Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 29971
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo, abbia riconosciuto il risarcimento dei danni patiti dal detenuto per effetto della detenzione subita in spazi angusti, non può essere considerato inesistente ma abnorme perché emesso in violazione delle regole di riparto interno della giurisdizione ordinaria e come tale va impugnato nel termine di dieci giorni dal momento della sua comunicazione. (Conf. nn. 29972, 29973, 29974, 29975/2013, n.m.).

Commentario1

  • 1Magistrato di sorveglianza di Alessandria, decreto 31 ottobre 2014; giudice Vignera, ric. O.
    Vignera Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2014

    ESECUZIONE – VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU – RIMEDI RISARCITORI – ART. 35-TER O.P. – RETROATTIVITA' – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 29971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29971
Data del deposito : 21 maggio 2013

Testo completo