Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PODOLO06558 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREN Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3570/00 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron.18634 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO PARCO LAMARO PAL 3 VIA A FALCONE 332 NAPOLI, in persona dell'amministratore ST IG, in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,domiciliato difeso dall'avvocato FRANCESCO FIERRO con studio in 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA E. CANTONE 125, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI GI IO, VE SAVERIO;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 8413/99 del Giudice di pace di 330 NAPOL I, emessa il 10/04/99 e depositata il 12/04/99 1 (R.G. 33618/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Condominio Parco Lamaro, Palazzo 3, Via A. Falcone 332, conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli Saverio Silvestre, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, ed il geom. Antonio Di IO per sen- tirli condannare al risarcimento dei danni, quantifica- ti in £. 1.900.000, conseguenti alla difettosa esecu- zione da parte del primo di lavori edili, dei quali il secondo aveva erroneamente certificato l'idoneità ad ovviare ad uno stato di pericolo. Nella contumacia dei convenuti, il giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti dell'impresa, per non aver eseguito i lavori a regola d'arte, mentre la rigettava nei confronti del Di IO, sul rilievo che, pur apparendo giusto sottolineare l'inadeguata profes- sionalità dimostrata nel rilasciare la certificazione ingannevole, eventualmente denunciabile all'Ordine di competenza ai fini disciplinari, doveva essere esclusa la sua responsabilità ai fini risarcitori, in quanto nulla risultava in atti che provasse una sua colpa nell'esecuzione dei lavori. Avverso la sentenza il Condominio ha proposto ri- corso per cassazione, censurando il rigetto della do- manda nei confronti del Di IO per contraddittorietà del processo logico giuridico seguito dal giudicante. MOTIVI DELLA DECISIONE Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità per ragioni di valore è consentito il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insana- contraddittorietà della motivazione (S.U. n. bile 716/99). Nella specie va in effetti ravvisata, come sostenu- to dal ricorrente con il primo motivo, la suindicata apparendo radicalmente illogico riconoscereipotesi, che il geom. Di IO aveva rilasciato al Condominio, per inadeguatezza professionale, una certificazione in- gannevole circa l'idoneità dei lavori eseguiti dall'impresa, così inducendolo a provvedere al pagamen- to, e poi escluderne la responsabilità per il risarci- 3 mento dei danni, in quanto esente da colpa nell'esecuzione dei lavori, atteso che il titolo di re- sponsabilità nei confronti del geom. Di IO era sta- to ricollegato dall'attore non già all'esecuzione dei lavori, ma al rilascio della certificazione erronea. Il primo motivó va quindi accolto, mentre va di- chiarato assorbito il secondo, concernente il mancato dell'addebito al Di IO della responsabilità esame anche quale direttore dei lavori. Pertanto la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assor- bito il secondo;
cassa in relazione l'impugnata sen- tenza e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice pace di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della corte di cassazione, il 5.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Para Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi,7.05.02 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello