perizie hanno sostenuto l'improbabilità che in tale contesto possa esservi stato concorso materiale del singolo aggressore nell'azione dell'altro con accanimento di due persone in contemporanea su ciascuna delle vittime. Con riferimento all'elemento psicologico non risulta, poi, vi sia stata esplicita adesione dei due imputati ad un progetto comune, ne' che entrambi si siano rappresentati gli eventi come possibile conseguenza dell'azione; così che, gli imputati non posso rispondere a titolo di concorso.
Quanto al concorso di U. nell'omicidio di Be.Sh. si rileva che è assolutamente credibile che il ricorrente nel momento in cui aveva cominciato ad aggredire la sorella non si fosse reso conto ne' che la predetta volesse difendere la madre, ne' che il padre avesse deciso di uccidere la madre. L'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe fornito un contributo consistito nell'agguantare la sorella che si era frapposta tra il padre e la madre, con conseguente sussistenza del concorso materiale dell'omicidio, dimostra una valutazione parziale degli atti e la mancanza di vaglio critico da parte del giudice di merito. In particolare, non sono state valutate le dichiarazioni di B.A. , unico testimone oculare, valorizzando, invece, esclusivamente le circostanze riferite dal F. , in tal modo operando un travisamento dei fatti. Inoltre, manca la individuazione del movente dell'omicidio da parte dell'U. il quale pure pativa la forza intimidatrice del padre. Nè risulta accertato che l'imputato avesse minacciato la madre di morte quel giorno o in precedenza;
le dichiarazioni della sorella, vittima del tentato omicidio, confermano che era intervenuto a fermarla nel momento in cui il padre aveva lanciato una pietra contro la madre e, quindi, l'intenzione del padre di uccidere la madre non era comprensibile a chi stesse vicino. Tanto risulta confermato anche dagli esiti della perizia che attesta che la donna era stata uccisa con nove colpi inferti con un mattone e che già il primo colpo aveva tramortito la donna caduta al suolo;
soltanto dopo, quindi, la figlia avrebbe tentato di andare in soccorso della madre e il suo intervento sarebbe stato, comunque, privo di conseguenze così che, ugualmente priva di rilievo causale deve ritenersi l'azione dell'U. che aveva afferrato la sorella trascinandola via.
Con riguardo al concorso del K. nel tentato omicidio della figlia si assume che secondo le dichiarazioni dell'A. il padre non aveva in nessun modo istigato, ne' ordinato al figlio di picchiare la ragazza;
inoltre, ciò risulta incompatibile con la dinamica dei fatti, posto che l'imputato era intento a colpire ripetutamente la moglie.
3.6. A.K. contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. rilevando, in primo luogo, la mancanza di una finalità univoca dei comportamenti a procurare disagi al coniuge ed ai familiari;
infatti, aveva cercato fino al giorno della tragedia di trovare una soluzione ai problemi e alle incomprensioni, accettando anche il divorzio dalla moglie.
Si lamenta, quindi, la iLOgicità della motivazione che ha valorizzato la relazione di servizio del 5 ottobre 2010 e non ha considerato la pluralità di elementi che contraddicono la sussistenza dei maltrattamenti emersi dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla stessa figlia. Si contesta la prova delle continue percosse e della circostanza che l'imputato avesse impedito alla figlia di continuare a studiare, rilevando che sia la madre che la figlia lavoravano tutto il giorno e, pertanto, potevano liberamente uscire per vedere le amiche;
risultava, inoltre, accertato e documentato che nell'abitazione vi fossero viveri a disposizione della famiglia che non soffriva alcuna privazione in tal senso.
3.7. I rilievi in ordine al mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all'art. 116 c.p. si riferiscono sia al concorso del K. del tentato omicidio della figlia, in relazione al quale si contestata la ricostruzione del fatto operata dalla Corte d'appeLO esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del testimone F. , sia al concorso dell'U. nell'omicidio della madre, non risultando che questi abbia voluto o si fosse rappresentato la morte della madre.
3.8. I ricorrenti censurano, quindi, la valutazione in ordine all'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione all'apporto causale, del tutto marginale, di ciascun imputato nel fatto commesso dall'altro che si sarebbe realizzato comunque, come si rileva anche dalle conclusioni delle consulenze medico legali.
3.9. Con riferimento alla condotta dell'U. si contesta, poi, la valutazione della Corte d'appeLO posta a fondamento dell'esclusione della circostanza di cui all'art. 114 c.p., comma 3, con riferimento all'art. 112 c.p., nn. 3 e 4, essendo stato affermato dagli stessi giudici di merito che il padre aveva istigato il figlio a picchiare la sorella e che l'imputato era vittima della situazione familiare di sopraffazione e di vessazione imposta dal padre. Il ricorrente afferma che, contrariamente a ciò che è stato sostenuto dalla Corte d'appeLO, l'attenuante invocata può essere applicata anche nel caso di figlio maggiorenne che venga determinato al reato dal padre, considerando che si tratta di persona poco più che maggiorenne, ancora fragile e non ancora matura.
3.10. L'U. lamenta, altresì, sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio della motivazione, il mancato giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, fondato su argomenti generici.
3.11. In ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione i ricorrenti denunciano la violazione di legge ed il vizio della motivazione, essendo stato accertato sia che la madre aveva offeso il K. , determinandone la reazione violenta, sia che la figlia avesse accusato il frateLO di volere la morte della madre.
3.12. La circostanza aggravante dei motivi abietti viene ritenuta dai ricorrenti contrastante con le emergenze processuali ed insussistente al momento in cui si sono verificati i fatti, non potendosi far riferimento a quanto accaduto in passato.
3.13. Ulteriori censure riguardano la configurabilità della circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, atteso che le modalità di commissione del reato, poste a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, sono esclusivamente indicative della mancanza di controLO delle proprie azioni da parte degli imputati e non di un sentimento di malvagità, volto ad infliggere sofferenze ulteriori rispetto a quelle necessarie per produrre l'evento.
3.14. Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad A.K. in considerazione dell'avvenuto pentimento, dell'incensuratezza, della confessione e deLO stato di rabbia in cui ha agito.
3.15. La mancanza di motivazione viene dedotta in ordine alla quantificazione della pena e alla generica indicazione dell'aumento per la continuazione in specie per il K. .
3.16. Infine, si rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone M.N. che ha riferito circostanze apprese de relato dalla madre della vittima e non sono state acquisite le dichiarazioni del testimone di riferimento.
4. Con motivi aggiunti, in data 3.10.2014, i ricorrenti ribadiscono la dedotta violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria al fine di esaminare alcuni testimoni ritenuti decisivi ai fini della decisione, avendo gli stessi assistito ai fatti e essendo, quindi, determinati ai fini della dimostrazione della insussistenza del concorso di persone nel reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione formulata dai ricorrenti in ordine alla incompatibilità dell'interprete ed alle relative conseguenze.
Correttamente, infatti, con l'ordinanza emessa il 22.5.2013 la Corte territoriale ha respinto l'eccezione rilevando che certamente nella specie non si versa in alcuna della ipotesi previste dall'art. 144 c.p.p., avendo l'interprete assistito esclusivamente la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero in atti, ancorché diversi, compiuti nella fase delle indagini preliminari.
Ha, inoltre, precisato, facendo corretta applicazione delle disposizioni richiamate, che in ogni caso si tratterebbe di nullità relativa che va, pertanto, eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 (Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Mailat, rv. 247406; Sez. U, n. 18268 del 24/02/2011, E.).
2. Palesemente infondata è, altresì, la doglianza dei ricorrenti in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata ad assumere prove asseritamente necessarie ai fini della decisione, tenuto conto, peraltro, che il procedimento è stato celebrato con il rito abbreviato.
La Corte di secondo grado, con l'ordinanza resa all'udienza del 22.5.2013, ha rigettato la richiesta di rinnovazione rilevando che i testimoni indicati erano stati esaminati nel corso delle indagini e, per le ragioni anzidette, i verbali delle relative dichiarazioni, acquisiti per il rito abbreviato, sono utilizzabili;
in particolare, quanto al consulente di parte, i giudici di merito hanno rilevato come la documentazione clinica e la relazione del consulente di parte, acquisite agli atti, fossero esaustive ai fini della compiuta valutazione in ordine alle condizioni di salute ed alla capacità dell'U. .
3. La Corte di appeLO ha condiviso la decisione del primo giudice sulla capacità di intendere e di volere degli imputati ed ha escluso la necessità di disporre una perizia psichiatrica ritenendo irrilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., la pregressa patologia di B.A.K. - diagnosticata nel 2007 dalla dott.ssa R. , medico di base della famiglia B. , nei termini di "stato di ansia e leggera depressione" - nonché l'assunzione di psicofarmaci ad essa collegata. Risultava, infatti, che la terapia era stata in breve tempo ridotta dagli specialisti del C.S.M. di XXXXX in ragione della positiva risposta ai farmaci e che la dott.ssa R. aveva escluso analoghe difficoltà dell'imputato nel corso degli anni 2009 e 2010. I giudici di merito, quindi, argomentatamente hanno escluso che detta patologia e che l'uso di psicofarmaci potessero aver escluso, ovvero scemato, la capacità di intendere e di volere dell'imputato K. nel momento del fatto. Del tutto logica e coerente è la ritenuta irrilevanza deLO stato di shock di U. , verificato nell'immediatezza dell'azione delittuosa, e deLO stato depressivo e da disturbo post-traumatico da stress - come emerge dalla documentazione medica prodotta dalla difesa - evidenziandosi che tali condizioni dell'imputato erano sopravvenute al reato.
I rilievi sul punto sono, pertanto, infondati: da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza della documentazione già acquisita in sede di giudizio abbreviato e, dall'altro, i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste iLOgicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'effettuazione di una perizia psichiatrica idonea a valutare diversamente il materiale probatorio raccolto.
4. I rilievi posti a fondamento dei ricorsi per quanto riguarda la ricostruzione dell'accaduto, denunciando, in specie, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, peccano, in primo luogo, sotto il profilo dell'autosufficienza in mancanza di allegazione, non soddisfatta da una parziale indicazione, delle dichiarazioni testimoniali asseritamente oggetto di travisamento da parte dei giudici di merito (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023;
Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, rv. 248141).
Quanto al vizio di motivazione, le doglianze si sostanziano in censure di merito, volte alla rivalutazione delle circostanze di fatto sufficientemente verificate dal giudice dell'appeLO anche alla luce dei rilievi difensivi.
Precisato che nel giudizio abbreviato le circostanze riferite dal testimone de relato sono pienamente utilizzabili indipendentemente dall'esame della fonte diretta (contrariamente a quanto rilevato con specifico motivo di ricorso al p. 3.16), nella sentenza impugnata si è dato atto che secondo M.N. , cugino della vittima residente in XXXXXXXX, l'assassinio delle due donne era già stato deciso nel corso di una riunione - cosa nota alla stessa vittima e ad altri congiunti - in seguito al fatto che le stesse si erano aLOntanate da casa prima dell'estate. È stato ricostruito che il giorno del fatto, l'imputato U. era entrato nel laboratorio tessile ove lavoravano la madre con le due figlie, A. e N. , ed aveva iniziato una discussione animata con la madre relativa alla telefonata con la quale era stato riferito in Pakistan del proposito di ucciderla;
la lite era proseguita nel cortile della casa familiare dove era sopraggiunto A.K. che aveva iniziato a discutere con la moglie. Il K. aveva, quindi, telefonato in Pakistan alla suocera annunciando queLO che stava per accadere, dicendole: "adesso senti come ammazzo tua figlia", ed aveva colpito ripetuta mente la moglie con un mattone trovato a terra. Quando N. aveva tentato di difendere la madre col proprio corpo, il K. aveva colpito la figlia ed aveva ordinato al figlio U. di ucciderla, dicendo: "Vieni subito che ammazziamo anche N. e finiamo la storia;
prendi qualcosa per picchiarla". Convergenti testimonianze hanno consentito di affermare che U. , seguendo l'indicazione del padre, aveva afferrato una spranga di rame per colpire la sorella, proseguendo poi con un'altra sbarra di ferro più grossa finché sembrava non dare più segni di vita. La compiuta ricostruzione dell'accaduto ancorata alle circostanze di fatto emerse nel processo, in specie dalle testimonianze acquisite, non consente alcuna rivalutazione in questa sede.
5. Alla luce di detta ricostruzione, non sono fondati i motivi dei ricorsi con riguardo alla prova del concorso di entrambi gli imputati nei reati contestati che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente, sotto il profilo morale e materiale. In particolare, la Corte di appeLO ha ritenuto configurabile il concorso, pur considerando la mancanza della prova certa che ciascun imputato avesse sferrato dei colpi ad entrambe le vittime.
Infatti, è stato messo in evidenza come A.K. avesse tenuto una condotta istigatrice e rafforzativa dell'azione del figlio consistita non soltanto nell'intimare al medesimo di uccidere la figlia - come era stato riferito dal vicino pakistano F. e confermato da A. e da N. - ma, altresì, nel decidere di uccidere tanto la figlia quanto la moglie per ripristinare l'ordine violato dalle due donne che persistevano nel mettere in discussione la sua autorità di capofamiglia;
decisione di cui era al corrente la famiglia ed anche la comunità pakistana, come era stato riferito sia da M.N. , sia da Z.A. - segretario di un'associazione culturale il quale che si era inutilmente impegnato in un'opera di persuasione e mediazione, unitamente all'Imam di XXXXX, affinché l'imputato desistesse dal suo progetto punitivo. È stato valorizzata anche la circostanza che A.K. aveva fornito un contributo materiale all'aggressione della figlia che aveva consegnato fisicamente al figlio U. nel momento in cui si era frapposta tra lui e la moglie.
La partecipazione di U. alla condotta del padre e la agevolazione dell'omicidio della madre da un canto è stata ricondotta dai giudici di merito alla azione di rimozione dell'ostacolo all'aggressione del padre contro la madre, afferrando la sorella che si era frapposta per difenderla;
dall'altro, è stata ritenuta in considerazione della avvenuta manifestazione alla vittima da parte dell'imputato dell'intenzione di ucciderla, come riferito da entrambe le sorelle, N. ed A. . In sostanza, è stata enucleata la prova certa di un'azione congiunta da parte dei due imputati in danno delle vittime.
La Corte di appeLO ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi di diritto consolidati quanto alla configurabilità del concorso di persone nel reato - che non è utile qui ripercorre - mentre i ricorrenti sostengono una ricostruzione alternativa dell'accaduto preclusa alla valutazione del giudice di legittimità.
6. Le circostanze di fatto poste a fondamento della configurabilità del reato di maltrattamenti a carico di A.K. , sussistendo l'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., rivelano la infondatezza del ricorso sul punto.
È stato dato atto del ruolo di unico ed indiscusso titolare del potere decisionale all'interno della famiglia del ricorrente - esercitato con la violenza, con le minacce e con privazioni non solo economiche, come il divieto di uscire da sole o di utilizzare il telefono - tratto da quanto riferito dettagliatamente dalla figlia N. e confortato dalla relazione di servizio redatta dal M.LO P. a seguito delle doglianze della moglie, dalle testimonianze delle amiche e vicine (B. , Pa. , K.S. che erano intervenute in diverse occasioni in soccorso di S. e di N. ), dalle dichiarazioni della dott. R. . Anche la tredicenne A. , la più piccola della famiglia aveva riferito che ormai da anni i genitori discutevano e che negli ultimi periodi litigavano a causa del rifiuto di N. , sostenuta dalla madre, di sposare il cugino.
Quanto, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, correttamente la Corte di appeLO ha affermato come sia sufficiente la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima ed ha rilevato che, nella specie, la coscienza e volontarietà delle condotte repressive e prevaricatrici sistematicamente poste in essere dal ricorrente sono palesate dall'ostinato convincimento di avere ragione e, addirittura, di essere in dovere di tenere tali comportamenti, posto che moglie e figlia maggiore si ribellavano alla sua volontà, violando l'ordine familiare, con il tentativo di autodeterminarsi.
I giudici di appeLO si sono, quindi, uniformati alla lezione di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo la quale non rileva, per l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia il credo religioso dell'autore delle condotte, non potendo ritenersi che l'adesione ad un credo, che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i maltrattamenti in danno della moglie (Sez. 6, n. 32824 del 26/03/2009, D., rv. 245185; Sez. 6, n. 26153 del 26/04/2011, C, rv. 250430).
7. Sono, altresì, manifestamente infondate, alla luce di tutte le precedenti valutazioni in ordine alla ricostruzione delle condotte dei ricorrenti ed alla sussistenza del concorso nei reati, le doglianze relative alla esclusione della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p.. Invero, come ha ritenuto la Corte territoriale, non è stato realizzato un reato diverso rispetto a queLO voluto da taluno dei concorrenti: A.K. ha voluto il pestaggio della figlia che ben poteva degenerare in omicidio, come dimostrato dalle parole pronunciate nel momento i cui chiedeva al figlio U. di picchiare la donna;
aLO stesso modo, le modalità dell'apporto materiale fornito alla feroce aggressione del padre in danno della madre sono conducenti del dolo omicidiario dell'U. .
8. Coerente con dette valutazioni è, altresì, la considerazione che la condotta di ciascuno dei due imputati non può essere ritenuta di minima importanza, ossia sostanzialmente indifferente rispetto all'evento verificatosi, con conseguente esclusione della invocata circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1. Deve essere ribadito, infatti, che per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata da altri, essendo necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'/ter criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 - dep. 2013, Modafferi, rv. 254051).
9. È, invece, fondata, ad avviso del Collegio, la censura del ricorrente U. in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3 con riferimento all'art. 112 c.p., comma 1, n. 3 che la Corte di appeLO ha escluso affermando che, ove l'imputato fosse stato determinato a commettere il delitto dal genitore, comunque, lo stato di soggezione del figlio nei confronti della potestas genitoriale può configurare l'attenuante soltanto nelle ipotesi di prole minore degli anni diciotto, ovvero in stato di infermità o di deficienza psichica.
L'art. 114 c.p., comma 3, prevede la possibile diminuzione della pena in favore del soggetto che sia stato determinato a commettere o a cooperare nel reato, laddove ricorrano i presupposti descritti nella norma richiamata, art. 112, comma 1, al n. 3 e al n. 4, che sono diversi tra loro e non incompatibili. Sicché, i presupposti di cui al n. 4 sottendono ad una situazione di inferiorità, tra cui quella del minore di diciotto anni, derivante dalla minorata capacità di intendere e di volere e non collegata ad una relazione con un terzo;
la circostanza di cui al n. 3 (esercizio di autorità, direzione o vigilanza), invece, presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro che ben può derivare da una peculiare posizione nella famiglia e non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, ma comprende ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione nell'ambito familiare (Sez. 6, n. 3450 del 26/09/1990, dep. 1991, Orlando, rv. 187761).
Tanto chiarito, nella specie, era necessario da parte di giudici di merito valutare la sussistenza del presupposto per applicare la attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, tenuto conto che, peraltro, il giudice di primo grado ha negato le circostanze attenuanti generiche ad A.K. anche rilevando che "ha fatto del figlio maschio maggiorenne, ma ancora molto giovane e, dunque, influenzabile, il proprio complice coinvolgendolo fin dall'inizio nei dissidi familiari, approfittando del proprio ascendente e della propria autorità per ottenere la cooperazione, incidendo così in modo irreparabile sulla sua esistenza".
Pertanto, sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito che dovrà operare detta valutazione. 10. Naturalmente, l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante potrà riflettersi sul giudizio di comparazione con le ritenute aggravanti - di cui si dirà appresso - in uno con le circostanze attenuanti generiche riconosciute al ricorrente U. che sul punto ha mosso specifico rilievo sul quale dovrà pronunciare il giudice del rinvio.
11. Deve ritenersi infondato, oltre che generico, il motivo di ricorso relativo alla esclusione della circostanza attenuante della provocazione, ex art. 62 c.p., n. 2 sostenuta da una corretta applicazione dei principi di diritto consolidati in ordine alla configurabilità della circostanza attenuante invocata e da motivazione immune dai vizi denunciati.
La Corte di appeLO ha, in specie, dato atto con riferimento alla presunta offesa verbale rivolta da Be.Sh. al marito che la stessa non risulta provata e, comunque, non sarebbe caratterizzata da un grado di ingiustizia tale da giustificare uno stato d'ira che si estrinsechi in un omicidio;
relativamente all'accusa rivolta ad U. di volere la morte della madre ha precisato che non era stata proferita da N. - come affermato dalla difesa - bensì da Be.Sh. , e che in relazione al concorso nell'omicidio della madre manca, evidentemente, il requisito dell'ingiustizia del fatto altrui.
12. È aspecifico quanto dedotto dai ricorrenti in ordine alla circostanza aggravante dei motivi abietti.
La confermata valutazione del primo giudice relativamente alla sussistenza di detta circostanza aggravante fonda sulla valorizzazione del contesto familiare e sociale nel quale sono maturati i fatti con progressiva insofferenza di A.K. nei confronti delle due donne che avevano osato ribellarsi alla sua volontà, soprattutto, opponendosi alla sua scelta di dare in moglie la figlia al TE. Insofferenza estrinsecata dapprima nei continui litigi, nelle percosse e nelle violenze domestiche, e sfociata, poi, nella condanna a morte di S. e N. , stabilita già nel corso dell'estate.
Correttamente, è stato ricordato che il giudice non può trascurare i riferimenti culturali, nazionali e religiosi nel proprio vaglio delle motivazioni dell'agire criminoso e, tuttavia, nella valutazione del carattere abietto dei motivi non può non tenere conto della spregevolezza dell'atto che provoca ripulsione e che lo rende ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. Tanto, invero, vale in vicende come quella in esame anche tenendo conto della realtà multiculturale e prescindendo da criteri valutativi che facciano riferimento al c.d. "comune sentire". 13. L'aggravante della crudeltà, come si rileva dagli atti, non è stata contestata agli imputati e neppure è stata ritenuta o valutata ai fini della determinazione della pena dal giudice di primo grado la cui decisione è stata totalmente confermata, anche per la determinazione della entità della pena, con la sentenza impugnata nella quale la Corte di appeLO, per mero errore, ha ritenuto che detta aggravante fosse stata applicata ai ricorrenti con riferimento al reato contestato a capo a).
14. Sono infondate ed in parte generiche, infine, le censure del ricorrente A.K. relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della entità della pena, avendo i giudici di merito tenuto conto della oggettiva gravità del reato e delle reiterazione di condotte violente;
inoltre, è stato valutato che la confessione dell'imputato è sopraggiunta soltanto al termine delle indagini preliminari quando ormai erano stati acquisiti gli elementi di prova a suo carico.
15. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto limitatamente all'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, e art. 112 c.p., comma 1, n. 3) e al giudizio di comparazione delle circostanze relativamente a B.U.A. il cui ricorso deve essere rigettato nel resto.
Il ricorso proposto da B.A.K. deve essere rigettato e, conseguentemente, il predetto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti devono, in solido, rimborsare alle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle pari opportunità, le spese sostenute per questo grado di giudizio che, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, si liquidano in Euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.U.A. limitatamente all'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3 e art. 112 c.p., comma 1, n. 3) e al giudizio di comparazione delle circostanze e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appeLO di Bologna;
rigetta nel resto il ricorso di B.U. .
Rigetta il ricorso di B.A.K. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della pari opportunità le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015