Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo, abbia riconosciuto il risarcimento dei danni patiti dal detenuto per effetto della detenzione subita in spazi angusti, non può essere considerato inesistente ma abnorme perché emesso in violazione delle regole di riparto interno della giurisdizione ordinaria e come tale va impugnato nel termine di dieci giorni dal momento della sua comunicazione. (Conf. nn. 29972, 29973, 29974, 29975/2013, n.m.).
Commentario • 1
- 1. Magistrato di sorveglianza di Alessandria, decreto 31 ottobre 2014; giudice Vignera, ric. O.Vignera Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2014
ESECUZIONE – VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU – RIMEDI RISARCITORI – ART. 35-TER O.P. – RETROATTIVITA' – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 29971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1794
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 13152/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
nei confronti di:
RA EA N. IL 06/10/1970;
avverso l'ordinanza n. 4330/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE, del 14/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. A. P. VIOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, in parziale accoglimento del reclamo di EA LL, ha condannato il Ministero della giustizia al risarcimento del danno del complessivo importo di Euro 2600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per la lesione dei diritti soggettivi di detenuto in conseguenza dell'essere stato recluso all'interno di una cella di mq. 11,50 circa, con unica finestra e con annesso servizio igienico sprovvisto di acqua calda, munita di letti a castello il più alto dei quali posto a cinquanta cm. dal soffitto e dotata di impianto di riscaldamento funzionante, nel periodo invernale, esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 21,00, camera da condividere con altri due detenuti e all'interno della quale doveva permanere per diciotto ore al giorno.
Il Magistrato di sorveglianza ha affermato che la mancanza di uno spazio minimo vitale in stato di detenzione costituisce una violazione del diritto fondamentale del detenuto previsto dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha quindi dichiarato la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria in termini, lato sensu, contrattuali, con conseguente obbligo risarcitorio. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -, deducendo:
- difetto di motivazione. In una parte della motivazione si è affermato che l'Amministrazione penitenziaria ha rivolto attenzione nei confronti del detenuto e in altra parte, con evidente contraddizione, si è detto che quello stesso detenuto è stato trattato come mero oggetto di esecuzione penale.
- Violazione di legge. L'ordinanza è errata nella parte in cui si è detto che il detenuto non ha partecipato ad alcuni progetti predisposti dall'Amministrazione, perché sarebbe stato necessario dimostrare che questi avesse chiesto di parteciparvi e avesse ricevuto un rifiuto dall'Amministrazione. Inoltre, l'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria di predisporre strumenti trattamentali costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché non è sufficiente, per affermare una responsabilità per danni dell'Amministrazione, dedurre che il trattamento non si sia rivelato efficace. Sono poi errate le affermazioni dell'ordinanza, secondo cui gli incontri e i colloqui con i familiari non possono considerarsi parte integrante del trattamento, e la cura nella scelta dei detenuti non può essere presa in considerazione nella valutazione del trattamento, è del pari errata l'affermazione per la quale dal sovraffollamento carcerario discende per necessità l'inefficacia del trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Come - anche di recente - affermato da questa Corte, i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che afferiscono alla materia dei diritti soggettivi del detenuto (in quel caso, ai colloqui visivi e telefonici) sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza avverso la quale può essere proposto ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa - Sez. 1, n. 39314 del 20/10/2010 (dep. 5/11/2010), P.M. in proc. Farinella, Rv. 248844. Nella pronuncia che ha affermato tale principio di diritto si è ricordato che, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003 - dep. 10/06/2003, Gianni, Rv. 224603, in tema di reclami contro i provvedimenti dell'amministrazione incidenti su posizioni soggettive tutelabili si applica - per esigenze di garanzia e di speditezza e semplificazione - la procedura prevista dagli artt. 14-ter, 69 e 71- ter ord. pen., e il termine per proporre ricorso è perciò di dieci giorni.
In quell'occasione le Sezioni unite ebbero cura di precisare che la proponibilità del ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza sui reclami di detenuti e internati e nelle materie indicate nell'art. 69 ord. pen., secondo il disposto dell'art. 71-ter dello stesso testo legislativo, non era venuta meno in forza dell'art. 236 norme coord. cod. proc. pen., comma 2, "giacché, in base al letterale tenore di detto articolo, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel capo 71-bis del titolo 2 dell'ordinamento penitenziario (tra le quali è compreso l'art. 71- ter) opera limitatamente a quelle, fra le dette disposizioni, che riguardano il tribunale di sorveglianza e le materie di competenza del medesimo e non si estende a quelle che riguardano il magistrato di sorveglianza ...".
Osservarono quindi che il soddisfacimento delle esigenze di garanzia e di celerità è affidato al modello procedimentale artt. 14-ter e 69 ord. pen. e art. 71 ord. pen. e segg., che prevede: "il termine di cinque giorni per l'avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore, la partecipazione non necessaria del difensore e del pubblico ministero;
la facoltà dell'interessato di presentare memorie;
il termine di dieci giorni per proporre reclamo;
la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento".
Il ricorso ora in esame è, per le ragioni dette, tardivo, siccome proposto il 28 febbraio 2012 e quindi ben oltre i dieci giorni a far data dal 13 febbraio 2012, giorno in cui il provvedimento impugnato fu comunicato al ricorrente.
Nè a conclusioni diverse può giungersi affermando, come ha fatto il procuratore generale nella requisitoria, che il provvedimento è inesistente e che, pertanto, la rilevazione della grave patologia che lo connota non è condizionata al rispetto dei termini perentori di impugnazione.
Questa Corte ha già affrontato il tema della risarcibilità, per provvedimento del magistrato di sorveglianza, dei danni da lesione dei diritti soggettivi del detenuto, affermando il condiviso principio di diritto, per il quale "è inammissibile il reclamo ex art. 35 ord. pen., avanzato al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto della detenzione subita in spazi angusti in relazione alla violazione di diritti fondamentali, trattandosi di pretesa azionabile unicamente in sede civile" - Sez. 1, n. 4772 del 15/1/2013 (dep. 30/1/2013), Vizzari, Rv. 254271. Ma da questa premessa non può discendere la conseguenza dell'inesistenza dell'eventuale provvedimento adottato in violazione delle regole di riparto interno della competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, avendo le Sezioni unite - di recente - affermato, in linea con l'orientamento delle Sezioni unite civili, che "la distribuzione degli affari all'interno di un ufficio giudiziario appartenente alla Magistratura ordinaria non crea questioni di giurisdizione (così, testualmente, Sez. U civ., n. 10959 del 22/05/2005), e ciò perché è di giurisdizione solo la questione che attiene all'individuazione delle sfere di attribuzione rispettive del giudice ordinario e dei giudici speciali e alla delimitazione di tali attribuzioni rispetto alla pubblica amministrazione e ai giudici stranieri, ma non quella relativa alla ripartizione degli affari tra giudici, civili o penali, appartenenti alla stessa giurisdizione ordinaria" - Sez. U, n. 491 del 29/9/2011 (dep. 12/1/2012), Pislor, Rv. 251265 -. È stato quindi superato il precedente approdo interpretativo, per il quale era "giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio" - Sez. U, n. 25 del 24/11/1999 (dep. 6/12/1999), Confl, giurisdizione in proc. Di Dona, Rv. 214694. E anche a voler qualificare il provvedimento ora in esame in termini di atto abnorme, per difetto di potere del magistrato di sorveglianza in tema di risarcimento del danno al detenuto, deve comunque rilevarsi che anche gli atti abnormi soggiacciono al regime delle impugnazioni, ivi compresa la disciplina sui termini di impugnazione:
a tal proposito le Sezioni unite hanno statuto che "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, va identificato in quello indicato dal ricorrente" - Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001 - dep. 24/09/2001, P.G. in proc. Chirico, Rv. 219597. L'unica particolarità è data allora dall'evenienza che, proprio in ragione dei profili di abnormità, il termine iniziale di impugnazione possa essere individuato nel momento di effettiva conoscenza da parte del soggetto interessato all'impugnazione, ma nel caso di specie l'effettiva conoscenza si è avuta con la comunicazione rituale del provvedimento all'interessato.
Alla rilevata intempestività del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013