Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del difensore di fiducia, di un avvocato non individuato nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. ma immediatamente reperibile. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio d'appello, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia era stato nominato difensore d'ufficio un avvocato presente in aula).
Commentario • 1
- 1. Rinuncia al mandato avvocato: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3784
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040834/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO TO N. IL 09/09/1954;
avverso SENTENZA del 23/11/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
TO RT, imputato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pluriaggravata, quale amministratore di fatto della "UN 48 DI OCCASIONI s.r.l." dichiarata fallita il 25.5.2000, nonché di plurime ipotesi di ricettazione, falsi e truffe, commessi fino al maggio 2000, con cui erano stati procurati affidamenti, fondi e merci sempre nell'ambito della gestione della medesima società, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pordenone, che gli aveva concesso attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
La Corte d'appello, su impugnazione concernente la quantificazione della pena, ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la pena, ma respingendo il gravame nella parte in cui si chiedeva una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il TO deducendo la nullità della sentenza d'appello perché la Corte gli aveva nominato, all'udienza 20.4.2006, quando aveva preso atto della rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia, un difensore d'ufficio senza seguire il procedimento previsto dall'art. 97 cpv. c.p.p., con ciò determinando nullità ex art. 178 c.p.p., con lesione del diritto di difesa.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'esame del verbale del dibattimento di appello, consentito a questa Corte attesa la natura processuale del ricorso, evidenzia che, dopo un primo rinvio per accertare le condizioni di salute del TO, all'udienza del 20 aprile 2006 la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'assenza del predetto era giustificata da un legittimo impedimento ed aveva ulteriormente rinviato il dibattimento al 9 maggio 2006. Immediatamente dopo il provvedimento della Corte il difensore di fiducia, avv. DE TONI, aveva formalizzato a verbale la propria rinuncia al mandato, così che la Corte aveva nominato quale difensore d'ufficio dell'appellante l'avv. FRASSINI, presente in aula, professionista che aveva in seguito difeso il prevenuto nel corso del giudizio di appello.
Ad avviso del Collegio la Corte territoriale aveva operato del tutto legittimamente, dovendo nominare all'imputato un difensore in sostituzione di quello che aveva rinunciato al mandato;
si tratta infatti di situazione che (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 35178 del 20/9/2005 ric. Randis) non comportava la necessità di dover attingere all'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., comma 2, così come sostituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, artt. 1 e ss.. Invero la disciplina dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4 si riferisce alla nomina del difensore immediatamente reperibile, senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio (Cass. Sez. 2, 8 giugno 2004, Isaldi, Rv. 229030) e senza che sia prevista dalla norma alcuna nullità. È in ogni caso infondata la doglianza che riguardi la mancata iscrizione del difensore all'apposito elenco;
come ha osservato questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. n. 14742 del 18.2.2004, ric. Maiorana;
Sez. 3, 25.2.04, Traina, Rv. 227513) le modalità di reperimento del difensore d'ufficio non sono mai motivo di nullità della nomina, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla norma, dovendo trovare applicazione il principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p.. Nè può ritenersi che tale nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009