Sentenza 18 aprile 2011
Massime • 1
I provvedimenti del magistrato di sorveglianza, resi su reclamo avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono su diritti soggettivi dei detenuti (nella specie, di diniego di colloqui), non sono ulteriormente reclamabili innanzi al Tribunale di Sorveglianza, bensì ricorribili per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2011, n. 33032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33032 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/04/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1464
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 33237/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 24 maggio 2010 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. LA NI ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, deliberato il 24 maggio 2010 e pubblicato il successivo 31 maggio, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza assunta ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen., trattandosi di rimedio non previsto dall'ordinamento.
2. A sostegno del ricorso il AZ adduce che la sua doglianza attiene ai colloqui visivi e telefonici cui è stato autorizzato in numero inferiore a quelli previsti per gli altri condannati, sul presupposto che egli sia detenuto per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis, comma 1 e primo periodo, Ord. Pen., come da disposizione dell'Autorità penitenziaria avvalorata dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che si porrebbe in contrasto con la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 3533/5983 del 3/11/2000 e, in particolare, con la 13 direttiva che specifica a quali soggetti vanno applicate le restrizioni del numero dei colloqui.
Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, inoltre, sarebbe contrario a precedente più ampia autorizzazione rilasciatagli, sempre con riguardo ai colloqui, dalla Direzione della Casa di reclusione di Spoleto e dal competente Magistrato di sorveglianza con l'avallo del Tribunale di sorveglianza di Perugia.
3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 13 ottobre 2010, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, atteso che non è prevista dall'ordinamento la possibilità di proporre ricorso per cassazione a seguito di un reclamo generico avverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del condannato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa l'inoppugnabilità delle decisioni del Magistrato di sorveglianza in materia.
Ma aggiunto l'aspecificità del ricorso che non precisa le ragioni della ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 dell'11 febbraio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 Ord. Pen., nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
Questa Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite del 26 febbraio 2003 (ricorrente Gianni), ha dichiarato ammissibile il reclamo in materia di colloqui visivi e telefonici del detenuto, affermando che: "i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art.14 ter". Nella fattispecie, il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 13 aprile 2010, col quale è stato respinto il reclamo proposto dal AZ avverso le limitazioni del numero dei colloqui visivi e telefonici, a lui applicate dall'Amministrazione penitenziaria D.P.R. n. 230 del 2000, ex art.37, comma 8, e art. 39, comma 2, ultimo periodo, (Regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario), risultando l'istante condannato alla pena dell'ergastolo per delitti previsti dall'art. 4 bis, comma 1, della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 (abbreviata in Ord. Pen.), era, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione e non ulteriormente reclamatine al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Quest'ultimo, pertanto, avrebbe dovuto trasmettere il ricorso al giudice competente per l'Impugnazione, in coerenza col principio stabilito da questa Corte, secondo cui, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221). L'adito Tribunale di sorveglianza, invece, si è pronunziato sul gravame proposto, qualificandolo inammissibile come mezzo di impugnazione non previsto, e avverso quest'ultimo provvedimento il AZ ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione. Si impone, pertanto, preliminarmente l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, qualificato l'originario gravame come ricorso, la decisione di esso da parte di questa Corte competente (conforme con riguardo a sentenza inappellabile: Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, dep. 10/11/2000, Rv. 217738).
5. Il motivo di ricorso è, comunque, infondato.
Come si è anticipato, il AZ lamenta l'illegittimità dell'applicazione nei suoi confronti del regime ridotto di colloqui visivi e telefonici, rispettivamente quattro e due al mese, rilevando che, prima dell'entrata in vigore del più restrittivo regolamento penitenziario sul punto (il richiamato D.P.R. n. 230 del 2000, art.37, comma 8, secondo periodo, e art. 39, comma 1, ultimo periodo,
cit.), egli, già detenuto per delitti previsti dall'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., godeva del maggior numero di colloqui consentiti (in un mese sei colloqui visivi e quattro corrispondenze telefoniche), donde l'inapplicabilità retroattiva, a suo sfavore, delle limitazioni nel numero dei medesimi colloqui introdotte col D.P.R. n. 230 del 2000 per i detenuti in espiazione di pene relative ai reati previsti dal predetto art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., in contrasto con i principi generali, con il paragrafo 13 della Circolare dello stesso Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) del 3/11/2000 n. 3533/5983, e con i precedenti provvedimenti della Direzione della casa di reclusione di Spoleto e del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, dove il AZ era stato precedentemente detenuto, che avevano confermato la pregressa disciplina in tema di colloqui a lui più favorevole. Osserva, invece, la Corte che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, nel l'impugnato provvedimento di reiezione del reclamo avverso le contestate restrizioni disposte dalla Direzione della casa di reclusione di Saluzzo, nuova sede di detenzione del AZ, ha puntualmente ricostruito l'iter penitenziario del ricorrente, il quale, dopo un periodo di custodia cautelare sofferto dal 17/10/1997 all'I 1/03/2002 per i medesimi reati previsti dall'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., oggetto della successiva condanna irrevocabile, fu scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia preventiva, e, quindi, nuovamente arrestato il 3 agosto 2002 per espiare la pena inflittagli con la sentenza non più riformabile. Il trattamento più favorevole in punto di colloqui e corrispondenza telefonica si riferisce al predetto periodo di custodia cautelare, mentre la detenzione in esecuzione del titolo di condanna definitiva, essendo iniziata il 3 agosto 2002, suppone la vigenza del nuovo regolamento penitenziario di cui al D.P.R. n. 230 del 2000 con le limitazioni in tema di colloqui in esso previste, le quali, pertanto, sono state correttamente applicate al AZ, come da puntuale motivazione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, immune da vizi logici e giuridici, che correttamente rileva, altresì, l'inidoneità delle precedenti decisioni di diverso tenore assunte da Autorità penitenziaria e Magistrato di sorveglianza di Spoleto ad assumere valenza cogente ai fini delle valutazioni operate dalla Direzione della casa di reclusione di Saluzzo e dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Cuneo chiamato a decidere sul proposto reclamo.
5. Segue, ai sensi dell'art. 615, comma 2, e 616 cod. proc. pen., il rigetto del reclamo e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino e, qualificato il reclamo come ricorso, lo rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011