Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 cod. pen. è necessario che l'induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2011, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 30/11/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1684
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - N. 32431/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti di:
1) SC IA N. IL 02/02/1962 C/;
2) CE IA N. IL 16/06/1970 C/;
avverso l'ordinanza n. 50/2011 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 30/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CESQUI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso il tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame il 30 giugno 2011 con la quale è stato revocato il provvedimento di sequestro probatorio avente ad oggetto un certo numero di magliette riportanti delle scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti dalla società Happiness.
Sostiene il pubblico ministero che il tribunale abbia commesso una violazione dell'art. 517 c.p. e che abbia assunto una motivazione contraddittoria in quanto, dopo aver ritenuto che mancavano le fotografie degli oggetti sequestrati e di quelli asseritamente contraffatti, ha proceduto ad un raffronto fra le due categorie di prodotti.
Il procuratore generale della corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato: per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., è necessario che l'induzione in inganno sia prodotta da "nomi, marchi o segni distintivi". Nel caso di specie l'eventuale induzione in errore circa la provenienza dei prodotti non dipende tanto dall'uso di segni distintivi equivoci, quanto piuttosto dalla asserita riproduzione dei motivi estetici sulle magliette, cosicché sembra maggiormente verosimile ipotizzare la sussistenza degli illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale, piuttosto che la configurabilità di illeciti penali, con riferimento all'invocato art. 517 c.p.. Pare, dunque, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che il P.M. sia incorso in un errore, confondendo il marchio figurativo, che è un segno distintivo del prodotto, con l'aspetto estetico dello stesso.
Nel caso in esame, infatti, non si fa questione di imitazione del marchio del fabbricante, quanto piuttosto dell'imitazione servile dei prodotti altrui;
ciò comporta, come già anticipato, possibili aspetti di illiceità civile, ma non integra la fattispecie richiamata, che richiede la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene.
Esemplare, sul punto, è la sentenza di questa Corte n. 27986 del 09/04/2008, Rv. 240927: "In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sè costituente marchio o segno distintivo del prodotto (cosiddetto marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato;
diversamente, il "fumus" del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela". Dunque, la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificati va. Si veda ancora Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 28159 del 19/05/2006, Rv. 235746: "Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 c.p. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato. (Fattispecie relativa alla riproduzione di pupazzi di noti cartoni animati privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione ed alla distribuzione)". In definitiva, il pubblico ministero dimostra di confondere il marchio figurativo, che è un marchio a tutti gli effetti e che va registrato nei modi di legge, con le immagini e le composizioni grafiche di fantasia riprodotte sui beni commerciali prodotti dal titolare del marchio;
l'imitazione del prodotto, si ribadisce, può rilevaci fini della violazione delle regole sulla concorrenza, ma nulla ha a che fare con la contraffazione dei marchi (artt. 473, 474 c.p.) ovvero con la utilizzazione di segni distintivi equivoci (art.517 c.p.).
La stessa sentenza citata dal pubblico ministero (Sez. 5^, Sentenza n. 38068 del 09/03/2005, Lauri) si riferiva alla artificiosa equivocità di veri è propri marchi e non invece di immagini di fantasia riprodotte sui beni commerciali.
Il motivo di ricorso è dunque è infondato, avendo il tribunale del riesame correttamente interpretato la normativa penalistica. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in tema di misure cautelari reali non può essere censurato in cassazione il vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008): "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto)".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012