Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, in relazione ai fatti di lieve entità di cui al precedente comma quinto, deve ritenersi applicabile, in quanto prevede un trattamento più favorevole all'imputato, anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2009, n. 21556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21556 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 715
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40646/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU GI, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 31 gennaio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GUARIGLIA Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 febbraio 1997 dal Tribunale di Orvieto, confermava il giudizio di colpevolezza di GI IU in ordine ai due episodi di cessione di stupefacenti contestati, in concorso con LG CI, ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000.000 di multa.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione assieme al suo difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l'illogicità della motivazione della sentenza, per non aver ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di applicazione concordata della pena presentata dall'imputato nel corso del primo grado del giudizio.
Con un secondo motivo il ricorrente, sulla base della nuova formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 5 e 5 bis, ha chiesto l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, in quanto sanzione più favorevole, introdotta successivamente alla celebrazione del giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo è manifestamente infondato.
Preliminarmente, deve ribadirsi che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice che rigetti la richiesta di patteggiamento dell'imputato, ritenendo giustificato il dissenso, a suo tempo espresso dal pubblico ministero, in quanto si tratta di valutazioni di merito, nelle quali sono riversati giudizi sulla incongruità della pena proposta dall'imputato e sulla ragionevolezza dell'opposizione della pubblica accusa (Sez. 6, 22 ottobre 2002, n. 3383, Falletti). Nella specie, il preteso vizio di motivazione consiste nel fatto che i giudici d'appello avrebbero, da un lato, ritenuto giustificato il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di "patteggiamento" avanzata dall'imputato in relazione alla eccessiva mitezza della pena proposta, dall'altro, avrebbero ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado, determinandola in misura addirittura inferiore a quella oggetto della richiesta ex art. 444 c.p.p.. Invero, la rilevata contraddittorietà della motivazione non sussiste, in quanto dalla sentenza impugnata si apprende che la proposta dell'imputato aveva ad oggetto la pena detentiva di mesi dieci di reclusione, sicuramente inferiore a quella poi determinata dalla Corte d'appello, pari ad un anno e mesi quattro di reclusione, per cui la giustificazione del dissenso del pubblico ministero fondata sulla "mitezza della pena" in relazione alla gravità dei fatti contestati, appare del tutto logica e coerente, dovendo escludersi ogni ipotesi di contraddittorietà tra tale valutazione e la scelta di operare una accorta riduzione della pena inflitta in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., per conformare la sanzione al concreto disvalore della condotta posta in essere dall'imputato.
4. - È invece fondato il secondo motivo.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, introdotto con la L.21 febbraio 2006, n. 49, prevede per i fatti di lieve entità
disciplinati nel precedente comma 5, che, limitatamente ai reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e per i quali non sia concedibile la sospensione condizionale della pena, il giudice, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.54. In questo modo, le ipotesi rientranti nel fatto di lieve entità
possono usufruire di un trattamento sanzionatorio alternativo rispetto alla sanzione detentiva, che può addirittura consentire la sostituzione del lavoro di pubblica utilità rispetto alla pena massima prevista che è quella di sei anni.
Si tratta di una norma ispirata da un'apprezzabile finalità di recupero e di risocializzazione, che introduce un trattamento sicuramente più favorevole all'imputato rispetto alla precedente disciplina del "fatto di lieve entità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che non prevedeva alcuna possibilità di applicazione di "sanzioni sostitutive", sebbene differenziasse le sanzioni in relazione alla tipologia della sostanza stupefacente. Che si tratti di una disposizione di maggior favore lo si desume non solo dalla specie della sanzione, che non ha natura detentiva, ma anche dalle modalità esecutive previste dal richiamato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54: ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;
l'attività lavorativa viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e la relativa prestazione non può superare le sei ore di lavoro settimanale "da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute", anche se è previsto che l'interessato possa richiedere di svolgere il lavoro per un tempo superiore, che però non può oltrepassare le otto ore settimanali. Pertanto, nel caso in esame l'applicabilità della nuova norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis si giustifica in base al principio previsto dall'art. 2 c.p., secondo cui in caso di diversità tra la legge del tempo del commesso reato e quella successiva, trova applicazione quella "le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". A questi fini resta irrilevante che la disposizione più favorevole sia rimessa alla "concretizzazione del giudice", peraltro all'interno di un ambito applicativo piuttosto indeterminato quale quello previsto dal comma 5 bis cit., in quanto la valutazione che deve essere fatta ai sensi del citato art. 2 c.p. riguarda anche l'ipotesi in cui la valutazione in concreto sulle disposizioni, abbia ad oggetto una norma che non operi automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa in vigore al tempo del commesso reato, ma dipenda da un giudizio rimesso al potere discrezionale del giudice, che debba verificare anche la sussistenza dei presupposti.
Questa Corte non può applicare direttamente la richiesta sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene allo stato risultino sussistenti le condizioni formali indicate dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, in quanto rientra comunque nelle attribuzioni del giudice di merito valutare discrezionalmente se applicare o meno la pena del lavoro di pubblica utilità. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena inflitta, disponendo il rinvio, ai sensi dell'art. 175 disp. att. c.p.p., alla Corte d'appello di Firenze per la valutazione sulla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della pena del lavoro di pubblica utilità e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze per la decisione sul punto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009