Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di non luogo a provvedere sul reclamo generico del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avente ad oggetto la disposizione interna alla Casa di Reclusione che vieta la spedizione di libri dal soggetto recluso ai propri familiari, trattandosi di provvedimento che non incide su diritti soggettivi del medesimo. (La Corte in motivazione ha evidenziato, al fine di escludere la violazione di diritti soggettivi, che la normativa primaria contempla espressamente la sola facoltà per il detenuto di ad acquistare e tenere presso di sé i libri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 9674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9674 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3144
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 8217/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NO N. IL 03/01/1946;
avverso il decreto n. 20171/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO, del 06/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 6.11.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo generico L. n. 354 del 1975, ex art. 35, (da ora in poi ord. pen.) inoltrato dal detenuto
TO ON, in quanto non inerente a violazione di diritti. Con il reclamo il TO - soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. - aveva posto all'attenzione del Magistrato di Sorveglianza la disposizione interna alla Casa di Reclusione che vieta la spedizione di libri dal detenuto ai propri familiari, ritenendola lesiva del diritto di proprietà sui libri medesimi, da lui acquistati durante il periodo detentivo.
2. Ricorre per cassazione TO ON anche a mezzo del difensore (con dichiarazione di ricorso personale del 27.11.2012 e motivi depositati il 20.12.2012), deducendo vizio di motivazione, violazione delle disposizioni normative in tema di corrispondenza (artt. 18 e 18 ter ord.pen.), violazione del diritto di proprietà. In sintesi, il ricorrente nel ricorso personale si limita a riproporre le doglianze portate all'attenzione del Magistrato di Sorveglianza (violazione del diritto di proprietà sui libri) mentre il successivo sviluppo dei motivi - da parte del difensore - comporta un ampliamento dell'ambito degli stessi.
In particolare si osserva che la limitazione all'invio di libri ai familiari deriva - in via generale - dai contenuti di una circolare emanata dal DAP nel novembre 2011 recepita dalla Direzione della Casa di Reclusione di Milano - Opera.
Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittimo in quanto limitativo del diritto dei detenuti alla corrispondenza con i familiari previsto dall'art. 18 ord.pen., diritto sottoposto a limitazioni solo in virtù di atto motivato emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi del successivo art. 18 ter.
Inoltre, si ribadisce che essendo prevista la facoltà - in capo al detenuto - di acquistare libri, la previsione di un divieto alla loro trasmissione finirebbe con il limitare i poteri di disposizione sulla res acquistata, violando le previsioni costituzionali in tema di proprietà.
Il provvedimento impugnato, infine, nel rimettersi a quanto rappresentato dalla Direzione della Casa di Reclusione sarebbe sostanzialmente privo di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
A seguito della decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 26 del 1999 il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi (si vedano, tra le molte, Sez. 7^n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez. 7^ n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489). La stessa decisione n. 26 del 1999 della Corte Cost. muove dal presupposto dell'esistenza di situazioni giuridiche soggettive che, per loro natura, non possono essere disconosciute in virtù della intervenuta restrizione di libertà ed in via generale le indica nei "diritti" suscettibili di essere lesi per effetto del potere dell'amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del trattamento di ciascun detenuto o per effetto di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere.
Da tale generale previsione deriva che per poter individuare la natura della posizione giuridica soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale, deve aversi riguardo da un lato alla tipologia di interesse del soggetto che si assume lesa (posto che soltanto gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo possono essere qualificati in termini di diritti soggettivi) dall'altro alla conformazione normativa del potere esercitato dall'amministrazione (posto che lì dove la norma primaria conferisce un potere discrezionale all'amministrazione non può parlarsi di violazione di un diritto soggettivo ma al più di interesse legittimo, direzionato alla verifica del corretto utilizzo di tale potere discrezionale).
Ciò posto, va detto che nel caso in esame non si verte in tema di violazione di un diritto, posto che la normativa primaria individua la facoltà per il detenuto - all'art. 18 ord. pen., comma 6 - ad acquistare e tenere presso di sè i libri in libera vendita all'esterno. La limitazione al successivo inoltro, peraltro operata nei confronti di soggetto già sottoposto a regime differenziato e al visto di controllo sulla corrispondenza, non incide pertanto su una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo, posto che viene in ogni caso assicurata la fruizione da parte dell'interessato del contenuto della pubblicazione, in ciò risolvendosi il contenuto essenziale del diritto di proprietà sulla res.
L'inoltro è infatti attività diversa, sottoposta di per sè a limitazioni e controlli e che, pertanto, non può rientrare nel contenuto del diritto di proprietà lì dove il soggetto sia sottoposto a restrizione di libertà, peraltro conformata da esigenze di sicurezza sottese all'adozione del provvedimento applicativo del particolare regime di cui all'art. 41 bis ord.pen..
L'assenza di una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo rende, pertanto, inammissibile il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a, versamento della somma di denaro di Euro 1000,00, favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.