Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
Non rileva, per l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della moglie, il credo religioso dell'autore delle condotte, non potendo ritenersi che l'adesione ad un credo, che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i maltrattamenti in danno della moglie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 32824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32824 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, comma
4, d.lg. n. 196 del 2003 è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei Celitti relativi alla prostituzione e alla
08-Udienza pubblicornografia minorile e alla materia sessuale o può R. G. n.31354/06 in data 26 marzo 200 sumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei Sentenza n. 614/09 procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
32824/109 delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VIA PENALE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dar Sig. ANSA per diruti 9 8874/8/05 Composta dai sig.ri
IL CANCELLIERE
Presidente DE ROBERTO Dr. Giovanni Consigliere Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Arturo CORTESE
Consigliere Dr. Luigi LANZA Consigliere Dr. Anna FAZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da a omissis omissis D.S. Sadri, nato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 24 maggio 2006 n. 1663.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Vittorio
MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore di parte civile, avv. Filippo POGGI, il quale ha concluso conforme-
mente;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i difensori dell'imputato, chiedendone l'assolu zione perché i fatti non sussistono o non costituiscono reato, ovvero, per il reato di cui all'art. 582
c.p., l'assoluzione in applicazione dell'art. 52 c.p.; in subordine, chiedevano che i reati previsti dagli artt. 582 e 612 c.p. fossero dichiarati assorbiti in quello previsto dall'art. 572 c.p., con ridetermina- zione della pena nel minimo, previa concessione delle attenuanti generiche e l'eliminazione della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Con sentenza del 24 maggio 2006 n. 1663 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva al D. | le attenuanti generiche, riducendo la pena a mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sen- tenza di appello per i seguenti motivi:
1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) in relazione agi artt. 125 c. 3 e 546 c.3 c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità di testimoni oculari a difesa e all'incongruenza fra il contenuto della querela e quello dell'annotazione di ser- vizio dei Carabinieri del 20 luglio 2004 in ordine all'aggressione subita dalla querelante e al tempo e luogo in cui questa aveva lasciato la casa della sorella e litigato nuovamente col marito;
2. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 572 c.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) in ordine al contrasto fra il movente religioso, allegato dalla querelante, ritenuto non provato e la riconduzione della condotta alle convinzioni sociali e religiose dell'imputato; non- ché in ordine al mancato accertamento del reato di minaccia e al mancato assorbimento dei pre- sunti reati di lesione e minaccia in quello di maltrattamenti.
L'impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha esaminato criticamente e confermato la decisione della sentenza appella- ta, che ha risolto motivatamente il contrasto fra le deposizioni dei testi a carico - che avevano riferi- to delle sofferte confidenze della parte civile e dei segni delle percosse da questa lamentate, confi- denze e segni di percosse che avevano trovato riscontro allorché a seguito G.X.
dell'ennesima violenza subita si era indotta a presentare la denuncia-querela del 23 luglio 2004, ri-
e quelle dei scontrata sia dall'intervento dei Carabinieri, sia dalle certificazioni mediche relative testi a discarico, rappresentati dal fratello e dalla cognata dell'imputato, giudicate poco credibili nei fatti e non per una svalutazione preconcetta. La sentenza di primo grado è stata altresì confermata anche con riguardo alla confutazione delle cri- tiche mosse dall'imputato alla credibilità delle affermazioni contenute nella querela, che il ricorren- te ripropone – peraltro sotto forma di vizio motivazionale genericamente indicato, in contrasto con la disposizione degli artt. 581 lett. c) e 591 c.1 lett. c) c.p.p., la quale prescrive a pena d'inammissibilità l'enunciazione dei motivi con indicazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta - come censure in fatto, incompatibili con i limiti funzionali propri del giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo.
Al riguardo deve osservarsi come non vi sia contraddizione fra l'esclusione in fatto, per difetto di prova, che il credo religioso musulmano dell'imputato avesse potuto costituire l'antefatto delle vio- lenze fisiche imposte alla moglie, e l'affermazione che la situazione di violenta conflittualità si fos- se ripetuta nel tempo nella perfetta consapevolezza dell'imputato, anche se lo stesso agiva spinto dalle proprie convinzioni sociali o religiose, che lo collocavano in posizione di quasi dominio fisico della madre dei suoi figli.
In realtà, secondo la sentenza di primo grado, opportunamente richiamata sul punto in cui, disatten- dendo il riferimento fatto in premessa alla denuncia-querela ma anche le ragioni difensive connesse, deve escludersi che possa sussistere un nesso indissolubile fra il reato di maltrattamenti in fa- miglia e il credo religioso dei coniugi, smentendo formalmente la tesi per cui, cadendo l'ipotesi del forte senso religioso, risulterebbero non verosimili i maltrattamenti stessi.
Appare pertinente la considerazione che la fede islamica, ove pure non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, tuttavia non autorizza i maltrattamenti da parte del marito e, anzi, pone a fondamento della sua autorevolezza proprio il dovere di astenersene.
E sotto questo profilo risulta del tutto conseguente la ritenuta ininfluenza delle convinzioni re- ligiose del marito non solo sulla qualificazione giuridica della condotta, ma anche sulla sussi- stenza del dolo dei maltrattamenti (Cass., Sez. 6, 26 novembre 2008 n. 46300, ric. Fahmi).
I vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, dedotti sotto il profilo considerato, si rivelano perciò manifestamente privi di consistenza.
Altrettanto deve dirsi per il secondo profilo dedotto.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, il reato di maltrattamenti in famiglia as- sorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, ma non quello di lesioni attesa la diversa obiet- tività giuridica dei reati (Cass., Sez. 1, 9 novembre 2005-24 febbraio 2006 n. 7043, Confl.comp. in proc.Taheri). Per quanto riguarda il reato di minaccia, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il presup- posto per l'assorbimento, così come del reato di lesioni, in quello di maltrattamenti in forza dell'autonoma enucleazione indicata nel capo d'imputazione, rifacendosi correttamente al modo della contestazione.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di
€. 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado, che liquida in com- plessivi € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2009 or PresidIV Presidente Il Consigliere estensore
Cefalin DEPOSITATO IN CANCELLERIA
joggi 12 A60 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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