Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO GI - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPAOLO MARDEGAN, MARCO DE ROSA, giusta delega a margine dal ricorso;
contro
ARREDAMENTI F.LLI RO SNC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1589/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. F.lli AR proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso le aveva ingiunto, su ricorso di GI NÒ, il pagamento della somma di lire 900.000.000 a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda LI ID . L'opponente eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione poiché il contratto traslativo era stato sottoscritto da MA e DI AR in proprio ovvero, al più, quali compartecipi di una società di fatto solo tra essi costituita, senza spendita alcuna del nome della pretesa rappresentata. GI ID si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e deducendo, in particolare, che il costante riferimento nel contratto alla "società RA AR da RI ", era di univoco significato cosi come la costituzione da parte di tutti i fratelli AR, poco dopo il trasferimento dell'azienda, di una s.r.l. cui la stessa azienda era stata conferita.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 10 luglio 1995, accoglieva l'opposizione, ritenendo che il contratto fosse stato sottoscritto da MA e DI AR, come rappresentanti della "società F.lli AR" e non della s.n.c. RA AR e dunque di diverso soggetto giuridico.
Avverso detta sentenza GI NÒ proponeva appello che la Corte di Venezia rigettava con sentenza del 22 settembre 2000, osservando, per quanto qui ancora interessa, che: 1) la denominazione riportata nell'atto di trasferimento, pur facendo riferimento alla sede della s.n.c., non coincideva con quella di tale società; 2) nella scrittura privata del 31 marzo 1993, avente una apparente portata obbligatoria, i due sottoscrittori avevano manifestato l'intendimento, dopo breve tempo realizzato, di costituire una società alla quale solo essi avrebbero partecipato e la cui sede, non ancora definitivamente stabilita, ben sarebbe potuta risultare in RI;
in questa prospettiva assumeva rilievo la causa promossa da MA e DI AR nei confronti del NÒ per ottenere l'attuazione del rapporto obbligatorio;
3) la successiva costituzione, da parte di tutti i fratelli AR, di una s.r.l. in cui sarebbe stata riversata l'azienda acquisita non assumeva rilievo decisivo poiché la s.n.c. non appariva coinvolta nella costituzione della nuova società, sorta per iniziativa dei soli " MA e DI AR, per conto proprio e degli altri fratelli"; 4) la non fungibilità della spendita del nome dei fratelli con la spendita del nome della società rendeva irrilevante la prova per testi articolata in primo grado;
5) la prova per testi dedotta con l'atto di appello non era significativa quanto alla circostanza che, nei pregressi rapporti tra il cedente e la s.n.c, in nome e per conto di questa avevano agito MA e DI AR e non poteva trovare ingresso, perché comportava inammissibili valutazioni, quanto alla qualità rivestita dai predetti MA e DI AR durante le trattative ed in occasione della scrittura del 31 marzo 1993; 6) infine, la richiesta esibizione del libro paga e matricola della s. r. l., per dimostrare che l'azienda alienata era gestita da un ex dipendente dell'appellante, aveva carattere esplorativo e, comunque, non aveva carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia. Avverso detta sentenza GI NÒ propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La s.n.c. Arredamenti dei RA AR non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per l'omesso o insufficiente esame di istanze istruttorie, deducendo, in particolare, che i capitoli di prova dedotti in primo grado e in appello erano diretti a dimostrare che MA e DI AR avevano sempre agito, nei rapporti con il ricorrente, quali rappresentanti della s.n.c. Arredamenti dei RA AR, unica società con la quale aveva trattato il ID, che non poteva immaginare che i predetti agissero in nome e per conto di un'altra società in quel momento ancora inesistente. Dalla esibizione del libro matricola della convenuta sarebbe, inoltre, emersa la decisiva circostanza che l'azienda ceduta era gestita da un dipendente della stessa convenuta, già dipendente del ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione degli elementi documentali dai quali era emerso che la convenuta aveva avuto l'intenzione di acquisire l'azienda del ID , prevedendone il trasferimento ad una nuova società, poi effettivamente costituita e denominata " Arredamenti NÒ s.r.l. ", facendo addirittura ricorso per il versamento dei tre decimi del capitale sociale alle somme esistenti sul conto corrente che l'azienda ceduta intratteneva presso la Banca Popolare di Castelfranco Veneto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla condanna alle spese di giudizio, considerato che la stessa Corte di appello aveva riconosciuto la complessità della vicenda contrattuale sottopostale.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto affetti dalla stessa ragione di inammissibilità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Da ciò consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Le censure proposte sono, pertanto, inammissibili perché, senza colpire specificamente il ragionamento del giudice di merito, chiedono nella sostanza a questa Corte di rivalutare la rilevanza dei mezzi di prova richiesti e non ammessi e dei documenti acquisiti al giudizio, trascurando del tutto che la Corte di merito ha preso in considerazione tanto gli uni quanto gli altri, escludendone la decisività con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare le spese del giudizio non richiede una specifica motivazione ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. s.u. 24 maggio 1972, n. 1640). Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004