Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
Il ricorso per cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile - ai sensi dell'art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - per sola violazione di legge e con il rispetto del termine di dieci giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 25468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25468 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1660
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 39452/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM ZI N. IL 09/08/1982 C/;
2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AMM. PENITENZIARIA;
avverso l'ordinanza n. 17/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. ANIELLO Roberto sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 9 giugno 2011, depositata il 7 settembre 2011 e comunicata al Ministero della Giustizia (Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria il 9 settembre 2011, il Magistrato di sorveglianza di Lecce, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal detenuto BD SL, ha condannato il Ministero al risarcimento a favore del detenuto reclamante del danno non patrimoniale, liquidato in Euro duecentoventi, oltre rivalutazione e interessi, per la lesione del "diritto a soffrire una pena orientata alla rieducazione". 2. - Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avvocato dello Stato Giovanni Gustapane, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del 30 settembre 2011, depositato quello stesso giorno, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), erronea applicazione della art. 27 Cost., artt. 1, 5, 6 e 12 dell'Ordinamento penitenziario, artt. 6 e 7
del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, emanato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione travisamento "delle deduzioni difensive e delle risultanze di causa".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 28 dicembre 2011, rileva: il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto dopo la scadenza del termine perentorio di giorni dieci, stabilito dall'art. 11-ter dell'Ordinamento penitenziario;
peraltro le censure della Amministrazione ricorrente sono, in parte, manifestamente infondate e, per il resto, consistono in motivi non consentiti col ricorso per cassazione, trattandosi di doglianze che attengono al merito della decisione.
4. - L'Avvocatura generale dello Stato replica, con atto recante la data del 18 maggio 2012, che "il procedimento seguito in concreto" si sarebbe "ispirato al modello delineato dall'art. 666 c.p.p.", atteso che la decisione fu adottata senza l'osservanza del termine ordinatorio di dieci giorni, stabilita per il rito speciale dell'Ordinamento penitenziario, sicché sarebbe applicabile il termine della disciplina generale per la impugnazione dei provvedimenti in camera di consiglio.
Soggiunge, infine, la difesa erariale che il provvedimento impugnato sarebbe da abnormità tale da doversi reputare giuridicamente inesistente.
5. - Il danneggiato, con memoria, recante la data del 20 maggio 2012, depositata il 29 maggio 2012, resiste al ricorso, postulandone la inammissibilità.
6. - Assorbente è il rilievo della inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della intempestività della impugnazione, proposta dopo la scadenza del termine perentorio di giorni dieci, stabilito dall'art. 71-ter, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, decorso a far tempo dal 16 settembre 2011 (per effetto della sospensione feriale) e spirato il 25 settembre 2011.
In proposito giova ricordare che l'art. 236 disp. coord. cod. proc. pen., comma 2 (la norma dispone: "Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo 2-bis del titolo 2 della stessa legge") non reca alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza.
Consegue che l'art. 11-ter dell'Ordinamento penitenziario (contenuto nel capo 2-bis del titolo 2) non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento (cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, Passamani, massima n. 234147, circa la intervenuta abrogazione delle disposizioni del suddetto capo 2-bis in relazione alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza). Pertanto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza continua ad essere esperibile (soltanto) per violazione di legge e nel termine di dieci giorni (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 25079, Gianni;
Sez. 1, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti;
Sez. 1, 12 febbraio 2009, n. 9508, Testa, non massimate sul punto, e Sez. 1, 20 ottobre 2010, n. 39314, Farinella, massima n. 248844).
Tanto stabilito, nessuna rilevanza assumono patologie ed er-ror in procedendo, occorsi nel procedimento, in quanto l'ordinanza deliberata non può essere sottratta al regime delle impugnazioni stabilito della lex specialis processuale per tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, in carenza di deroga normativa. E, del pari, privo di giuridico pregio è il rilievo della (ritenuta) abnormità della ordinanza, posto che le anche le impugnazioni dei provvedimenti abnormi soggiacciono alla osservanza dei termini perentori prescritti dalla legge (v. per tutte: Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 11, Quarantelli, massima n. 208221, secondo la quale "i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi" laddove, peraltro, nella specie non è certamente configurabile la ipotesi eccezionale, considerata nel citato arresto delle Sezioni Unite, della "anomalia genetica così radicale che determinando l'inesistenza materiale o giuridica dei provvedimenti e "rendendoli inidonei a passare in giudicato. può essere denunciata in qualsiasi momento").
Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso senza condanna della Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di alcuna somma alla cassa delle ammende, in quanto il Ministro della Giustizia non riveste la qualità di "parte privata" richiesta dall'art. 616 cod. proc. pen.. In proposito - è appena il caso di aggiungere - il Collegio non ignora l'arresto di questa Corte, a Sezioni Unite, del 26 giugno 2002, n. 34559, De Benedictis, massima n. 222265, circa la condanna al pagamento delle spese processuali del Ministero della economia e delle finanze, nel caso di rigetto del ricorso proposto da quella Amministrazione avverso provvedimento in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
reputa, tuttavia, che il ritenuto "accomunamento" della Amministrazione ricorrente alla parte privata - in carenza di ulteriori esplicazioni offerte dal citato arresto - sia da porsi in relazione colla peculiarità del procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione nel quale la Pubblica Amministrazione riveste il mero ruolo di parte convenuta, contraddittore necessario della domanda attorea di ristoro pecuniario, colla conseguenza che, in caso di soccombenza, deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte privata vittoriosa. Sicché, fatta salva tale tipologia di procedimento, non è dato apprezzare la ricorrenza di motivi sorta per derogare al chiaro dettato normativo dell'art. 616 cod. proc. pen. di esenzione della parte pubblica dal pagamento delle spese processuali e dal versamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012