Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA TA.01269 / 02 Aula 'B' IN NOME D OPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5066/99 Cron.3080 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati PONTUROrappresentato DOMENICO, DE ANGELIS CARLO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BIAGI 2001 ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO 3756 AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 331/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 23/12/98 R.G.N. 1405/98 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigwetto del ricorso, -2- 5064/99 svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bologna il lavoratore in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto ad usufruire, ai fini del trattamento pensionistico, di le contribuzioni tutte accreditate presso la gestione speciale coltivatori diretti per il periodo 1957/1961, ivi incluse quelle relative a periodi precedenti il compimento del 14° anno di età, quali risultano dagli elenchi in possesso dell'istituto; chiedeva altresì che venisse accertato che nessuna somma era dovuta all'INPS a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 24 della legge n. 977 del 1967 e che l'istituto venisse condannato alla restituzione Dhon delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda. il ricorso del lavoratore. Il Pretore accoglieva propostaL'impugnazione dall'istituto previdenziale veniva respinta dal Tribunale di Bologna. In motivazione il Tribunale osservava che nel caso di specie. per il minore, ancorchè adibito al lavoro agricolo nell'ambito della famiglia colonica prima del 14° anno, erano stati regolarmente corrisposti i contributi previdenziali allo SCAU;
che il diritto di rivalsa di cui all'art. 24 legge n. 977 del 1967 era previsto solo in caso di mancata contribuzione e nei confronti del solo datore di lavoro e non del lavoratore;
che non era stato neppure provato dall'INPS che il lavoratore era obbligato alla rivalsa in qualità di erede del titolare della famiglia colonica e che, in ogni caso, all'erede la rivalsa poteva essere chiesta pro quota e non per l'intero. Avverso detta sentenza 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione della legge 4.4.1952 n. 218, della legge 28.10.1957 n. 1047, della legge 22.7.1966 n. 613, degli artt. 1 e 24 della legge 17.10.1967 n. 977 e sostiene: che la disciplina del rapporto assicurativo previdenziale dei coltivatori diretti esclude il diritto e l'obbligo dei minori di età inferiore a 14 anni di essere iscritti fra le unità attive del nucleo familiare;
che, Than infatti l'art. 2 legge n. 218/1952, richiamato dall'art. 4 legge n. 1047/1957 e dall'art. 5 legge n. 9/1963 (istitutive dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti) indica con chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali deve essere operata solo nei confronti dei minori che hanno compiuto il 14° anno di età; che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 613/1966, i contributi indebitamente versati in favore di minori di 14 anni non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni;
pertanto in siffatta ipotesi devono trovare applicazione gli articoli 1 e 24 della legge n. 977/1967in forza dei quali l'INPS ha diritto di rivalsa nei confronti del titolare della famiglia colonica per il recupero degli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti dal familiare coltivatore;
che in ogni caso quest'ultimo, in quanto successore a titolo universale,,è 3 tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte dal suo dante causa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione ed ha : formulato in materia il seguente principio di diritto: "L'esperibilità da parte dell'INPS dell'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro per le prestazioni corrisposte ai minori di età (prevista dall'art. 24 della legge n. 977 del 1967 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) è subordinata a due precise condizioni: a) adibizione del minore al lavoro in violazione del requisito dell'età minima stabilito dalla stessa legge;
b) mancato о illegittimo versamento della contribuzione Ne consegue che, in riferimento alle fattispecie regolate dalla (previgente ) legge n. 1047 del 1957, per contributi versati in favore dei lavoratori autonomi minorenni componenti della famiglia colonica in qualità di coltivatori diretti per l'intero anno nel corso del quale essi avessero compiuto il 14° anno di età, la suddetta azione non è esperibile sia per la mancanza all'epoca del divieto di lavoro autonomo in agricoltura per gli infraquattrodicenni (introdotto soltanto dall'art. 3 della legge n. 977 del 1967 e non desumibile, per il periodo anteriore, dal richiamo alla legge n. 218 del 1952 contenuto nell'art. 4 della legge n. 1047 del 1957), sia per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio e per la piena legittimità del rapporto assicurativo (desumibili dalle caratteristiche proprie della famiglia coltivatrice e dalla circostanza che l'art. 5 della legge n. 1047 cit. faceva riferimento, per gli accreditamenti contributivi, al nucleo familiare nella sua composizione risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento, così consentendo di includervi anche i componenti minorenni per tutto l'anno nel corso del quale avessero compiuto i quattordici anni di età)" (Cass. n. 5244 del 2001, Cass. n. 6371 del 1999, Cass. n. 9532 del 1999, Cass. n. 8415 del 1999, Cass. n. 8452 del 1999). Orbene, essendo incontestato agli atti che l'assicurato possa vantare contribuzione maturata prima del raggiungimento del 14° anno nel regime della legge n. 1047 del 1957 e dovendo ritenersi che tale contribuzione sia legittimamente accreditata in divieto, si rivela priva di ogni mancanza di esplicito fondamento la pretesa di rivalsa dell'istituto fondata sull'art. 24 della legge n. 977 del 1967. Detta rivalsa in effetti non è esperibile sia per la mancanza all'epoca del divieto di lavoro in agricoltura per gli infraquattordicenni, sia per la mancanza Dan di un datore di lavoro in senso proprio, sia per la piena legittimità del rapporto assicurativo. In ogni caso tale azione troverebbe ragione solo in una ingiustificata applicazione retroattiva della norma, essendo la fattispecie interessata già all'atto dell'entrata in vigore della legge n.concretata 977/1967. Ai principi di diritto sopra trascritti, cui il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione, risulta essersi conformato anche il Tribunale di Bologna, sicchè la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure mossele dal ricorrente. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna dell'INPS al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, limitatamente agli onorari per la liquidabili discussione in pubblica udienza, da distrarsi in favore dell'antistatario.
P.Q.M.
e condanna l'INPS al pagamentoLa Corte rigetta il ricorso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 31000 (paria 16,61, oltre a lire un milione per onorari, che distrae in favore dell'avv. Franco Agostini. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001 Il Presidente : Il Cons. estensore: Vinceurs ES ОН ДВ ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Stillin O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 633 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2002 oggi. IL CANCELLIE