Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
PEGISTRAZIONE E BOLLO OTINE GIUDICE DI PACE)8 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO restituzione00652/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SE Composta dagli Ill.mi Sigg i Ma - Presidente Dott. Angelo GRIECO RG.N. 3464/00 1365 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere - Cron. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, 1'Avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato epresso CAPRUZZI, giusta difeso dall'avvocato BIANCALAURA mandato a margine del ricorso;
- ricorrente M
contro
PE ANTONIO;
- intimato avverso la sentenza n. 1985/99 del Giudice di pace di BARI, depositata il 07/10/99;2002 1479 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- صدا udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
2 مudito per il ricorrente l'Avvocato Benedetto per ح ل ا delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
F -2- مرا Com. Bari 3 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 18 maggio 1998 NT PE convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Bari il Comune di quella città, chiedendo che fosse accertata e dichiarata agli - effetti del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 17 del D. P. R. n. 602 del 1973 l'illegittimità dell'iscrizione, nei ruoli esattoriali ed in suo pregiudizio, della somma di lire 1.546.625 derivante da presunte contravvenzioni al codice della strada accertate negli anni 1988, 1991 e 1992. Gli importi di cui alle contravvenzioni erano stati richiesti in pagamento dall'ente territoriale, rispettivamente, con avviso di mora n. 73561, conseguente a cartella esattoriale n. 5665114; con avviso di mora n. 76561, conseguente a cartella esattoriale n. 5665433; con avviso di mora n. 272387, conseguente a cartella esattoriale n. 6447182; con avviso di mora n. 19075662, conseguente a cartella esattoriale n. 6866179; con avviso di mora n. 18927905, conseguente a cartella esattoriale n. 68963248. L'attore chiese quindi il rimborso integrale, a titolo d'indebito oggettivo, della somma predetta, nel frattempo da lui versata presso il S. E. S. I. T. di Bari al solo fine di evitare la riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo, oltre agli interessi e al danno da svalutazione. Instaurato il contraddittorio, il Comune di Bari restò contumace. th Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 7 ottobre 1999, 4 accolse la domanda e, per l'effetto, condannò il Comune convenuto a pagare al PE la somma di lire 1.546.625, con gli interessi legali a far tempo dalla data del versamento. Condannò altresì il Comune al pagamento delle spese del giudizio, attribuite al procuratore anticipante. Il giudicante, ritenuta la propria competenza per valore ("in assenza di norme che limitano la sua cognizione - per motivi di funzione alla competenza del Pretore": sentenza, pag. 2), - affermò: che la domanda era fondata sull'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e sull'art. 17 del D. P. R. n. 602 del 1973; che, infatti, per la riscossione di somme relative a violazioni di norme del codice della strada si doveva fare riferimento al citato art.27, che richiamava le disposizioni previste per l'esazione delle imposte dirette, tra cui l'art. 17 del menzionato D. P. R., alla stregua del quale le somme dovute dovevano essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
che, nel caso in esame, nei confronti del PE erano state elevate contravvenzioni negli anni 1993, 1994, 1991, e 1988, mentre i ruoli per l'esazione coattiva delle sanzioni erano stati formati ed emessi dopo la scadenza del termine perentorio di legge (secondo i calcoli eseguiti in sentenza). انک Avverso la suddetta pronunzia il Comune di Bari, in persona del 5 sindaco p. t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso per cassazione è ammissibile, vertendosi in tema di sentenza del Giudice di pace emessa su azione per (asserito) indebito oggettivo relativamente a somma non eccedente i due milioni (artt. 113, 2° comma, 339, 3° comma, c. p. c.; cfr. Cass., sez, un., 15 ottobre 1999, n. 716/SU). Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione di norme procedimentali di cui agli artt. 12, 22, 23 e 27 della legge n. 689 del 1981, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c. p.c. Il Giudice di pace avrebbe erroneamente qualificato la domanda del PE come ripetizione di somme previo accertamento negativo del credito, applicando dopo tale erronea qualificazione le regole proprie dell'ordinario processo di cognizione. Invece sarebbe principio ormai consolidato che, quando sia stata emessa cartella esattoriale o avviso di mora in assenza di ordinanza ingiunzione, come avvenuto nel caso di specie, ovvero s'intenda contestare il verbale di contravvenzione o qualsiasi atto del procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 6 del 1981, si debba proporre l'opposizione contemplata dagli artt. 22 e ss. della detta legge, nel termine e dinanzi all'autorità ivi indicata, opposizione costituente l'unico rimedio esperibile anche quando il soggetto lamenti la tardiva iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria. Non sarebbe sostenibile una differenza tra annullamento di sanzioni e rimborso delle stesse, trattandosi di unico oggetto ancorché diversamente prospettato. Al suddetto principio di diritto si sarebbe pervenuti sia in base a quanto argomentato da questa Corte (sentenza n. 190 del 1992) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 1994), sia in forza dei precetti di cui alla legge n. 689 del 1981 (in particolare: artt. 12, 22, 23, 27). Pertanto la domanda si sarebbe dovuta proporre con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale e/o dell'avviso di mora, dinanzi al giudice indicato dalla citata normativa. Né una deroga a tale normativa procedimentale potrebbe essere nel caso di specie giustificata dalla qualificazione della domanda come ripetizione d'indebito oggettivo, perché tale qualificazione non varrebbe a superare l'esigenza di proporre l'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981. E, peraltro, nella fattispecie mancherebbe anche il presupposto di cui all'art. 2033 cod. civ., lly essendo il pagamento dovuto in forza delle sanzioni irrogate e non + opposte nei termini e con le modalità previste dalla normativa violata dalla sentenza impugnata. I suddetti principi non sarebbero modificabili con una pronunzia secondo equità. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 27-28 L. n. 689 del 1981, 17 D.P.R. n. 602 del 1973, 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale, 2033 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c.). Il Giudice di pace erroneamente avrebbe ritenuto applicabile alle sanzioni pecuniarie irrogate a seguito di accertamento d'infrazioni al codice della strada l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto le dette sanzioni non sarebbero attinenti alla materia dei tributi. Con il terzo mezzo di cassazione, infine, il Comune di Bari denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1147 (comma 3°) cod. civ. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,cod. proc. civile. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ. e condannando illegittimamente la P.A. al rimborso, avrebbe disposto anche il versamento all'attore degli interessi legali a far tempo dalla data del pagamento, così ipotizzando che la riscossione delle sanzioni by 8 fosse non soltanto non dovuta ma altresì posta in essere in mala fede, in difetto di qualsiasi prova e senza alcuna motivazione. Il primo motivo del ricorso è fondato (nei termini in prosieguo indicati) ed assorbente. Come risulta dalla sentenza impugnata, al PE furono applicate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di lire 1.546.625, in relazione a contravvenzioni al codice della strada accertate (in numero di cinque) negli anni 1988, 1991 e 1992. Le sanzioni furono irrogate negli anni 1988, 1991, 1993 e 1994, mentre i successivi ruoli per l'esazione coattiva delle medesime furono formati ed emessi in epoche diverse, comunque dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (sentenza, pag. 3). Sempre dalla sentenza impugnata risulta che all'attuale intimato pervennero cinque avvisi di mora conseguenti ad altrettante cartelle esattoriali e che egli pagò l'importo complessivo predetto "al solo fine di evitarsi la riscossione coatta delle somme iscritte a ruolo" e propose poi, nel maggio 1998, l'azione di restituzione per asserita illegittimità di tale iscrizione, stante la decadenza di cui al citato art. 17. Nel caso in esame, dunque, è stato fatto valere, ed è stato riconosciuto dal giudice, un presunto vizio inerente alla formazione del titolo esecutivo. ви In questo quadro, va notato che - ai sensi dell'art. 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - le disposizioni del primo capo di detta legge, destinato alla disciplina delle sanzioni amministrative, si osservano (in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito) per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Nella fattispecie era dunque applicabile la normativa di cui alla legge indicata;
e di ciò neppure la sentenza impugnata dubita, tant'è che si richiama all'art. 27 della legge n. 589 (recte: 689) del 1981. Orbene, come questa Corte ha già affermato, qualora - in assenza dell'ordinanza/ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n. 689 -si faccia direttamente luogo all'emissione ed alla del 1981 notificazione della cartella esattoriale e del conseguente avviso di mora, la tutela spettante all'intimato è azionabile mediante il rimedio dell'opposizione ( contro la cartella o l'avviso di mora) prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, con la possibilità di far valere non soltanto vizi propri di tali atti ma anche di contestare la legittimità dell'esercizio del potere sanzionatorio, contestazione che la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione non ha consentito, onde il relativo momento di garanzia va recuperato per l'appunto in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora (cfr. Cass., sez. un., 13 : luglio 2000, n. 491, in motivazione;
Cass., 10 marzo 2000, n. 10 2293; Cass., sez. un., 23 novembre 1995, n. 12107; Cass., sez. un., 10 gennaio 1992, n. 190). Ciò comporta però che, con riguardo a tali controversie, debbano trovare applicazione la competenza e le regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, sicché questa va proposta (nelle forme di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981) nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella o dell'avviso di mora. L'inutile decorso di detto termine rende l'opposizione inammissibile (art. 23, primo comma, legge n. 689 del 1981). E il titolo così formatosi non è più contestabile se non per vizi inerenti alla fase successiva. Nel caso in esame non risulta emessa ordinanza-ingiunzione per le violazioni al codice della strada ascritte all'intimato. Alla stregua delle risultanze della sentenza impugnata deve ritenersi che al PE siano state notificate le cartelle esattoriali o, almeno, i conseguenti avvisi di mora (tant'è che egli provvide al pagamento delle somme al fine di evitare la riscossione coattiva). Pertanto il detto PE non poteva proporre in via ordinaria l'azione diretta ad ottenere la declaratoria d'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (per la presunta decadenza ex art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973), e la connessa domanda di restituzione, perché tali pretese erano ormai precluse dal mancato esperimento dell'opposizione avverso le cartelle esattoriali o gli avvisi di mora 11 entro il termine previsto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 689 del 1981. Né si potrebbe giungere a diversa conclusione invocando i poteri equitativi del Giudice di pace, perché quest'ultimo, anche quando giudica secondo equità, resta obbligato all'osservanza delle norme processuali (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), e nel caso di specie la sentenza impugnata è incorsa per l'appunto in violazione delle regole procedimentali poste dalla legge n. 689 del 1981. Le restanti censure restano assorbite. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (art. 382, comma terzo, c.p.c.). Il PE, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Bari, liquidate come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese processuali relative al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il PE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 625 (seicentoventicinque), di cui euro 500 (cinquecento) per onorari, Dur RG. 3464/0 12 dichiarando compensate le spese relative al giudizio di primo grado. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente Il consigliere est. ee helo n Abound farmaker CORTES IL CALIFA Det Quold RAZIONE E BOLLO 39 . 21-11-1991, N.374 NE GIUDICE DI PACE)