Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
In difetto di specifica previsione sanzionatoria, non è nulla la nomina di difensore di ufficio non iscritto nell'apposito elenco, effettuata - ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen. - nel caso di mancata comparizione del difensore di fiducia per revoca del mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2013, n. 32927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32927 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/04/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1150
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 28126/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO AN N. IL 16/02/1972;
ZO IG N. IL 16/11/1973;
avverso la sentenza n. 1169/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 314.2012 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lamezia Tarme che aveva dichiarato la responsabilità penale di FO ND e NZ LU per violazioni in materia edilizia, antisismica e sulle opere in cemento armato, condannandoli alla pena di giustizia.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono in cassazione gli imputati deducendo con due motivi:
- la violazione dell'art. 197 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione del principio di effettività del diritto di difesa;
- la violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4 in relazione agli artt.178 e 179 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) rispetto alla notifica dell'estratto contumaciale comunicato al difensore di ufficio irritualmente nominato invece che al domicilio dei ricorrenti.
A sostegno dell'impugnazione rilevano che, avendo essi revocato l'incarico al proprio difensore di fiducia avv. Ferrara con atto 30.12.2011, la Corte di Appello all'udienza del 31.1.2012 avrebbe dovuto nominare, ai sensi dell'art. 97, comma 2, un difensore di ufficio mentre invece ha nominato quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 proprio il collaboratore di studio dell'avv. Ferrara (peraltro appartenente ad altro Foro). Precisano che detto collaboratore era comparso in udienza al solo fine di deportare la revoca dell'incarico e per eccepire, a causa di ciò, la mancata notifica dell'avviso di udienza agli imputati. Tale omissione, ad avviso dei ricorrenti, integra una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa.
Rilevano inoltre che, nonostante l'elezione di domicilio in Lamezia Terme, via Progresso, 258, l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte d'Appello è stato spedito per la notifica al predetto difensore revocato (il quale aveva rifiutato la notifica per tale ragione), mentre l'estratto contumaciale della sentenza risulta notificato al collaboratore di studio irritualmente nominato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dagli atti processuali- la cui lettura è consentita in ragione del tipo di vizio denunciato - si desume che all'avvocato Ferrara, difensore di fiducia, gli imputati avevano revocato l'incarico (cfr. atto di revoca acquisito all'udienza del 31.1.2012 e relata di notifica dell'avviso di udienza davanti alla Corte d'Appello) e che la Corte d'Appello, alla stessa udienza, venuta a conoscenza della circostanza, ha nominato ai medesimi altro difensore - nelle vesti del avv. Manuela Antonuccio, collaboratore di studio dell'avv. Ferrara - quale "sostituto" ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Dunque, della revoca dell'incarico al difensore, la Corte d'Appello era venuta formalmente a conoscenza durante l'udienza, in cui, per legge, è richiesta la presenza del difensore e lo stesso non era comparso.
Da quel momento, perché la revoca potesse avere effetto, occorreva la nomina di un nuovo difensore (cfr. art. 107 c.p.p., commi 3 e 4). Ad avviso del Collegio la Corte territoriale ha operato del tutto legittimamente, dovendo nominare all'imputato un difensore in sostituzione di quello non comparso per effetto di revoca: si tratta, infatti, di situazione che, al pari della rinunzia (cfr., quanto alla rinunzia, Sez. 5, Sentenza n. 1133 del 21/10/2008 Ud. dep. 13/01/2009 Rv. 242542; Cass., Sez. 5, sent. n. 35178 del 20/9/2005 rie. Randis) non comporta la necessità di dover attingere all'elenco di cui all'art. 97 e.p.p., comma 2, così come sostituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 1 e ss.. Invero la disciplina dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4 si riferisce alla nomina del difensore immediatamente reperibile, senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio (Cass. Sez. 2, 8 giugno 2004, Isaldi, Rv. 229030) e senza che sia prevista dalla norma alcuna nullità. È in ogni caso infondata la doglianza che riguardi la mancata iscrizione del difensore all'apposito elenco;
come ha osservato questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. n. 14742 del 18.2.2004, ric. Maiorana;
Sez. 3, 25.3-04, Traina, Rv. 227513) le modalità di reperimento del difensore d'ufficio non sono mai motivo di nullità della nomina, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla norma, dovendo trovare applicazione il principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p. Nè può ritenersi che tale nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione davanti al giudice e che non ha ritenuto neppure di domandare il termine per la difesa a cui aveva diritto ai sensi dell'art. 108 c.p.p.. Quanto infine alla questione riguardante la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore avv. Ferraro, va richiamato ancora una volta il principio di diritto di cui all'art. 107 c.p.p., commi 3 e 4, per cui, in mancanza di nomina di nuovo difensore, la revoca dell'incarico non aveva ancora prodotto effetti. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza è stata fatto all'avvocato nominato in udienza dalla Corte dopo avere avuto conoscenza della revoca del precedente difensore e comunque il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto direttamente dagli imputati.
Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013